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Autovelox illegittimi e notifiche nulle: il ricorso di Altvelox smonta il sistema sanzionatorio del Comune di San Pietro in Gu (PD).

Tra ritardi superiori ai 90 giorni, apparecchi privi di omologazione, mancanza di verbali di funzionalità e uso distorto dell’art. 126-bis CdS, nel comune di San Pietro in Gu emerge un quadro di violazioni gravi e reiterate che minano la legalità amministrativa e i diritti dei cittadini.


Nel comune di San Pietro in Gu l'attività sanzionatoria è chiaramente illegale
Nel comune di San Pietro in Gu l'attività sanzionatoria è chiaramente illegale

Con sentenza del 16 settembre 2025, il Giudice di Pace di Padova Dott. Antonio Bordin ha accolto il ricorso promosso per il nostro associato sig. OMISSIS in opposizione ex art. 204-bis CdS avverso tre verbali emessi dal Comune di San Pietro in Gu n. xxxx/2024, n. xxxxx/2024 e n. xxxxx/2025, contestando plurimi vizi insanabili.


Le notifiche erano risultate tardive oltre i 90 giorni prescritti dall’art. 201 CdS, con perfezionamento solo in data 03.04.2025 a fronte di infrazioni del 15.10.2024 e del 31.10.2024, in violazione di termini perentori ribaditi da Cassazione e TAR Lazio, che hanno chiarito come inefficienze amministrative non possano giustificare ritardi, determinando l’estinzione della pretesa sanzionatoria.


Sentenza GdP Padova del 16.09.2025
Sentenza GdP Padova del 16.09.2025

Gli accertamenti erano stati effettuati con apparecchiatura elettronica AGUIA-T5-5-R munita di mera approvazione ministeriale, priva di omologazione, in contrasto con l’art. 142, co. 6 CdS che prescrive l’uso esclusivo di dispositivi “debitamente omologati” per la validità probatoria delle rilevazioni; la giurisprudenza della Cassazione ha confermato che l’approvazione non equivale a omologazione e che gli atti sanzionatori fondati su apparecchi non omologati sono nulli.


Nei verbali mancava inoltre il documento tecnico di corretta funzionalità richiesto dal D.M. 282/2017, punto 5, che deve attestare a mezzo verbale redatto dall’organo di polizia utilizzatore la verifica effettiva dell’affidabilità dello strumento, con data, modalità, strumenti di confronto e nominativo dell’ufficiale operante; tale omissione integra violazione della normativa tecnica vincolante e rende i verbali privi di prova legale, secondo quanto affermato sempre dalla Cassazione con tre ordinanze recenti.


Il verbale n. xxxx/2025, relativo all’art. 126-bis CdS per mancata comunicazione dei dati del conducente, è illegittimo perché fondato su verbali prodromici nulli, oltre che contrario alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che hanno stabilito che l’obbligo di comunicare i dati decorre solo dalla definizione del procedimento principale e non può essere anticipato in presenza di opposizioni pendenti. Il quadro che emerge è di estrema gravità: il Comune e la Polizia Locale hanno emesso e difeso atti privi di fondamento legale, in violazione di norme imperative e in aperto contrasto con principi costituzionali di legalità (art. 25 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.) e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), con danno per i cittadini e distorsione delle finalità di sicurezza stradale che tali strumenti dovrebbero perseguire.


In conclusione, la vicenda mette in luce condotte che travalicano la mera irregolarità amministrativa e configurano un sistema sanzionatorio strutturalmente viziato, tale da imporre l’intervento penale e giudiziario per ripristinare la legalità, prevenire ulteriori abusi e garantire la piena tutela dei diritti degli utenti della strada.

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