Con corretta specifica l'ex art.3 comma 1 del D.P.R. 22.06.1999 n.250 stabilisce che le violazioni contestate devono essere documentate attraverso le immagini recuperate dagli appositi dispositivi elettronici posizionati nei varchi di accesso ZTL e devono riportare, oltre all’identificazione del veicolo, il luogo e l'ora dell'avvenuta violazione, inoltre, deve riportare anche il tipo e il modello del dispositivo elettronico usato e la data della sua omologa. Inoltre le ZTL a pagamento sono subordinate ad un Piano Urbano del Traffico regolarmente aggiornato.
IL FATTO
La questione nasce dopo una banalissima violazione ricevuta da un nostro iscritto, per avere circolato in zona a traffico limitato nel centro di Vicenza, per una mera questione di principio il Signor (OMISSIS) ha deciso di impugnare la sanzione ricevuta di € 58,10 e proporre ricorso al Giudice di Pace di Vicenza.
Ma il peggio è sorto quando abbiamo letto le dichiarazioni di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art.7 co.7 e 8 del D.Lgs. 150/2011 rese dal Dirigente responsabile settore contenzioso del Comune di Vicenza - Dr. Roberto Giuliano MICHELON per il quale l'apparecchio elettronico per il monitoraggio della ZTL utilizzato era omologato. "La telecamera preposta al rilevamento dell'infrazione è debitamente omologata dal Ministero dei Trasporti, come da documentazione allegata e non servono altre misure per rendere legittima la telecamera di rilevamento, se non quelle indicate dal C.d.S.".
La Corte di Cassazione con ultima ordinanza dello scorso 09.10.2024 n. 26315/2024, oltre a ribadire l'obbligo di omologazione per gli autovelox, ha precisato ed esteso tale obbligo per tutti i "dispositivi di monitoraggio" scrivendo: "I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di "tipo omologato"». Sul punto va di nuovo richiamato il recente indirizzo sezionale, (Cass. n. 20492/2024, cit.), che li Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui l'esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà dell'omologazione è in linea con li più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l'omologazione, infatti, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa - ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso (Cass. n. 10505/2024).
Con le ultime 4 ordinanze, la Corte di Cassazione ha ribadito come approvazione e omologazione siano due concetti differenti. Una crepa nel sistema che ha aperto le porte a migliaia di ricorsi. Ma anche la stessa Cassazione potrebbe essere caduta in errore, o quantomeno avrebbe omesso di specificare l’esistenza di un passaggio essenziale e precedente all’omologazione, una procedura determinante. Si tratta della già citata certificazione legale e metrologica. Un ostacolo da non poter ovviare e che per essere eliminato occorrerebbe intervenire fisicamente sull’intera rete, ma ad oggi, non giungono segnalazioni di questo tipo da parte del Governo. Se tutto dovesse restare così, come sembra, le sanzioni sono tutte impugnabili. Nessun apparecchio elettronico per il monitoraggio come definito dalla stessa Cassazione è a norma, il che comprende anche Photored, T-Red e telecamere che sorvegliano l’ingresso nelle ZTL come nel caso della odierna denuncia querela.
LE OMOLOGAZIONI NON COMPETONO AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Come per gli "autovelox", i rilevatori per il monitoraggio degli accessi delle ZTL rientrano negli strumenti elettronici che per rilasciare prova legale devono essere omologati dal Mi.M.IT. Permane il fatto che, mancando un decreto M.I.M.I.T. (già Mi.S.E.) di omologazione metrico-legale acquisibile in Italia solo mediante “verifica prima”, gli autovelox mai potranno essere utilizzati dalla pubblica amministrazione ai fini sanzionatori, ex art. 142, 6° c. CDS, non avendo qualifiche e caratteristiche di strumenti metrico-legali.
In base all’Art. 4 della L. 273/1991, il legislatore ha previsto persino dei Centri di taratura “costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l’effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali. Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato” già Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) ora M.I.M.IT. - Ministero per l’Industria ed il Made in Italy – “...d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei centri di taratura convenzionali”.
I soli laboratori accreditati da ACCREDIA e riconosciuti dal Mi.M.I.T. possono eseguire tarature, essendo detto Dicastero l’unico organo amministrativo centrale dello Stato italiano competente e delegato a “legalizzare” (art. 13 T.U. 7088/1890) gli strumenti metrici legali, inclusi gli autovelox, prodotti, venduti e utilizzati dalla P.A. per acquisire i dati strumentali della velocità utilizzati per finalità sanzionatorie, ex art. 142, comma 6 Codice della Strada.
MANCATA ADOZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO
L'articolo 36 co. 1, 2 e 4 del Codice della Strada obbliga dal 1993 tutte le Amministrazioni che fanno uso di strumenti elettronici per il monitoraggio del traffico di dotarsi del PUT - Piano Urbano del Traffico e assieme anche del PGTU - Piano Generale del Traffico Urbano. Su questo obbligo si è anche espressa la Regione Veneto che con la delibera n.3111 del 06.07.1993 ha inserito il Comune di Vicenza tra quelli con obbligo di predisporre il PUT e PGTU.
Abbiamo ovviamente chiesto con accesso agli atti al Comune di Vicenza il PUT e il PGTU ma non ci ha mai fornito alcun documento neppure lo ha fornito al Giudice di Pace di Vicenza cosa molto grave.
In tema di provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato e adozione di una ZTL, la parziale compressione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute.
Ogni Amministrazione affronta i problemi del traffico urbano tenendo conto delle situazioni estremamente differenziate che ogni grande, media o piccola città presenta e che attengono alle condizioni strutturali, climatiche, dei servizi urbani, della densità del traffico, della qualità dei mezzi di trasporto, alle abitudini dei cittadini all’uso dei mezzi pubblici e a molte altre variabili, spesso interdipendenti, non assimilabili e non integrabili in un unico modello, valido per tutte le amministrazioni comunali.
In tal senso, non è escluso che l’amministrazione comunale possa prevedere misure differenziate per residenti e non residenti. Mentre di regola la mancata adozione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) ex art. 36 d.lg. n. 285 del 1992 non impedisce la decisione di istituire una ZTL, la previa adozione del P.U.T. o il suo aggiornamento ai sensi dell’art. 7, comma 9, del codice della strada e della circolare attuativa del Ministero Lavori Pubblici n. 3816 del 21.7.1997, si rendono necessari per l’ipotesi in cui i Comuni vogliano subordinare l’accesso alle ZZTL al pagamento di somme/pedaggi come nel caso qui denunciato.
DENUNCIA QUERELA
Il Comune di Vicenza ha dichiarato al ministero dell'Interno di avere messo a bilancio per le contravvenzioni al CdS nel 2021 € 3.054.671,87 - nel 2022 € 5.225.139,09 - nel 2023 € 6.237.948,41 un gran bel bottino che ha sistemato sicuramente le casse della amministrazione. Appare però molto strano che lo stesso Comune abbia dichiarato di avere speso parte di queste somme anche per la redazione del PGTU (documento che come detto non possiede) nel 2021 € 666.006,27 - nel 2022 € 1.247.960,72 - nel 2023 € 1.514.614,47. Dove sono andate a finire queste somme pubbliche?
Formalizzata oggi denuncia querela in capo al Sindaco, Dirigente Ufficio Contenzioso e Polizia Locale del Comune di Vicenza, in capo all'Agente accertatore della Polizia Locale e in capo al Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha rilasciato un falso certificato di omologazione che non avrebbe potuto mai emettere in assenza dei Decreti tecnici e attuativi emessi dal Governo.
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