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Milano: Giustizia fatta contro l'autovelox occultato a Pioltello accolta la difesa di Altvelox dal Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace annulla le sanzioni elevate dalla Città Metropolitana di Milano con il dispositivo fisso sulla SP103 in località Pioltello; decisiva la non visibilità dell'autovelox, nascosto alle spalle degli utenti, in violazione dell'art. 142 comma 6-bis del Codice della Strada e delle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione


Il famigerato autovelox occultato su un cavalcavia della SP 103 a Pioltello
Il famigerato autovelox occultato su un cavalcavia della SP 103 a Pioltello

Con sentenza n. 6850/2023, il Giudice di Pace di Milano, dott. Alexia Dulcetta, ha accolto il ricorso proposto dall’associazione Altvelox per conto della società associata OMISSIS Srl, avverso 4 sanzioni comminate dalla Città Metropolitana di Milano, con riguardo all’autovelox installato lungo la SP103, località Pioltello, strumento non omologato già noto alle cronache nazionali per la mole di sanzioni illegali che emette.


Il dispositivo, oggetto del ricorso, è collocato in posizione tale da risultare invisibile agli automobilisti, posto verticalmente sul fianco di un cavalcavia, riprendendo i veicoli da tergo e dunque alle spalle dei conducenti, violando palesemente quanto previsto dall’articolo 142 comma 6-bis del Codice della Strada. Tale articolo impone che le postazioni per il rilevamento elettronico della velocità debbano essere chiaramente visibili agli utenti stradali, requisito imprescindibile per la legittimità delle sanzioni.


La sentenza del Giudice di Pace di Milano, che ha integralmente accolto il ricorso presentato da Altvelox in favore di un proprio associato, si inserisce coerentemente nel solco giurisprudenziale delineato dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 25392/2017.


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Secondo tale consolidato orientamento, è illegittima ogni sanzione amministrativa per eccesso di velocità rilevata mediante dispositivi elettronici non adeguatamente segnalati e non immediatamente visibili dagli utenti della strada. La ratio della pronuncia è chiara: la finalità primaria degli strumenti di rilevamento elettronico della velocità, previsti dall'art. 142 del Codice della Strada e disciplinati dal decreto-legge n.121/2002, non è quella di generare entrate economiche per le Amministrazioni, bensì quella di prevenire incidenti, garantendo condizioni effettive di sicurezza stradale mediante una reale ed efficace attività di deterrenza.


Ne consegue che il dispositivo autovelox non può mai assumere carattere occulto o subdolo, poiché in tal caso perderebbe il proprio scopo preventivo e si configurerebbe piuttosto come un improprio strumento di prelievo economico ai danni degli automobilisti. Proprio in tal senso, la Suprema Corte ha statuito che l’autovelox deve essere percepibile con congruo anticipo dagli utenti, consentendo una regolazione tempestiva e consapevole della velocità del veicolo in transito.


Nel caso specifico della postazione installata dalla Città Metropolitana di Milano sulla SP103 in località Pioltello, l'accoglimento integrale del ricorso conferma dunque la sussistenza di una grave e insanabile violazione del principio di visibilità e trasparenza degli strumenti elettronici di controllo della velocità. Tale orientamento tutela efficacemente i diritti degli automobilisti, ripristinando così il principio di legalità sostanziale e formale nella prassi sanzionatoria delle amministrazioni locali.


Questa decisione rappresenta un'importante conferma dell'impegno di Altvelox nella tutela dei diritti degli automobilisti e nel garantire trasparenza e legalità nell’utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo della velocità.


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