Bosaro (RO): Autovelox privi di omologazione e cittadini vessati Sindaco e Prefetto denunciati.
- Altvelox

- 5 set
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L’Associazione Altvelox ha depositato l’ennesima denuncia-querela contro il Comune di Bosaro (RO), i vertici della Polizia Locale, il Prefetto di Rovigo e i responsabili di ANAS Veneto, per l’uso reiterato di autovelox installati sulla S.S. 16 al Km. 51+350.

Gli strumenti in questione, modello K53800_SPEED, risultano privi di decreto di omologazione ministeriale ai sensi dell’art. 142, co. 6, Codice della Strada. Nonostante la chiara situazione che anche la Cassazione ha delineato sin dal 2001 con numerose sentenze e ordinanze, l’amministrazione comunale di Bosaro continua a notificare in nome della nostra sicurezza, verbali fondati su tali apparecchi, mentre il Prefetto di Rovigo ha persino aggiornato i decreti autorizzativi senza verificare l’esistenza dei Piani del traffico ex art. 36 CdS, né la conformità dei requisiti della strada.
Ma c'è molto altro oltre alla mancanza della omologazione.... Emerge che il nuovo decreto autorizzativo sia stato emesso con ritardo solo il 04.07.2025 sulla base come testualmente indicato, dalle risultanze delle riunioni dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali del 26 settembre 2024, 11 febbraio 2025, 3 marzo 2025 e 26 marzo 2025.

Il prefetto per confermare tutti le postazioni fisse degli autovelox nella Provincia di Rovigo si è affidato ad una relazione tecnica della Sezione Polizia Stradale di Rovigo prot. n. 2482 del 16 gennaio 2025, senza metterne in discussione nessuna. Sorge quindi spontaneo e lecito domandarsi su quali basi fattuali e giuridiche il Prefetto di Rovigo abbia potuto fondare l’adozione dell’ultimo Decreto autorizzativo con il quale ha confermato tutte le postazioni autovelox della Provincia di Rovigo. Le riunioni dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio dell’incidentalità risultano infatti convocate ben cinque e quattro mesi prima della data di emissione del provvedimento, mentre la relazione tecnica della Polizia Stradale di Rovigo risale addirittura a sei mesi antecedenti.

È evidente che un decreto prefettizio emanato in tali condizioni si fonda su dati e valutazioni già obsoleti al momento della decisione, in palese violazione dei principi di attualità, congruità e adeguatezza dell’azione amministrativa sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost., nonché dall’art. 1 della L. 241/1990. L’atto risulta pertanto viziato sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione, difettando del necessario aggiornamento tecnico-operativo che la normativa di settore (art. 4 D.L. 121/2002; D.M. 11 aprile 2024) impone quale condizione imprescindibile per autorizzare l’installazione di dispositivi di rilevamento automatico delle infrazioni. L’adozione di un provvedimento prefettizio privo di un supporto istruttorio attuale integra un comportamento gravemente lesivo non solo della legalità amministrativa, ma anche del principio di buon andamento dell’azione pubblica, configurando potenziali profili di illegittimità per eccesso di potere e sviamento, oltre che possibili ipotesi di responsabilità amministrativa e penale in capo al Prefetto.
ANAS Spa in qualità di gestore della strada S.S.16 anche al Km.51+350, rispondendo ad un accesso agli atti: "Con riferimento all'oggetto ed a riscontro della istanza acquisita al prot. n. CDG-499326- E del 26.6.2023, si trasmette, per quanto di competenza, la nota CVE-0024357-P del 29.06.2011 (All.to 1), a mezzo della quale ANAS ha qualificato, in via provvisoria, la strada in esame come extraurbana secondaria di tipo “C”...".
Per il Codice della Strada anche in base anche alla sua conformazione e struttura, la S.S.16 al Km.51+350 è quindi una STRADA TIPO C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA - strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. Nel nostro caso, come documentato da materiale allegato foto, LA STRADA S.S. 16 ANCHE AL KM. 51+350 DOVE E' POSTO L'AUTOVELOX IN QUESTIONE E' PRIVA DI BANCHINE e NON DISPONE DI SPARTITRAFFICO pertanto non può essere qualificata strada extraurbana e pertanto nessuno poteva autorizzare un autovelox fisso. Lo dice chiaramente anche in questo caso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.1805/2023 e n. 5078/2023 che riportiamo brevemente: "... Come questa Corte ha più volte ribadito anche di recente, il provvedimento Prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n.121 2002, l'art.4 può includere strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art.2 commi 2 e 3, e non altre strade dovendo ritenersi necessaria l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come a "scorrimento veloce" per rendere legittimo il posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. (Cass.20.06.2019 n.16622; Cass. 14.02.2019 n.4451)".

La sentenza fa riferimento ad un autovelox fisso installato ed utilizzato dal Comune di Motta di Livenza (TV) sulla strada S.R.53 Postumia, che per struttura e conformazione risulta analoga alla strada S.S. 16 oggetto della presente impugnazione, ovvero strada priva di banchine, definite dalla corte di cassazione "elemento strutturale indefettibile" e dal codice della strada "elemento obbligatorio".
Le condotte denunciate, lungi dal configurarsi come semplici negligenze, appaiono dolose e fraudolente, potenzialmente integranti i reati di falso ideologico e materiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) e di truffa ai danni della collettività (art. 640 c.p.). Altvelox sottolinea inoltre l’impatto economico e sociale del sistema: circa l’80% delle multe riguarda violazioni minime, con importi attorno ai 32 euro che i cittadini preferiscono pagare per evitare spese ben più alte per un ricorso. Si tratta di un meccanismo vessatorio che trasforma l’apparato sanzionatorio in strumento di cassa, minando il principio di legalità (art. 97 Cost.) e l’uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.).
L’Associazione ribadisce che nessuno può più invocare la buona fede, poiché la Cassazione ha chiarito che approvazione e omologazione sono procedimenti distinti e non equipollenti. Ogni ulteriore utilizzo di tali dispositivi integra una violazione consapevole della legge. Altvelox chiede alla Procura di attivare senza indugi l’azione penale obbligatoria ex art. 112 Cost., al fine di ristabilire la legalità e tutelare i diritti fondamentali dei cittadini.







Purtroppo il comportamento delle Istituzioni conferma in ogni atto che della sicurezza stradale non interessa nulla: importante è riempire le casse.
Diversamente la patente divrebbe essere negata a vita a coloro che commettono omicidi stradali, le auto dovrebbero avere limitatori di velocità, i limiti di velocità dovrebbero dovrebbero essere ridotti, 50 in citta(ma parlo di centri urbani non di tratti stradali come quello di Bosaro dove intorno c’è il nulla), 80 nelle strade extraurbane (evitando il trucchetto di strade che cambiano limite pro autovelox prima 70, dopo 200 m 90, poi 50…, 110 massimo 120 in autostrada(le nostre autostrade non sono sicure a 130).
Inoltre mi limito a dire una sola cosa tra tante che dovrei elencare: ma quando le…