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Il servizio pubblico di manutenzione stradale statale: struttura, obblighi e responsabilità operative.

Nonostante il D.P.R. 1126/1981 imponga all’ANAS un’organizzazione operativa capillare per garantire la manutenzione continua H24 delle strade statali, interi tratti strategici per la mobilità delle Dolomiti risultano ancora oggi privi di un servizio effettivo, stabile e adeguato. Le opere viarie previste per i Mondiali di Sci 2021 non sono state completate né attivate, e con ogni probabilità non lo saranno neppure in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Sulla SS51 cartelli stradali scritti col pennarello e neppure indelebile.
Sulla SS51 cartelli stradali scritti col pennarello e neppure indelebile.

Il D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126 disciplina in modo sistematico l’organizzazione e il funzionamento del servizio di manutenzione delle strade e autostrade statali, stabilendo la struttura operativa, i compiti del personale, e le modalità di intervento.


Il regolamento ANAS come base operativa dell’obbligo di custodia e manutenzione delle strade statali ex art. 14 Codice della Strada. Il D.P.R. 1126/1981 approva un regolamento fondamentale per l’attuazione concreta dell’obbligo di manutenzione delle strade ed autostrade statali da parte dell’ANAS. La normativa, tuttora vigente, traduce in assetto operativo il dovere generale imposto oggi dall’art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che impone ai proprietari e gestori stradali l’obbligo di garantire la sicurezza della circolazione mediante la custodia, la manutenzione e il controllo delle condizioni del piano viabile, della segnaletica e delle pertinenze.


Il Gazzettino 06.07.2025
Il Gazzettino 06.07.2025

Sebbene risalente al 1981, il regolamento conserva piena efficacia, salvo le norme abrogate implicitamente per incompatibilità con la disciplina successiva. Costituisce ancora oggi, per l’ANAS e per gli eventuali gestori subentrati mediante concessione, il riferimento regolamentare per la definizione dei livelli essenziali di servizio. Alla luce delle odierne esigenze di sicurezza stradale, delle frequenti calamità naturali e dell’intensificarsi della circolazione veicolare, l’effettività del servizio così descritto dovrebbe costituire oggetto di vigilanza anche da parte della Corte dei conti e delle autorità di pubblica sicurezza.


Struttura organizzativa:


Il servizio è articolato su tre livelli:


  1. Squadre di manutenzione - Ogni squadra, operativa su tratti da 40 a 60 km, è composta da un capo cantoniere e almeno cinque operatori, di cui due abilitati alla guida. È il nucleo operativo base per interventi ordinari.

  2. Nuclei di manutenzione - Aggregano più squadre, con competenza su 80-120 km. Sono diretti da un geometra (funzionario tecnico) e si avvalgono di due capi cantonieri per la sorveglianza.

  3. Centri di manutenzione - Coordinano l’attività su estese fino a 480 km, includendo anche due squadre di emergenza. Sono diretti da un ingegnere e dispongono di mezzi e personale per interventi su tutto il territorio di competenza.


Compiti operativi e responsabilità:

Il Gazzettino 23.07.2025
Il Gazzettino 23.07.2025

Le squadre e i nuclei intervengono per garantire la transitabilità, rimuovere ostacoli (neve, frane, detriti), mantenere la segnaletica, eseguire lavori ordinari su pavimentazioni, opere in verde, impianti. I capi cantonieri sorveglianti percorrono quotidianamente i tronchi, verificano lo stato della sede stradale e adottano misure immediate in caso di pericoli per la circolazione.


Da un punto di vista giuridico, la mancata attivazione o il malfunzionamento del servizio regolamentato dal D.P.R. 1126/1981 può costituire:


  • inadempimento di obblighi pubblici rilevante sotto il profilo contabile (danno erariale);

  • colpa dell’apparato ai fini della responsabilità civile per danni da insidia o difetto di manutenzione;

  • omissione di atti d’ufficio o, nei casi più gravi, attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.) e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677 c.p.).


In particolare, il capo cantoniere addetto alla sorveglianza ha il compito giuridico di rilevare quotidianamente le situazioni di pericolo, attivare le misure provvisorie e segnalare tempestivamente ai superiori la necessità di interventi definitivi. La sua responsabilità non è soltanto tecnica ma anche giuridico-amministrativa, con rilievi in caso di omissioni.


Gestione tecnica e amministrativa:


I capi nucleo e i direttori dei centri hanno compiti di vigilanza, progettazione, gestione contabile e contenzioso tecnico. Hanno anche potere di accertamento e verbalizzazione delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela del demanio.


Norme sul personale:


Il regolamento disciplina dotazioni strumentali, indumenti da lavoro, uso degli alloggi di servizio, trasferte e reperibilità. Prevede l’adeguamento dell’orario di lavoro secondo criteri di flessibilità legati alle esigenze operative.


Disposizioni transitorie:


È previsto un graduale avvio delle squadre di emergenza, subordinato al completamento degli organici ordinari. La norma evidenzia l’obbligo strutturato e permanente in capo all’ANAS (oggi confluito in parte in ANAS S.p.A.) di assicurare la manutenzione costante e preventiva della rete viaria statale, con un'organizzazione tecnica gerarchica e responsabilità dirette a tutela della sicurezza della circolazione.


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