Barcavelox a Venezia: Cronaca di un illecito annunciato.
- Altvelox

- 10 set
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Altvelox denuncia alla Procura e Corte dei Conti il Sindaco, Comandante della Polizia Locale e Prefetto, di Venezia per omissione di atti d’ufficio, falso e truffa, dopo l’avvio delle multe nautiche senza omologazione e senza risposte agli accessi. Adesso attendiamo i documenti richiesti anche alla Capitaneria di Porto.

Altvelox ha depositato una denuncia-querela indirizzata a Procure, Corte dei Conti, ANAC e Ministri, firmata dal Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, contro il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il Dirigente della Polizia Locale Marco Agostini e il Prefetto Darco Pellos, oltre ad altri eventuali responsabili. I reati ipotizzati sono, tra gli altri, omissione di atti d’ufficio, falsità materiale e ideologica, con profili di truffa ai danni della collettività, alla luce dell’attivazione dei cosiddetti barcavelox e della gestione degli impianti SI.SA e MOMA in laguna.
Il punto di rottura, semplice da capire: Altvelox il 2 agosto 2025 ha presentato accesso agli atti su SI.SA e MOMA, gestione Venis Spa, caratteristiche tecniche, omologazioni, autorizzazioni prefettizie, gare, tarature e manuali, oltre a PUT e PGTU, ma Comune e Prefetto non hanno risposto nei termini, scaduti il 3 settembre 2025. Questo silenzio, in un procedimento vincolato, è qualificato come rifiuto od omissione ex art. 328 c.p. e violazione dei doveri di trasparenza. Un inciso, ma decisivo, perché senza carte non c’è legalità né controllo: l’istanza diffidava già all’eventuale sequestro degli apparati e all’attivazione davanti alla Corte dei Conti.

L’istanza, trasmessa via PEC alla Città di Venezia e al Prefetto con più ampia conoscenza a Corte dei Conti, ANAC e Ministri, era una richiesta di accesso agli atti ex L. 241/1990 e D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto i sistemi SI.SA e MOMA destinati al controllo della mobilità acquea e per SI.SA, alla rilevazione della velocità media tramite rete di postazioni fisse integrate nella Smart Control Room; per MOMA, alla analisi statistico-comportamentale con 39 postazioni dotate di telecamere panoramiche e algoritmi di reti neurali. E' noto ma evidentemente non a tutti che sistemi di rilevamento con attività sanzionatoria che utilizzano l'intelligenza artificiale non risulteranno mai omologabili.

Con avvio della fase sanzionatoria dal 1 agosto 2025 e sorveglianza continuativa; la gestione tecnica risulta affidata a Venis S.p.A., società a capitale misto, con rilievo di potenziale conflitto d’interessi per la presenza di ACTV S.p.A. tra i soci mentre gestisce la mobilità lagunare. Non risulta pubblicata in alcun sito Istituzionale del Comune di Venezia, documentazione attestante omologazione, approvazione ministeriale, certificazione metrologica o verifiche periodiche dei dispositivi; la normativa richiamata, tra cui art. 45 CdS, art. 192 Reg. att., L. 273/1991 e norme UNI-CEI, impone omologazione, approvazione e verifiche periodiche, con conseguente nullità delle sanzioni e responsabilità dei funzionari in caso di utilizzo di strumenti non conformi.
Con l'atto si chiedevano quindi, in copia digitale, marca modello e matricola di ogni “barcavelox”, delibere comunali di approvazione dell’iter, visure e organigrammi del gestore, istanze al Prefetto e decreto autorizzativo, atti di gara, aggiudicazione e contratti, offerte presentate e elenco partecipanti, decreti di omologazione e di approvazione ex art. 345 Reg. CdS, certificazioni CE, omologazione del software, tarature e verbali di corretta funzionalità ex DM 282/2017, libretto metrologico ex L. 93/2017, determinazioni MIT e MISE, manuali depositati al Ministero, nonché PUT e PGTU ex art. 36 CdS e delibera regionale 3111/1993 e, infine, il documento sulla gestione dei proventi sanzionatori con percentuali di reinvestimento per la sicurezza e la tutela della laguna.

L’istanza diffidava l’Amministrazione a individuare il responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ribadendo che la trasparenza equivale alla “accessibilità totale” e preannunciava, in difetto di riscontro completo e tempestivo, la presentazione di denuncia-querela con richiesta di sequestro degli strumenti e degli archivi, l’attivazione del giudizio davanti alla Corte dei Conti per danno erariale, la segnalazione al Garante per la protezione dei dati e all’ANAC per profili di conflitto e illegittimità contrattuale; l’atto vale quale messa in mora e prova della consapevolezza degli organi destinatari sulla gravità della situazione.
Fatto scatenante e più grave, il Comune mentre avviava dal 1 agosto 2025 la fase sanzionatoria con le 39 postazioni denominate "Barcavelox", ammetteva alla stampa che il sistema è “in corso di omologazione”, cioè non è omologato e che le multe proseguiranno ugualmente per due anni tempo di prova concesso dal "Decreto Salvini".
Tradotto, si incassa usando strumenti che non possono produrre “prova legale”, con danno per i cittadini e rischio di danno erariale.
Il fondamento giuridico non è un’opinione, è gerarchia delle fonti: la Cassazione ha ribadito che i dispositivi di monitoraggio devono essere di tipo omologato e che approvazione e omologazione non sono equivalenti, con competenza metrologica riconducibile al MIMIT e obblighi di verificazione prima e periodica ex R.D. 7088/1890 e L. 273/1991. Senza questo, la misura è inutilizzabile e il verbale è annullabile. Chi insiste dopo tali pronunce non può invocare buona fede. Esempio concreto, non teorico.
Nella denuncia, asciutta e senza fronzoli, abbiamo chiesto indagini, sequestro degli apparati "barcavelox" degli archivi, software e server per capire la gestione dei dati sensibili raccolti da queste 39 postazioni ad alta potenzialità gestionale, azione della Corte dei Conti per l’indebita percezione di proventi e la persecuzione penale degli inadempienti, incluso il Prefetto per l’inerzia sull’accesso. Perché la sicurezza si garantisce con strumenti legali e trasparenti, non con multe “a vista” su apparati non omologati e perché il fine non giustifica mai mezzi illegali, in laguna come in terraferma.







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