C'era molta attesa per l'entrata i vigore del cosiddetto "decreto autovelox" che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 28 maggio. E' bene però chiarirlo subito, IL DECRETO NON SI E' OCCUPATO della delicata questione dell'omologazione degli apparecchi, sollevata di recente dalla ben nota sentenza della Corte di Cassazione. A questo proposito Salvini ha detto di aver chiesto agli uffici del MIT di avviare una istruttoria sui criteri di omologazione di tutti i dispositivi di accertamento da remoto, al fine di regolare in rapporto a tali criteri l'utilizzo degli autovelox fino a oggi approvati. Tradotto... ogni autovelox non omologato rimane oggi illegale.
Abbiamo ottenuto il testo del "decreto autovelox" che domani uscirà in gazzetta ufficiale per entrare in vigore da giugno prossimo. Poco o nulla in effetti è stato modificato da prima ma guardando il "bicchiere mezzo pieno" non avendo equiparato nuovamente l'omologazione alla approvazione ciò significa una sola cosa... tutti i rilevatori elettronici oggi in funzioni sono illegittimi e quindi ogni utilizzo improprio degli amministratori pubblici, potrebbe configurare la violazione di norme civili e penali a danno dell'utenza.
Pianificazione dei controlli
L’utilizzo dei dispositivi, delle postazioni e dei sistemi di misurazione della velocità in ogni caso tiene conto dell’esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale. Ad eccezione delle autostrade, su tutte le altre strade gli organi di polizia stradale possono utilizzare postazioni mobili per il rilevamento a distanza della velocità nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.
Adeguamento delle postazioni
Le disposizioni del decreto si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione sia già esistenti, per i quali non è effettuata la contestazione immediata delle violazioni. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto i dispositivi già installati, che non siano non conformi alle prescrizioni sulla collocazione, devono essere adeguati oppure disinstallati.
Omologazione
Il punto che a noi interessava era capire come avrebbero affrontato la questione della omologazione ed approvazione dei rilevatori elettronici e come si sperava il problema è rimasto perche nel decreto non se ne parla, il che determina quello sancito e ribadito con recente ordinanza n. 10505/2024 del 18.04.2024 dalla Corte di Cassazione ovvero l’illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di “omologazione“ ai sensi dell’art. 142, comma 6 del Codice della Strada, con la sola approvazione rilasciata dal M.I.T. per poter acquisire la “fonte di prova” strumentale da potersi utilizzare dalla P.A. ai fini sanzionatori.
Autorizzazione del Prefetto
Come accennato sopra si è dato risalto al fatto che gli autovelox dovranno essere autorizzati dai Prefetti. Questa clausola esiste già nella attuale normativa ovvero la Legge 168/2002 - articolo 4 che già lo prevede, ecco perche a differenza di quanto sostenuto dal Ministro Salvini che ha dichiarato non esserci una statistica sul numero di autovelox attivi, questo dato esiste eccome perche le prefetture sanno precisamente dove sono dislocati nel loro territorio di competenza e sanno oltretutto l'esatto punto e la strada dove essi sono stati installati.
Postazioni fisse sulle strade extraurbane.
Fuori del centro abitato, nei tratti di autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali il limite massimo di velocità consentito, di norma, deve essere pari o comunque non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada. In deroga a ciò, la collocazione delle postazioni fisse sui medesimi tratti di strada è consentita qualora la riduzione della velocità di oltre 20 km/h sia dovuta a criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero a condizioni di significativa incidentalità stradale. Nei tratti di itinerari ciclopedonali il limite massimo di velocità consentito deve essere comunque non inferiore a 30 km/h, salvo che non sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustifichino l’imposizione di limiti di velocità inferiori. I limiti di velocità inferiori rispetto a quelli generalizzati previsti per il corrispondente tipo di strada devono essere debitamente segnalati con i rispettivi segnali “limite massimo di velocità” e “fine limitazione di velocità” relativamente a una estesa stradale pari a 2 km per le autostrade, 1,5 km per le strade extraurbane principali, 500 metri per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali extraurbane e 250 metri per gli itinerari ciclopedonali extraurbani. Il controllo della velocità media è consentito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e secondarie, a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano caratterizzati da una velocità consentita uniforme e siano privi di diramazioni e svincoli (ingressi o uscite); è ammessa la sola presenza di ingressi e/o uscite esclusivamente nell’ipotesi in cui i flussi, rispettivamente entranti e uscenti, rappresentino statisticamente un valore non significativo. L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media deve essere pari almeno a 1 km. La distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1.000 metri. Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo.
