Trasparenza al rovescio, la Commissione difende ANAS e i suoi "Tutor illegali".
- Altvelox

- 4 giorni fa
- Tempo di lettura: 12 min
L’ufficio della Presidenza del Consiglio che dovrebbe garantire il diritto di accesso ai cittadini finisce per coprire ANAS e i sistemi di rilevazione privi di omologazione, spostando l’attenzione dalla mancata trasparenza sugli impianti Vergilius alle presunte “colpe” di chi chiede solo di vedere gli atti.

L'accesso negato
In data successiva al rifiuto di ANAS S.p.A. di fornire la documentazione relativa al sistema di rilevazione della velocità “Vergilius” installato sulla SS 309 Romea, meglio indicata in atti, l’Associazione Altvelox decideva di rivolgersi all’Ufficio per la semplificazione e la trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale struttura di supporto della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
L’istanza era chiara: ottenere gli atti tecnici e amministrativi relativi al sistema Vergilius, ai titoli abilitativi, agli eventuali provvedimenti di omologazione o approvazione, alle convenzioni e ai verbali che legittimerebbero l’uso di tale apparecchiatura per fini sanzionatori.
Invece di verificare la legittimità del diniego opposto da ANAS e di riaffermare il principio di trasparenza, la Presidenza del Consiglio interveniva con un parere che finisce, di fatto, per spostare l’attenzione dalla condotta opaca dell’ente detentore dei documenti alla posizione del richiedente, mettendo in discussione la stessa titolarità di Altvelox a esercitare il diritto di accesso su un sistema che incide ogni giorno sui diritti patrimoniali e sulla libertà di circolazione di migliaia di utenti della strada.
Oggi questa Associazione ha dato immediato riscontro all’Ufficio di Governo, trasmettendo, in un’ottica di piena collaborazione e pur non essendovi tenuta, copia del proprio statuto. Ora attendiamo la trasmissione integrale dei documenti richiesti; in mancanza, come da nostra consolidata prassi, provvederemo a coinvolgere la magistratura, che prima o poi dovrà necessariamente iniziare a farsi sentire in questa giungla, ristabilendo legalità, trasparenza e certezza del diritto.
Ecco la nostra risposta:
Alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it
Oggetto: Decisione n. 3.34 del 17.11.2025 - Ricorso Altvelox c. ANAS S.p.A. - Precisazioni su legittimazione, interesse diretto e trasmissione dello statuto
Sintesi della denuncia querela e del contesto dell’accesso
L’istanza di accesso di Altvelox non nasce da una curiosità teorica, ma da fatti molto concreti e, francamente, gravi.
Il 16 settembre 2025 il Sindaco di Chioggia ha dichiarato pubblicamente che, su sua richiesta, ANAS S.p.A. avrebbe installato lungo la SS 309 Romea il sistema elettronico “Vergilius”, definito come “omologato” dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Altvelox ha verificato, documenti alla mano, che il sistema Vergilius non risulta affatto omologato: il MIT ha rilasciato solo una approvazione tecnica con determina dirigenziale n. 149 del 27 marzo 2024, non un decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 45 Codice della strada e dell’articolo 192 del relativo regolamento.
Per accertare la legittimità dell’operazione, l’Associazione ha presentato il 17 settembre 2025 istanze di accesso al Comune di Chioggia, alla Prefettura di Venezia e ad ANAS S.p.A., chiedendo, tra l’altro: progetto tecnico, planimetrie, contratti, atti deliberativi, collaudi, eventuale decreto di omologazione, decreti prefettizi ex articolo 4 decreto legge 121 del 2002, piani del traffico ex articolo 36 Codice della strada.
Le risposte hanno confermato il problema:
il Comune ha dichiarato di non avere alcun atto su sistemi di rilevazione della velocità media,
la Prefettura ha dichiarato di non avere alcun decreto prefettizio sul tratto interessato, inoltrando però in modo anomalo la risposta a tre Procure,
ANAS ha negato l’accesso sostenendo di non essere soggetta al decreto legislativo 33 del 2013 e contestando perfino la sussistenza di un interesse diretto dell’Associazione.
