Strada delle Olimpiadi senza sicurezza: SS51 di Alemagna fuori norma a un anno da Milano-Cortina 2026.
- Altvelox
- 15 mag
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Da anni la Provincia di Belluno ignora l’obbligo di predisporre i piani di sicurezza extraurbani per la SS51 di Alemagna, arteria strategica che accoglierà il traffico delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Nonostante la crescente esposizione internazionale e i rischi concreti per la sicurezza degli utenti, nulla è stato fatto. Per questo, è stata presentata una nuova denuncia formale contro il presidente Roberto Padrin e il prefetto Antonello Roccoberton, ritenuti responsabili di gravi e per ora presunte omissioni.

Le Olimpiadi e Paralimpiadi.
Dal 6 al 22 Febbraio 2026 la Provincia di Belluno e Cortina d'Ampezzo ospiteranno le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Dal sito ufficiale del Comitato Olimpico si legge: "...Cortina d'Ampezzo è attraversata dalla S.S.51 di Alemagna in direzione Nord-Sud e dalla S.S.48 bis delle Dolomiti in direzione est - ovest. Le uscite autostradali sono A27-Belluno a sud (72 km) e A22 Bressanone a nord (87 km). Le autolinee giornaliere annuali di Cortina Express e Atvo collegano Cortina d’Ampezzo con l’aeroporto di Venezia e la stazione ferroviaria di Venezia - Mestre. In alta stagione vengono effettuati anche i collegamenti con l’aeroporto di Treviso, con Rovigo, Ferrara e Bologna Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Calalzo di Cadore (35 km) collegata da DOLOMITI BUS e la stazione di Dobbiaco (31 Km) collegata da SAD.".

Il Codice della Strada.
L’Art. 1 Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) sancisce: “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.
L'articolo 36 comma 3 del Codice della Strada dispone che: "Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilita' extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art.17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana".
L'articolo 36 comma 10 del Codice della Strada dispone che: "I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione".
Piano urbano ed extraurbano del traffico.
Dal 2022, questa Associazione ha riscontrato e segnalato innumerevoli volte al Prefetto, al Dirigente Sezione Polizia Stradale di Belluno e all'Ente Provincia di Belluno, ANAS Spa e Veneto Strade Spa quali gestori della S.S. 51 di Alemagna e S.R.48 bis delle Dolomiti, che non è mai stato adottato l'obbligatorio Piano del Traffico per la viabilità extraurbana, previsto ai sensi dell'art.36 comma 3 del vigente C.d.S.

Sulla questione sollevata nuovamente, sono state formalizzate ed indirizzate alla Procura della Repubblica di Belluno, un numero rilevante e superiore ad almeno 20 denunce querele in capo agli Organi Istituzionali apicali dell'Ente Provinciale di Belluno Prefettura compresa, per ipotesi di reato molto gravi, alcuni dei quali anche perseguibili d'Ufficio, che ad oggi però non hanno avuto alcun riscontro, tranne richieste di archiviazione. Tale comportamento ci pone inquietanti interrogativi circa l’effettiva osservanza del principio Costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) e alimenta la percezione, tra i Cittadini, di una giustizia selettiva e diseguale.
La mancata adozione dei piani di sicurezza e regolazione del traffico extraurbano, previsti dall’articolo 36 comma 3 del Codice della Strada non è cosa che si possa derubricare facilmente. Si tratta di strumenti obbligatori per legge, fondamentali per garantire una viabilità sicura, prevenire incidenti e pianificare interventi in territori complessi come quello bellunese, interessato da flussi turistici elevati in tutto il periodo dell'anno e infrastrutture inadeguate che sono per questo in fase di ampliamento e miglioria per quanto si riuscirà, visto che è già stato anticipato che molti dei cantieri non saranno pronti per le Olimpiadi. Questo atteggiamento ha un effetto devastante. Non solo viene sminuito il valore delle norme, ma si trasmette ai cittadini un messaggio pericoloso: che le leggi possono essere ignorate se a farlo sono le stesse istituzioni e che, di conseguenza, la tutela della vita umana sulle strade non è un diritto garantito, ma una variabile meramente amministrativa.