Strade diverse dalle autostrade o superstrade
Per le strade extraurbane secondarie - strade urbane di scorrimento - strade urbane di quartiere - strade urbane ciclabili - strade locali urbane ed extraurbane - itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani, ai fini dell’individuazione dei tratti di strada su cui collocare postazioni di controllo ai sensi dell’art 4 del decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 1° agosto 2002), devono ricorrere una o più ulteriori condizioni, tra un elevato livello di incidentalità e l’impossibilità o la difficoltà di procedere alla contestazione immediata, sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l’altro, dell’assenza di spazi idonei per fermare in sicurezza i veicoli (soprattutto se in presenza di utenza vulnerabile), della limitazione della visibilità a causa dell’andamento plano-altimetrico della strada, delle condizioni particolari di scarsa visibilità, della composizione e del volume del traffico e della presenza di velocità operative dei veicoli, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.
Postazioni fisse sulle strade urbane.
Per la collocazione delle postazioni fisse dentro il centro abitato, l’ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e in alternativa, di dossi artificiali di cui all’art 179, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Sulle strade urbane di scorrimento la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito, è pari a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale, soltannto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri. Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade urbane locali la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a 50 km/h e sulle strade urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali se il limite è pari a 30 km/h. Non è consentito installare postazioni fisse nei punti o tratti in cui la velocità massima consentita, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere pari almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
Collocazione di sistemi di misurazione della velocità media
E' possibile esclusivamente sulle strade urbane di scorrimento a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano caratterizzati da una velocità consentita uniforme (salvo il caso in cui vi siano brevi tratti intermedi con velocità inferiore rispetto a quella massima consentita nel tratto stradale complessivamente sottoposto al controllo) e siano privi di diramazioni e svincoli (ingressi e/o uscite). L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media e la distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media devono essere pari almeno a 500 metri. La distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo della velocità deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada e comunque deve essere non inferiore a m. 200 per le strade urbane di scorrimento e a m.75 per le altre strade.
Postazioni mobili di controllo sulle strade extraurbane
Per quanto riguarda le strade fuori del centro abitato, la postazione mobile di controllo della velocità può essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall’ente proprietario non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane. Tuttavia, se la velocità massima consentita è inferiore di oltre 20 km/h a causa della sussistenza delle criticità del tracciato plano-altimetrico o a causa delle dimensioni della piattaforma stradale, la collocazione della postazione mobile è consentità purché i limiti di velocità siano segnalati con i rispettivi segnali di inizio “limite di velocità” (Figura II 50 del regolamento del codice della strada) e “fine limitazione di velocità” (Figura II 71), relativamente a un tratto stradale di estesa minima pari a 2 km per le autostrade, 1,5 km per le strade extraurbane principali, 500 metri per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali extraurbane e 250 metri per gli itinerari ciclopedonali extraurbani. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere almeno pari a 4 km nelle autostrade, a 3 km nelle strade extraurbane principali e a 1 km nelle altre strade extraurbane. Tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo deve intercorrere una distanza di almeno 1 km.
Postazioni mobili sulle strade urbane
Dentro il centro abitato, sulle strade urbane di scorrimento la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h. Il posizionamento è consentito in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato soltanto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale oppure condizioni di significativa incidentalità stradale, esclusivamente quando il ridotto limite di velocità sia esteso a un tratto di almeno 400 metri. La postazione mobile può essere collocata sulle strade urbane di quartiere e urbane locali soltanto se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h. Invece sulle strade urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali il limite massimo di velocità deve essere pari a 30 km/h. La distanza minima tra due diversi dispositivi, sul medesimo tratto stradale, deve essere pari almeno a 1 km sulle strade urbane di scorrimento e a 500 metri per le strade urbane ciclabili e per le strade locali. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada e, comunque, deve essere non inferiore a m. 200 per le strade urbane di scorrimento e a m. 75 per tutte le altre strade.
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