Da qui la denuncia querela depositata da Altvelox contro il Sindaco di Chioggia, i vertici della Prefettura di Venezia e il dirigente ANAS competente, nella quale si contestano, tra l’altro, l’utilizzo mediatico e istituzionale di un sistema presentato come “omologato” in assenza di omologazione, le anomalie nella gestione dell’accesso e il rifiuto di trasparenza su un apparato destinato a sanzionare i cittadini.
Questo è il quadro di fatto da cui discende l’istanza di accesso e, quindi, il ricorso alla Commissione.
Sintesi della decisione n. 3.34 e richiesta di chiarimenti
Con decisione n. 3.34 del 17 novembre 2025, la Commissione ha rilevato che:
ANAS ha respinto l’accesso sostenendo la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale,
ANAS ha eccepito la mancata produzione, da parte di Altvelox, dello statuto associativo, secondo la Commissione, nel ricorso non emergerebbero “chiaramente” la legittimazione dell’associazione e l’interesse all’accesso, sicché si invitano i ricorrenti a fornire elementi concreti e ad allegare lo statuto.
Si precisa che Altvelox era già stata indicata, nel ricorso e negli atti allegati, come “Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada”, ente esponenziale sicuramente nota ad ANAS Spa alla quale ad ogni ricorso ex art.203 o 204-bis CdS trasmette accesso agli atti per ogni rilevatore contestato, che agisce stabilmente a tutela dei diritti degli utenti della strada, con attività su tutto il territorio nazionale, con pluralità di associati (6400) e numerosi procedimenti in corso proprio su strumenti elettronici di rilevazione della velocità privi di omologazione, come ampiamente descritto anche nella denuncia querela allegata.
L’interesse diretto, concreto e attuale di Altvelox
3.1 Interesse collettivo statutario
Lo statuto di Altvelox, che si trasmette in allegato in spirito di leale collaborazione, pur senza riconoscere alcun obbligo giuridico in tal senso, qualifica l’Associazione come ente esponenziale costituito proprio per la tutela dei diritti degli utenti della strada su tutto il territorio nazionale. Non si tratta di un soggetto occasionale, ma di una realtà stabile, radicata e da anni impegnata in attività di assistenza, controllo e denuncia in materia di circolazione, sanzioni e sistemi elettronici di rilevazione.
In particolare, lo statuto prevede che Altvelox:
tutela i diritti degli utenti della strada, con particolare riguardo alle conseguenze derivanti da sanzioni amministrative e misure afflittive collegate alla circolazione
vigila sulla legittimità dei sistemi di controllo elettronico e delle relative sanzioni, verificando il rispetto delle norme del Codice della strada e delle disposizioni tecniche su approvazione, omologazione e utilizzo degli strumenti;
assiste in via continuativa gli associati nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali connessi a verbali, sospensioni e ritiri di patente e decurtazioni di punti, predisponendo istanze di accesso, ricorsi, esposti e denunce;
promuove iniziative di controllo sulla legalità dell’azione amministrativa in materia di traffico, sicurezza stradale, gestione dei flussi e impiego dei proventi delle sanzioni, esercitando un ruolo di vigilanza civica strutturata.
In questo quadro, il sistema “Vergilius” annunciato lungo la SS 309 Romea incide esattamente sulla sfera di interessi collettivi che Altvelox è chiamata a presidiare: è un apparato destinato a rilevare la velocità e a generare verbali, con effetti immediati e concreti su una collettività determinata di utenti della strada, non nominativamente individuabile ma ben identificabile in chi utilizza quella arteria ad alta intensità di traffico. Tra questi vi sono numerosi associati che percorrono abitualmente quel tratto, hanno chiesto all’Associazione chiarimenti sulla legittimità dell’impianto e si troveranno, in caso di attivazione, esposti al rischio di sanzioni fondate su uno strumento che, allo stato degli atti, risulta privo di omologazione formale.
L’interesse collettivo statutario non è quindi un contenitore generico, ma aderisce in modo diretto, concreto e attuale all’oggetto dei documenti richiesti: conoscere i titoli autorizzativi, le caratteristiche tecniche e la base normativa del sistema “Vergilius” è condizione indispensabile affinché Altvelox possa svolgere il proprio ruolo istituzionale di tutela degli utenti della strada, prevenendo l’emissione di sanzioni illegittime, organizzando adeguate difese per i propri associati e contribuendo al controllo di legalità su un impianto sanzionatorio che incide in modo significativo sulla collettività che rappresenta.
