Cassazione sotto attacco: i soliti noti contro la verità giudiziaria.
- Altvelox
- 5 giu
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Media e lobbisti pro-autovelox scatenati contro due sentenze impeccabili. Ma i giudici non si piegano: hanno solo confermato ciò che denunciamo da anni i rilevatori vanno omologati e in caso di verbali dove vengono indicati come omologati deve essere presentata querela di falso.

Sta montando in queste ore un attacco mediatico tanto prevedibile quanto scorretto alla Corte di Cassazione, colpevole – secondo giornalisti frettolosi e opinionisti prezzolati – di aver emesso due decisioni “in contraddizione tra loro” nel giro di 24 ore. Come spesso accade, i più indignati sembrano essere anche i meno informati. E come sempre, dietro questi titoli scandalistici si nasconde una strategia ben più pericolosa: delegittimare la magistratura che ha osato smascherare l’illegalità sistemica dietro il business degli autovelox e degli impianti di rilevazione automatica.
Facciamo chiarezza, partendo dai fatti – quelli veri, non le interpretazioni pilotate.
Le due ordinanze della Corte di Cassazione – la n. 13996/2025 e la n.13997/2025 entrambe del 26.05.2025 – non si contraddicono affatto. Al contrario, compongono insieme un quadro giuridico coerente e dirompente, confermando quanto AltVelox e pochi altri denunciano da anni: gli autovelox non omologati non possono essere usati per sanzionare, e le amministrazioni locali che dichiarano il contrario nei verbali commettono un atto gravissimo.

La prima ordinanza, la n. 13996/2025, ribadisce con estrema chiarezza un principio già scolpito nella giurisprudenza: l’omologazione degli strumenti di rilevazione automatica è obbligatoria. Non si tratta di una formalità, ma di una garanzia costituzionale per i cittadini. Senza omologazione, la macchina è carta straccia, e la sanzione è nulla riportiamo: "Il Comune di Taranto, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, non offre argomenti per discostarsi dal principio di diritto enunciato da Cass. n. 10505/2024".
La seconda ordinanza, la n. 13997/2025, oltre a ribadire questo concetto in vari punti, ha affrontato un tema distinto ma connesso: cosa accade quando un verbale amministrativo contiene una falsa attestazione da parte dell’ente pubblico, che dichiara l’apparecchiatura come omologata quando in realtà non lo è. La Cassazione non ha detto, come alcuni insinuano, che questa falsità è irrilevante. Ha semplicemente ricordato che in presenza di un atto pubblico il verbale fa fede fino a querela di falso, e quindi la strada obbligata è proprio quella di denunciare per falso coloro che hanno attestato l'omologazione a verbale inducendo il cittadino multato a pagare pensando che l'apparecchiatura fosse regolare.
Recita la Cassazione: "...la statuizione del giudice di merito è in linea con l'indirizzo sezionale (Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 -01; conf.: Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025), secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è legittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" (non soltanto approvato ma debitamente omologato... La sentenza afferma (pag. 2) che "la controversia ni esame trae origine dall'accertamento del superamento del limite di velocità vigente sulla SS 101, località Lequile, compiuto dalla Polizia Stradale di Lecce a mezzo di apparecchiatura Sodi scientifica modello 106 premium, matricola omologato come da dichiarazione di conformità con identificativo n. 142/1/2-2019", e spiega (pag. 4) che "L'omologazione del modello SODI Scientifica 106 risulta dai provvedimenti dettagliatamente riportati nella Dichiarazione di conformità al Campione Omologato n. 142/1/2 del 05.07.2019". A tale considerazione se n'affianca un'altra: il verbale di accertamento che attesta l'esistenza dell'omologazione del dispositivo "autovelox" ha fede privilegiata, controvertibile unicamente con il rimedio della querela di falso, rimedio che nella specie non risulta essere stato esperito...".
E noi – è bene sottolinearlo – la stiamo percorrendo da due anni, querelando decine di amministrazioni davanti ai giudici penali per aver mentito consapevolmente nei verbali attestanto una inesistente omologazione dell'apparecchio utilizzato inducendo cosi tanti cittadini inesperti a ritenere valida la contestazione.

Dunque, non solo le due ordinanze non sono in contrasto: sono complementari e perfettamente in linea con un orientamento giurisprudenziale solido, coraggioso e necessario. Chi oggi urla alla confusione o peggio alla “Cassazione va in Tilt”, in realtà è spaventato da un’altra cosa: la verità che emerge con forza sempre maggiore, e che rischia – finalmente – di far crollare il castello di carta delle sanzioni automatiche illegittime.
Non è un caso che questo attacco arrivi alle porte del 12 giugno 2025, data che segnerà un prima e un dopo nella storia della repressione automatica stradale. Quel giorno entrerà definitivamente in vigore il cosiddetto “Decreto Autovelox” firmato dal Ministro Salvini, che impone finalmente regole chiare: niente omologazione, niente multe. Addio ai dispositivi artigianali spacciati per strumenti di legge, addio ai T-Red truccati, ai Tutor alterati, agli autovelox privi di verifica tecnica. Sarà un reset che coinvolgerà migliaia di impianti e milioni di verbali.
E proprio questo spaventa chi per anni ha lucrato sulla pelle degli automobilisti: enti locali affamati di cassa, aziende private con interessi opachi, e un pezzo di stampa sempre pronta a difendere l’“efficienza” degli autovelox, ma mai la legalità.
L’odio verso la Cassazione nasce da qui: da un corpo giudicante primario dello Stato che ha osato rimettere al centro la legge, le garanzie costituzionali, e la buona fede amministrativa. Altro che “decisioni contrastanti”. Siamo di fronte a un giudizio netto, duro, e finalmente libero da compromessi. Noi stiamo con la Cassazione. Con i giudici che non si piegano alla propaganda. E con ogni cittadino che pretende giustizia contro anni di abusi, menzogne e multe illegittime. Seguiteci questa sera ore 19.10 circa su RaiNews24 canale 48 del digitale terrestre.







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