Curtarolo (PD): L’autovelox riacceso contro legge. Denuncia Altvelox la Polizia Stradale aveva detto no.
- Altvelox
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
Il sindaco Martina Rocchio riattiva il velox con autorizzazione del Prefetto ma nonostante il parere negativo della Polizia Stradale di Padova e l’assenza dei presupposti tecnici e strutturali della strada S.P. 46. La denuncia inviata alla Cassazione e al Ministero della Giustizia elenca violazioni di legge, atti nulli e possibili reati, dalla truffa ai danni dei cittadini al falso ideologico in atti pubblici. Denunciati sindaco e vice sindaco, dirigente polizia locale, dirigente provincia di padova e prefetto.

Il Comune di Curtarolo, in provincia di Padova, ha deciso di riaccendere l’autovelox di Poncia sulla SP46 Brentana. Una scelta che, secondo l’associazione Altvelox, non solo è priva di base legale ma integra una serie di violazioni amministrative e penali di estrema gravità. La denuncia, depositata alla Suprema Corte di Cassazione, a varie Procure e alla Corte dei Conti, ricostruisce in modo puntuale l’intera vicenda, smontando la narrativa “di sicurezza” diffusa dal Comune e dal Prefetto di Padova.

Il nodo principale riguarda il decreto prefettizio n. 1083/2025 del 12 giugno 2025. L’autorizzazione al controllo remoto della velocità lungo la SP46 è stata rilasciata nonostante la Polizia Stradale avesse espresso un parere sospensivo, segnalando gravi discrepanze nella classificazione della strada: per la Provincia di Padova si tratta di un’“extraurbana secondaria” (categoria C), per la Federazione dei Comuni del Camposampierese una “strada locale urbana” (categoria F). Due definizioni incompatibili, che avrebbero dovuto bloccare ogni autorizzazione.
Il Prefetto, invece, ha proceduto comunque, violando il principio di istruttoria completa e di obbligo di motivazione previsti dagli articoli 3 e 10-bis della legge 241/1990. Un atto quindi illegittimo per difetto dei presupposti tecnici e di istruttoria.
Altvelox evidenzia poi come lo stesso Comune continui a usare strumenti non conformi all’art. 192 del Regolamento CdS, cioè non omologati, in aperto contrasto con la giurisprudenza costante della Cassazione (tra le più recenti: n. 10505/2024, n. 13996/2025, n. 26521/2025). Le sentenze ribadiscono che solo l’omologazione rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy garantisce validità probatoria. Le mere “approvazioni” del MIT, spesso firmate da dirigenti e non pubblicate in Gazzetta Ufficiale, non hanno valore legale.
L’aspetto più grave è la consapevolezza dell’illegalità. Il sindaco Rocchio, intervistata dai media, ha dichiarato che l’autovelox è “legale e indispensabile”, ignorando i rilievi formali e le pronunce della Suprema Corte. Un comportamento che, secondo la denuncia, può configurare diversi reati:
falso ideologico (art. 479 c.p.) per aver attestato come legittimo un fatto giuridicamente inesistente;
rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) per non aver sospeso l’uso di un dispositivo illegale;
truffa aggravata ai danni della collettività (art. 640 c.p.) poiché le multe emesse generano un profitto ingiusto per il Comune e un danno per i cittadini;
peculato d’uso (art. 314 c.p.) per l’impiego di risorse pubbliche destinate a strumenti privi di validità giuridica;
frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) se il fornitore ha dichiarato falsamente l’omologazione del dispositivo e l’amministrazione ne ha accettato l’uso.

Il quadro che emerge è quello di un sistema amministrativo distorto, dove la finalità dichiarata, la sicurezza, viene usata come copertura per pratiche contra legem. Il risultato è paradossale: i cittadini devono ricorrere al Giudice di Pace per vedersi annullare verbali che non avrebbero mai dovuto essere emessi. Il rimedio eccezionale diventa regola, e la giustizia amministrativa è costretta a intervenire per correggere errori che nascono dall’abuso del potere pubblico.

A questo si aggiunge un problema tecnico non marginale: gli apparecchi utilizzati dal Comune sono solo “approvati” con determine del MIT, ma non “omologati” con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come impone l’art. 45, comma 6, CdS. In assenza di tale pubblicazione, l’atto amministrativo è privo di valore generale e non può produrre effetti verso i cittadini.Anche la Corte Costituzionale (sent. 113/2015) ha chiarito che gli strumenti di rilevazione devono garantire affidabilità metrologica e tarature periodiche certificate da laboratori accreditati. Il Comune di Curtarolo, invece, non risulta aver prodotto alcuna documentazione in tal senso.
L’insieme di omissioni, pareri ignorati e strumenti privi di omologazione rende la riattivazione dell’autovelox di Poncia un caso esemplare di violazione sistemica del principio di legalità.
Secondo Altvelox, è indispensabile che la Procura e i Ministeri della Giustizia ed Interno accertino se tali condotte integrino responsabilità penali individuali e se le sanzioni elevate debbano essere annullate in autotutela.
In sintesi, la vicenda di Curtarolo dimostra ancora una volta come la sicurezza stradale, quando invocata per giustificare atti illegittimi, diventi un alibi per pratiche vessatorie e fonti di introiti ingiusti. La legge, invece, non ammette scorciatoie: nessun fine, nemmeno quello nobile della sicurezza, può essere perseguito con mezzi illegali.
Commenti