3.2. Interesse specifico e attuale dei singoli associati
Altvelox riceve e gestisce, ogni anno, centinaia di ricorsi e richieste di assistenza relativi a verbali elevati mediante autovelox, tutor e altri sistemi elettronici di rilevazione, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di procedimenti concreti, con importi rilevanti, decurtazioni di punti, sospensioni di patente e iscrizioni a ruolo, non di un’attività teorica o di studio. In questo contesto la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ormai chiarito, con ordinanze come n. 10505 del 2024, n. 19732 del 2024, n. 26315 del 2024, n. 26521 del 2025, n. 29318 del 2025 e con la sentenza penale n. 36051 del 2025, che l’utilizzo di strumenti privi di omologazione o fondati su presupposti tecnici non conformi alle norme di legge comporta la radicale illegittimità delle sanzioni emesse, oltre a profilare responsabilità in capo ai funzionari e ai dirigenti che perseverano in tali condotte nonostante i ripetuti richiami della Suprema Corte.
In questo scenario Altvelox assiste già oggi, e assisterà in futuro, associati che rischiano di essere sanzionati proprio mediante apparati che, come nel caso del sistema “Vergilius”, risultano allo stato solo “approvati” e non “omologati”, in un quadro già segnato da numerose decisioni di annullamento di verbali per analoghe criticità in tutta Italia. La conoscenza degli atti progettuali, dei titoli autorizzativi, delle certificazioni tecniche e dell’eventuale atto formale di omologazione non costituisce quindi un esercizio esplorativo, ma rappresenta uno strumento indispensabile per predisporre difese efficaci, valutare la legittimità dei verbali, prevenire il consolidarsi di posizioni debitorie illegittime e, più in generale, svolgere in modo pieno e responsabile l’attività di tutela degli associati, sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale. Proprio questo nesso diretto tra i documenti richiesti e la concreta possibilità di proteggere i diritti degli utenti della strada integra l’interesse specifico, attuale e qualificato dell’Associazione all’accesso.
3.3. Interesse territoriale e rappresentatività
Altvelox è un’associazione nazionale, con associati e procedimenti in corso anche nel territorio veneto e lungo la SS 309 Romea. L’area di afferenza dell’Associazione coincide con la zona in cui è collocato il bene a fruizione collettiva interessato dall’intervento di ANAS (arteria stradale statale, ad altissima intensità di traffico). I requisiti indicati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2020 per gli enti esponenziali - perseguimento non occasionale dell’interesse collettivo, rappresentatività, stabilità e collegamento territoriale – sono tutti soddisfatti nel caso di specie.
Rilievi sul parere ANAC del 9 luglio 2025 e sulla titolarità dell’istanza di Altvelox
Il parere ANAC del 9 luglio 2025, fascicolo n. 2672/2025, non è un’opinione marginale, ma un chiarimento di sistema su cosa sia l’accesso civico generalizzato. ANAC ribadisce che il FOIA è una forma di accesso non condizionata dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, aperta a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, oltre quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, con la finalità di garantire trasparenza e controllo diffuso sull’azione amministrativa.
La stessa Autorità precisa che l’accesso civico generalizzato incontra come soli limiti quelli indicati dall’articolo 5 bis del decreto legislativo 33 del 2013, cioè la tutela di specifici interessi pubblici e privati, e non certo la pretesa di un “interesse qualificato” in capo al richiedente. Il parere richiama espressamente che decorsi i termini di pubblicazione obbligatoria, i dati e i documenti restano comunque accessibili ai sensi dell’articolo 5, a conferma della portata generale del principio di conoscibilità.
ANAC si sofferma poi su due profili che, nel nostro caso, la Commissione ha clamorosamente ignorato. Primo, la nozione di documenti “detenuti”: l’Autorità chiarisce che, quando i documenti sono in possesso di più amministrazioni, l’istanza va rivolta all’ente che li detiene ratione officii, e aggiunge che non è ammissibile un diniego fondato su formalismi (come l’estinzione dell’ente che li ha prodotti) se un altro soggetto pubblico li possiede e può soddisfare comunque le esigenze di trasparenza. Qualsiasi diniego basato su questi schermi formali sacrifica ingiustificatamente l’interesse pubblico alla trasparenza.