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il mondo intero si prepara a volgere lo sguardo verso le Dolomiti, e in particolare verso la Provincia di Belluno e Cortina d’Ampezzo. Eppure, nel cuore di questa attesa globale, emerge un’assenza che pesa come un macigno: quella del Piano del Traffico per la viabilità extraurbana, che Provincia e Prefettura di Belluno avrebbero dovuto predisporre e attuare da tempo. Le arterie principali che conducono a Cortina – la Strada Statale 51 di Alemagna e la Strada Regionale 48 bis delle Dolomiti – sono tra le infrastrutture più cruciali non solo per il flusso turistico e commerciale, ma anche per garantire sicurezza e gestione ordinata del traffico in un evento di portata mondiale. Eppure, nonostante la rilevanza strategica di questi assi viari, mancano all’appello strumenti fondamentali previsti dal Codice della Strada: i piani del traffico extraurbano, così come richiesto dall’art. 36 co.3.
Questa inadempienza non è soltanto una questione burocratica: è una grave mancanza di visione, di responsabilità e di trasparenza nei confronti dei cittadini e dei milioni di visitatori attesi. Senza un piano approvato, aggiornato e condiviso, non è possibile coordinare efficacemente i flussi, prevenire congestioni, garantire soccorsi tempestivi o pianificare la sicurezza in modo integrato. È paradossale che, mentre si installano autovelox e si moltiplicano le sanzioni in nome della sicurezza, si ignori la base stessa di una mobilità ordinata: la programmazione. L’assenza di un piano del traffico per la SS51 e la SR48 bis mina alla radice ogni pretesa di efficienza, trasformando strumenti come i controlli automatici della velocità in meri strumenti di repressione, piuttosto che in leve intelligenti per la gestione del rischio stradale. La Provincia di Belluno e la Prefettura non possono più ignorare questa responsabilità. Le Olimpiadi non saranno solo un evento sportivo, ma anche un banco di prova per l’efficienza amministrativa, la capacità organizzativa e il rispetto delle normative. Il tempo per agire è ora, prima che le mancanze diventino emergenze sotto gli occhi del mondo.
La denuncia querela
Si contesta a PADRIN ROBERTO - La mancata predisposizione, in qualità di Presidente pro tempore della Provincia di Belluno, dei piani di sicurezza relativi alla rete stradale extraurbana rappresenta una violazione sostanziale e formale dell’articolo 36 del Codice della Strada. Tale norma impone agli enti proprietari delle strade l’obbligo inderogabile di programmare e attuare interventi finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità, sulla base di criteri di priorità dettati dall’incidentalità, dalla pericolosità e dalla vulnerabilità dei tratti stradali. L’inerzia dell’amministrazione provinciale, riconducibile alla responsabilità diretta del suo presidente, non è giustificabile né sotto il profilo politico né tantomeno sotto quello giuridico. Si configura una condotta omissiva che, oltre a determinare l’illegittimità dell’azione amministrativa, ha contribuito a creare o aggravare condizioni di rischio concreto per l’incolumità degli utenti della strada, con potenziali riflessi anche in ambito penale laddove si accertino nessi causali tra tale omissione e sinistri verificatisi su tratti critici. È evidente che la funzione pubblica è stata esercitata in violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e responsabilità. L’assenza di pianificazione sulla sicurezza non solo contrasta con la normativa vigente, ma denota una colpevole trascuratezza nei confronti della tutela della vita umana, che costituisce un bene giuridico primario. In questo contesto, appare non solo legittima ma necessaria un’azione di denuncia e di richiamo alla responsabilità personale e istituzionale, affinché siano accertate le omissioni e poste in essere le dovute misure correttive.

Si contesta a ROCCOBERTON Antonello - La condotta omissiva in qualità di Prefetto pro tempore di Belluno, che ha omesso di segnalare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le gravi inadempienze dell’Ente Provinciale di Belluno in materia di sicurezza stradale, integra una violazione manifesta dell’articolo 36, comma 10, del Codice della Strada. Tale disposizione attribuisce al prefetto un ruolo di vigilanza attiva e di garanzia, imponendogli l’obbligo di intervenire nei confronti degli enti inadempienti e di darne tempestiva comunicazione al MIT per l’adozione delle misure sostitutive previste dalla legge. L’inerzia istituzionale riscontrata configura una responsabilità non solo amministrativa ma potenzialmente anche contabile e, nei casi più gravi, penalmente rilevante, laddove l’omissione abbia concorso a mantenere condizioni di pericolo lungo la rete stradale extraurbana, esponendo la collettività a rischi evitabili. In tal senso, il prefetto non ha esercitato il potere-dovere di controllo e impulso che il legislatore gli attribuisce proprio per garantire la tutela dell’incolumità pubblica e il corretto funzionamento della pubblica amministrazione. Il silenzio istituzionale di fronte a violazioni strutturali e reiterate si traduce in una sostanziale complicità con l’illegalità amministrativa, minando la credibilità e la funzione stessa dell’autorità prefettizia quale presidio di legalità sul territorio. È pertanto necessario che siano attivate tutte le forme di accertamento e responsabilizzazione previste dall’ordinamento, affinché simili omissioni non restino impunite e non si consolidino prassi amministrative fondate sull’inerzia e sull’elusione delle norme.

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