Altvelox denuncia l’ennesima omissione sulla sicurezza della SS51: presentata querela alla Procura di Belluno.
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Con l’ennesimo smottamento avvenuto nella notte del 27 giugno 2025 lungo la SS51 di Alemagna, tra Chiapuzza e Dogana Vecchia, si è consumato un ulteriore episodio che pone in evidenza una grave e persistente inadempienza istituzionale nella gestione della sicurezza stradale sulle principali arterie dolomitiche. Le giustificazioni successive che danno la colpa di tutto al surriscaldamento globale hanno fatto traboccare il vaso.

A seguito di questo evento tutt’altro che imprevedibile, l’Associazione Altvelox ha presentato una denuncia-querela dettagliata alle più alte autorità giudiziarie e istituzionali dello Stato. L’atto è stato trasmesso alla Procura Generale della Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Ministeri competenti, alla Corte dei Conti e alle Procure territoriali di Venezia e Belluno, nonché al Comitato Olimpico Nazionale.
L’oggetto della denuncia riguarda la mancata adozione dei Piani del Traffico e dei Piani di Sicurezza Stradale previsti dall’articolo 36 del Codice della Strada, obbligatori per Province, Comuni e per gli enti gestori delle infrastrutture viarie. Questi piani non sono meri atti amministrativi, ma strumenti giuridicamente vincolanti di prevenzione e gestione del rischio stradale, indispensabili per garantire la sicurezza della circolazione, l’efficacia dei soccorsi e la sostenibilità della mobilità nei territori ad alta criticità, come quelli dolomitici.

In particolare, viene contestata l’assenza di qualsiasi forma di pianificazione del rischio lungo la SS51, un’infrastruttura classificabile come strategica a livello nazionale e internazionale, peraltro indicata tra i collegamenti essenziali ai fini dell’organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.
Da oltre trent’anni, la Provincia di Belluno non ha mai adottato il Piano del Traffico per la viabilità extraurbana (PTVE), pur essendo obbligata per legge. L’ente ha più volte giustificato la propria inazione adducendo l’assenza di direttive ministeriali o decreti attuativi, come se ciò potesse neutralizzare l’efficacia dell’art. 36 del Codice della Strada. Questa motivazione, tuttavia, è stata ripetutamente smentita da una giurisprudenza amministrativa e contabile ormai consolidata, secondo cui l’obbligo di adottare i piani di sicurezza viaria discende direttamente dalla norma primaria e non è subordinato all’adozione di atti secondari. In particolare, il principio di gerarchia delle fonti e l’effetto precettivo delle leggi primarie dello stato come il codice della strada, ma anche di quelle ordinarie, impongono l’attuazione degli obblighi anche in assenza di regolamenti attuativi, specie quando, come nel caso della sicurezza stradale, sono in gioco beni costituzionalmente tutelati quali la vita, la salute e l’incolumità delle persone.
I giudici amministrativi e persino quelli della Corte di Cassazione, hanno infatti chiarito più volte che l’assenza di linee guida ministeriali non può essere invocata come giustificazione dell’inerzia, né può trasformarsi in una sorta di scudo per eludere un obbligo di legge così rilevante. Molte altre Province italiane, tra cui quelle di Brescia e Genova, hanno adottato i propri PTVE senza attendere direttive centrali, proprio in applicazione diretta del dettato dell’art. 36 CdS.

Pertanto, la condotta della Provincia di Belluno configura una grave e persistente omissione istituzionale, protrattasi per oltre trent’anni, che ha inciso negativamente e in modo diretto sulla sicurezza pubblica e sulla capacità di prevenzione e gestione delle emergenze stradali. Non si tratta di un semplice ritardo burocratico, ma di un’inadempienza strutturale rispetto a un obbligo di legge chiaro, cogente e immediatamente operativo.
Le giustificazioni addotte, fondate sull’asserita mancanza di decreti attuativi o direttive ministeriali, sono prive di qualsiasi fondamento giuridico, come confermato da orientamenti giurisprudenziali consolidati, che ribadiscono l’efficacia precettiva dell’art. 36 del Codice della Strada a prescindere da atti secondari.
Tali argomentazioni si rivelano, pertanto, strumentali e fuorvianti, utilizzate unicamente per mascherare uno stato di inerzia illegittimo, che la normativa non solo non consente, ma sanziona in presenza di pericoli concreti per la collettività. A fronte della conoscenza di rischi sistemici noti e ripetuti, l’omessa adozione dei Piani del Traffico e della sicurezza stradale assume rilevanza non solo sul piano amministrativo, ma anche penale, configurando una possibile responsabilità per omissione di atti d’ufficio e per esposizione colposa della popolazione a pericolo.
Un sistema di omissioni e inerzie
Nella denuncia vengono ricostruiti con precisione:
il ruolo omissivo della Provincia di Belluno, che da oltre trent’anni non adotta alcun Piano Extraurbano del Traffico;
la totale assenza di PUT e PGTU nel Comune di Cortina d’Ampezzo, nonostante i flussi turistici e gli obblighi derivanti dalla normativa statale e regionale;
l’inattività della Prefettura, che non ha esercitato alcun potere sostitutivo o di vigilanza, né ha avviato segnalazioni al Ministero delle Infrastrutture come prescritto dalla legge;
la mancata azione da parte della Polizia Stradale, che pur consapevole della situazione, non ha trasmesso segnalazioni formali all’Autorità Giudiziaria né ha avviato verifiche tecniche ispettive;
le responsabilità di ANAS, ente gestore della SS51, per la mancata realizzazione di opere strutturali efficaci a presidio dei versanti notoriamente instabili.
I profili di responsabilità ipotizzati
Alla luce dei fatti esposti, la denuncia evidenzia possibili profili di responsabilità penale a carico di più soggetti pubblici, configurabili nei reati di:
omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.),
attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.),
omissioni penalmente rilevanti ex art. 40, comma 2 c.p.,
falsità ideologica in atti pubblici (art. 479 c.p.),
falsità materiale commessa da pubblico ufficiale (art.476 c.p.),
abuso di risorse pubbliche senza pianificazione (con richiesta parallela alla Corte dei Conti per danno erariale).
Altvelox, da anni impegnata nel far emergere queste gravi inadempienze, ha documentato con relazioni tecniche, accessi agli atti e atti ufficiali, che nessuno degli enti obbligati ha mai predisposto o aggiornato i piani di sicurezza delle strade. Le dichiarazioni Istituzionali, come quelle rilasciate nei giorni successivi alla frana, hanno confermato una gestione basata su soluzioni estemporanee e senza alcun riferimento a strumenti di programmazione, prevenzione o emergenza, in evidente contrasto con gli obblighi di legge.
La denuncia presentata da Altvelox solleva anche un profilo particolarmente inquietante sotto il profilo dell’equilibrio istituzionale e della tenuta del principio di legalità: mentre le reiterate e documentate violazioni di legge da parte delle istituzioni locali restano sistematicamente prive di conseguenze penali, chi si limita a denunciarle nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento viene sottoposto a misure investigative di natura personale.