Secondo, ANAC esclude espressamente che si possa negare l’accesso perché i documenti sono “vecchi” o risalenti a data anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 33 del 2013. Richiamando TAR Campania e la Circolare FOIA n. 2 del 2017, il parere afferma che la portata generale del principio di conoscibilità non ammette limitazioni temporali non previste dalla legge. L’amministrazione può al più valutare se la ricerca sia manifestamente sproporzionata al punto da compromettere il buon andamento, ma non può chiudere la porta in faccia al richiedente con il pretesto della “vetustà” degli atti.
Il passaggio decisivo, quello che rende incomprensibile la posizione della Commissione, riguarda però la valutazione dell’interesse del richiedente. ANAC, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, chiarisce che il fatto che il richiedente non abbia un interesse diretto, attuale e concreto nel senso dell’articolo 22 della legge 241 del 1990 non rende per questo inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato. L’istituto nasce proprio per superare le restrizioni dell’accesso documentale tradizionale. Il parere aggiunge, con una chiarezza disarmante, che l’interesse del richiedente non deve essere né altruistico né sociale, non deve subire un giudizio di “meritevolezza” e, in via generale, non deve essere oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione, poiché il diritto è riconosciuto a chiunque senza obbligo di spiegare le ragioni.
Dentro questo quadro normativo e interpretativo, francamente consolidato, la pretesa della Commissione di chiedere ad Altvelox ulteriori dimostrazioni di “interesse diretto” e perfino la produzione dello statuto per legittimare una richiesta di accesso civico generalizzato non sta in piedi. La Commissione conosce, o deve conoscere, il parere ANAC in questione, che è esattamente in linea con le linee guida sul FOIA e con la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria. Fingere che per il FOIA valga ancora la logica dell’articolo 22 della legge 241 del 1990 significa ignorare volutamente un punto ormai assestato: per l’accesso civico generalizzato non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, né l’ente può sindacare l’interesse di chi presenta l’istanza, salvo i soli limiti tassativi dell’articolo 5 bis.
Ne consegue che Altvelox è doppiamente legittimata:
da un lato, come “chiunque”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013, proprio in base al principio, ribadito da ANAC, per cui l’accesso civico generalizzato non è condizionato da interessi qualificati e dall’altro lato, come associazione esponenziale che per statuto tutela gli utenti della strada, quindi con un collegamento ancora più stretto tra oggetto dell’accesso e interesse perseguito.
Pretendere, in questo contesto, una ulteriore dimostrazione di titolarità o di interesse diretto, mentre l’ente resistente è una società in controllo pubblico che gestisce un sistema sanzionatorio potenzialmente illegittimo e già opaco sui documenti, non è una semplice “puntualizzazione procedurale”. È uno spostamento del baricentro dal merito del diniego alla persona del richiedente, in pieno contrasto con la logica del FOIA così come ricostruita da ANAC.
In altri termini: il parere del 9 luglio 2025 chiude la questione sulla “titolarità” dell’istanza. L’accesso civico generalizzato spetta ad Altvelox in quanto soggetto che esercita il diritto di “chiunque”, e la Commissione, ignorando un atto interpretativo essenziale e certamente noto, ha finito per rilanciare obiezioni (sull’interesse diretto e sulla legittimazione) che il FOIA, e lo stesso ANAC, considerano già superate. Ed è questo, più di ogni altra cosa, a rendere la risposta ricevuta non solo giuridicamente discutibile, ma istituzionalmente irritante.
La pubblica amministrazione non può trasformare il controllo di legittimità sull’accesso in un giudizio sull’idoneità del soggetto che chiede la documentazione.
Nel nostro caso la situazione è ancora più chiara:
ANAS è società in controllo pubblico che gestisce un servizio di rilevante interesse generale, gli atti richiesti riguardano un sistema di rilevazione elettronica destinato a produrre sanzioni pecuniarie e decurtazioni di punti patente,
l’Associazione che chiede gli atti non è un soggetto qualsiasi, ma una associazione regolarmente registrata che per statuto tutela proprio quella categoria di cittadini direttamente incisi dagli atti richiesti.
