Accesso agli atti negato? Le amministrazioni mentono o non hanno i documenti richiesti.
- Altvelox
- 27 lug
- Tempo di lettura: 3 min
Dietro il pretesto della “mancanza di titolo” si nasconde l’assenza dei documenti richiesti. Ma ANAC è chiara: tutti hanno diritto alla trasparenza, anche sulle questioni afferenti i rilevatori di velocità e la sicurezza delle strade. ANAC smentisce i dinieghi strumentali: i cittadini hanno diritto di sapere nessun bisogno di "interesse diretto".

Molti cittadini e associazioni come la nostra, si vedono respingere, con formule pretestuose, le istanze di accesso agli atti che riguardano l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi di rilevamento della velocità. Le amministrazioni sostengono che mancherebbe un “titolo giuridico” o un “interesse qualificato”, come se la trasparenza fosse un favore, e non un diritto garantito per legge.

La verità è un’altra, e molto più grave: molti enti non possiedono i documenti richiesti perché quegli atti non esistono o non sono mai stati rilasciati conformemente alla legge. E così, nel tentativo di coprire questa assenza documentale, i responsabili dei procedimenti negano l’accesso con motivazioni illegittime, in spregio ai principi di legalità e buona amministrazione.
A chiarire una volta per tutte la questione è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere URAV.2672/2025 del 9 luglio 2025, che ribadisce quanto segue:
Accesso civico generalizzato: un diritto di “chiunque”
L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, è esercitabile da “chiunque”, senza obbligo di motivare l’istanza e senza dover dimostrare un interesse qualificato, diretto o attuale. È uno strumento pensato per garantire il controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni.
“L’accesso generalizzato non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti”, ricorda ANAC, richiamando anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020.
Nessuna esclusione per atti risalenti nel tempo
La giurisprudenza ha chiarito che l’epoca di formazione dell’atto non costituisce motivo valido di esclusione. Il TAR Campania (sent. n. 5671/2014) ha ribadito che gli atti che producono ancora effetti devono essere pubblicabili e accessibili, anche se redatti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013.
Lo stesso art. 8, comma 3 del decreto trasparenza stabilisce che, una volta scaduti i termini di pubblicazione obbligatoria, “i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5”.

Dinieghi fondati su mere formalità? Sono illegittimi
Il TAR Lazio (sent. n. 4122/2019) ha stabilito che non conta solo chi ha prodotto l’atto, ma chi lo detiene, anche se per ragioni diverse. ANAC sottolinea che rifiutare l’ostensione per meri formalismi si risolve in un “ingiustificato sacrificio dell’interesse pubblico alla trasparenza”.
L’interesse del richiedente non va valutato
Il tentativo di respingere l’accesso per presunta “mancanza di legittimazione” è infondato. L’Adunanza Plenaria n. 10/2020 lo ha chiarito: l’interesse del richiedente non deve essere né altruistico, né sociale, né meritevole, basta che l’istanza non sia strumentale o pretestuosa.
“Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto a chiunque, senza necessità di spiegare le ragioni della richiesta” (ANAC, 2025).
La realtà dietro i dinieghi: gli atti non esistono
Quando un Comune, una Prefettura o un qualsiasi Ufficio Pubblico rifiutano di fornire copia dell’omologazione o dell’approvazione dei rilevatori di velocità, o non forniscono i dati sugli incidenti dell'ultimo anno come avvenuto di recente con il Dirigente della Polizia Stradale di Belluno (denunciato assieme al Prefetto per omissione atti d'Ufficio), molto spesso lo fanno perchè quegli atti non esistono oppure se forniti comproverebbero le illegittimità di molti provvedimenti .
Il diniego non serve a tutelare la privacy, ma a nascondere l’illegittimità degli strumenti usati per elevare sanzioni. Questa condotta, oltre a violare il diritto alla trasparenza, può integrare responsabilità disciplinare, contabile e persino penale per falso ideologico e abuso d’ufficio.
Cosa può fare il cittadino?
Presentare accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, d.lgs. 33/2013) per ottenere:
Copia dei decreti di omologazione/approvazione;
Convenzioni con enti installatori;
Delibere di attivazione e verbali di collaudo;
In caso di diniego:
Segnalare all’ANAC;
Attivare il Difensore civico regionale;
Impugnare il rifiuto avanti al TAR, anche senza avvocato.
Presentare denuncia-querela alla Procura di competenza.
Altvelox continuerà a denunciare queste gravi violazioni e ad affiancare i cittadini nell’azione di verifica e contrasto all’uso illegittimo di strumenti elettronici non omologati, che producono migliaia di sanzioni potenzialmente nulle. Contattaci per avere supporto nei tuoi accessi agli atti o per segnalare un caso sospetto nel tuo Comune.
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