È il caso del Presidente dell’Associazione Altvelox, attualmente sottoposto a indagini per diffamazione aggravata in seguito a una querela del Prefetto di Belluno, a cui ha fatto seguito, nel febbraio 2025, una perquisizione personale e domiciliare con sequestro di telefoni, computer e documentazione privata, eseguita da dieci agenti della DIGOS. Un’azione repentina e invasiva, scaturita a pochi giorni dalla denuncia, che contrasta drammaticamente con la totale inerzia riservata alle oltre dieci denunce-querele depositate da Altvelox negli ultimi tre anni, tutte fondate su documentazione ufficiale, riscontri tecnici, atti amministrativi e obblighi normativi violati.
Una sproporzione sconcertante: da un lato, la rapida attivazione dell’autorità giudiziaria per contestazioni formali legate alla libertà di critica e denuncia civile; dall’altro, l’inerzia assoluta rispetto a condotte omissive pubbliche oggettive, come la mancata adozione dei Piani del Traffico ex art. 36 CdS da parte di Provincia, Prefettura, Comuni e ANAS, nonostante le segnalazioni puntuali, gli esposti, gli accessi agli atti e le evidenze raccolte. In alcuni casi, addirittura, sono state formulate richieste di archiviazione con motivazioni che contraddicono la lettera della legge, affermando erroneamente che l’adozione dei piani di sicurezza sarebbe “facoltativa”.
Di fronte a questa evidente asimmetria nell’esercizio dell’azione penale, Altvelox ha ritenuto doveroso rivolgere questa ultima denuncia querela anche alle massime autorità di garanzia: la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, chiedendo una verifica formale sulla correttezza, la tempestività e l’imparzialità dell’operato della Procura di Belluno.

L’obbligatorietà dell’azione penale, sancita dall’art. 112 della Costituzione, non può essere selettiva né condizionata dal ruolo pubblico o privato del soggetto coinvolto. Quando chi denuncia viene perseguito e chi è denunciato resta immune, si rompe il patto di fiducia tra cittadini e giustizia, si altera il principio di uguaglianza davanti alla legge e si configura una situazione di potenziale disfunzione giudiziaria.
È per questo che Altvelox ha chiesto una verifica ispettiva ai sensi del D.Lgs. 109/2006, affinché venga accertata ogni eventuale anomalia, negligenza o squilibrio nel trattamento delle denunce presentate. Perché in uno Stato di diritto, chi chiede legalità e rispetto delle norme non può diventare bersaglio, ma deve essere ascoltato.
Richieste avanzate
Nella denuncia si chiede:
l’apertura di un’indagine penale nei confronti dei responsabili politici, amministrativi e tecnici coinvolti;
l’iscrizione dei nominativi nel registro delle notizie di reato;
l’intervento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia e del ministro della giustizia;
l’attivazione di una ispezione ministeriale presso la Procura di Belluno, ai sensi del D.Lgs. 109/2006;
la verifica da parte della Corte dei Conti sull’uso improprio di fondi pubblici in assenza di pianificazione obbligatoria.
Altvelox non arretra e non si intimidisce. La sicurezza stradale non è un’opzione discrezionale né un adempimento da rimandare. È un obbligo giuridico, etico e civile. Di fronte all’inazione, alla negazione delle responsabilità e ai tentativi di silenziare chi chiede legalità e trasparenza, continueremo a denunciare ogni violazione e ogni abuso.
La strada per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non può essere percorsa sulla pelle dei cittadini.
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