Anche a volersi collocare sul solo terreno dell’accesso documentale ex articoli 22 e seguenti legge 241 del 1990, l’interesse di Altvelox è diretto, concreto e attuale. Se poi si tiene conto della disciplina dell’accesso civico generalizzato, l’eccezione di ANAS sulla mancanza di interesse non sta in piedi neppure in astratto.
Trasmissione dello statuto e rilievi sulla richiesta della Commissione
In ottemperanza alla decisione n. 3.34, Altvelox trasmette il proprio statuto associativo, benché non ritenga che la produzione fosse giuridicamente necessaria per l’ammissibilità del ricorso, né prevista espressamente dall’articolo 25 legge 241 del 1990 o dalla disciplina dell’accesso civico.
La legittimazione di un’associazione come ente esponenziale non discende infatti da un mero dato formale, ma dalla verifica in concreto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa, che nel caso di specie sono ampiamente documentati dagli atti già prodotti, a cominciare dalla stessa denuncia querela sulla vicenda Vergilius e dalla descrizione dettagliata delle finalità associative.
Non si può tuttavia esimersi dal rilevare che, in un contesto in cui ANAS ha già negato l’accesso invocando in modo del tutto infondato la pretesa mancanza di interesse e in cui l’istanza riguarda una società in controllo pubblico che manifesta una costante resistenza alla trasparenza, la richiesta di ulteriori precisazioni sulla legittimazione del richiedente, anziché favorire la piena attuazione del diritto di accesso, finisce per produrre un effetto oggettivamente ostruzionistico, svuotando di fatto l’istituto e allontanando cittadini e associazioni da quel controllo di legalità diffuso che il legislatore ha voluto rafforzare proprio attraverso il FOIA.
Lo Stato, nelle sue articolazioni, non dovrebbe chiedere agli enti esponenziali ulteriori “carte” per dimostrare di avere il diritto di chiedere legalità e trasparenza su un impianto sanzionatorio chiaramente definito dalla legge e della Corte di Cassazione illegittimo. Dovrebbe, semmai, pretendere da ANAS chiarezza sui titoli autorizzativi e sulla reale natura del sistema Vergilius.
Conclusioni e richieste alla Commissione
Alla luce di quanto precede, Altvelox chiede che la Commissione:
prenda atto della piena legittimazione dell’Associazione quale ente esponenziale per la tutela degli utenti della strada, alla luce delle finalità statutarie, della rappresentatività e del collegamento territoriale
riconosca la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso sia ai sensi dell’articolo 22 legge 241 del 1990, sia, a fortiori, ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 33 del 2013, come precisato dal parere ANAC del 9 luglio 2025
dichiari illegittimo il diniego opposto da ANAS S.p.A., ordinando all’Amministrazione resistente l’ostensione integrale dei documenti richiesti, fatte salve solo le limitazioni eventualmente applicabili ai sensi dell’articolo 5 bis decreto legislativo 33 del 2013;
ribadisca, nella propria decisione, che il diritto di accesso non può essere svuotato attraverso richieste pretestuose sullo “status” del richiedente, quando si tratta di soggetti che agiscono a tutela di interessi collettivi direttamente incisi dall’azione amministrativa.
Altvelox adempie alle richieste della Commissione, ma non rinuncia a segnalare che ogni ulteriore passaggio burocratico che sposta il baricentro del procedimento dal merito del diniego di ANAS alla “sospetta” legittimazione di chi chiede trasparenza finisce, di fatto, per coprire la resistenza alla trasparenza di un ente statale o in controllo pubblico e per allontanare ancora un po’ i cittadini dalle istituzioni. Proprio il contrario di ciò che la legge sulla trasparenza, e l’intero impianto del FOIA, dovrebbero garantire.
Altvelox, nel prendere così atto delle richieste formulate dalla Commissione e nel trasmettere anche lo statuto associativo, ribadisce che l’oggetto del presente ricorso resta la piena tutela del diritto di accesso e della legalità dell’azione amministrativa posta in essere da ANAS. L’Associazione si riserva sin d’ora ogni ulteriore iniziativa, in ogni sede competente, a tutela della trasparenza, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e dei diritti dei cittadini utenti della strada.
Castelfranco Veneto, 25 novembre 2025.
ALLEGATI:
Statuto Associazione Altvelox
Documento identità firmatario.
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini







Se si comportano in questo modo ( quelli di Anas) vuol dire che hanno scheletri nell'armadio.