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Arabba (BL): Autovelox illegale obbligo di omologazione assente ricorso accolto sanzione annullata dal GdP di Belluno.

Il Giudice di Pace di Belluno, Dr. Gianni BOTTOLI ha accolto oggi un ricorso promosso per la nostra associata Signora (OMISSIS) che era stata multata dal Comune di Livinallongo del Col di Lana con l'autovelox illegale installato in località Brenta sulla SR48 delle Dolomiti. Sanzione annullata e domani sarà formalizzata ennesima denuncia querela.

Autovelox Arabba SR48 delle Dolomiti Km.92+345
Autovelox Arabba (BL) - SR48 delle Dolomiti Km.92+345

E' uno degli autovelox che nonostante tutto non è mai stato revocato dal Prefetto di Belluno che ha così permesso al Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) di continuare ad emettere sanzioni a danno dei cittadini in perfetta violazione di legge.


Lo scorso 14.10.2024 il Comune di Livinallongo del Col di Lana, nonostante le nostre pregresse diffide, aveva notificato una presunta violazione per il superamento della velocità di 1 Km/h alla Signora (OMISSIS) che, sicura di non avere superato il limite imposto, decideva comunque di impugnare la sanzione.

Antonello ROCCOBERTON - Prefetto di Belluno
Antonello ROCCOBERTON - Prefetto di Belluno

In quella occasione, la nostra Associazione informava il Prefetto di Belluno che il piccolo comune delle Dolomiti continuava a sanzionare i cittadini con strumenti illegali e si chiedeva allo stesso Prefetto Antonello ROCCOBERTON, di sospendere immediatamente l'autorizzazione al Comune, provvedimento che come oramai sappiamo, non è mai stato preso in considerazione dal Prefetto di Belluno.


Abbiamo quindi formalizzato per la nostra iscritta un ricorso al GdP di Belluno, che oggi, nella persona del Giudice Dr. Gianni BOTTOLI è stato accolto stracciando la multa emessa in quanto il rilevatore elettronico usato non dispone della obbligatoria omologazione ex art.142 co.6 del Codice della Strada. Inutile comunque ribadire che era anche stata contestata l'assenza dei dati sulla incidentalità, statistiche che mai sono state fornite o meglio non esiste un dato che comprovi un alto tasso di incicenti in quella strada requisito indispensabile per autorizzarne l'uso. E poi anche i requisiti della strada che, come si vede dalla foto sopra, non dispone delle banchine laterali di idonea larghezza per la sosta dei veicoli e quindi non può essere qualificata come strada extraurbana di categoria C ai sensi dell'articolo 2 CdS. Queste ultime contestazioni sono state assorbite dalla mancata omologazione del rilevatore elettronico... non sono state rigettate.


Convocazione udienza del 19.02.2025
Convocazione GdP udienza del 19.02.2025

TUTTI I RILEVATORI ELETTRONICI PER IL MONITORAGGIO DELLE INFRAZIONI CON PROVA LEGALE (Autovelox - Tutor - T-Red - e simili) SONO ILLEGALI perché non omologati. Lo ha detto la Cassazione con 34 pronunce dal 2001 al 2024 e solo negli ultimi mesi del 2024 con 4 pronunce dirompenti e inconfutabili che fanno giurisprudenza (Cass. n. 10505/2024 del 18.04.2024 - Cass. n. 19732/2024 del 10.07.2024 - Cass. n. 20913/2024 del 26.07.2024 - Cass. n. 26315/2024 del 09.10.2024).


Ma il Ministero degli interni e l'Avvocatura dello Stato sostengono che basti la semplice approvazione ministeriale e che l’omologazione non sia necessaria. Così il Ministro degli Interni ha diramato la nota succitata n. 995/2025 a tutti i Prefetti, ordinando loro di rigettare i ricorsi degli automobilisti e impugnare le sentenze dei giudici nella speranza che si formi un nuovo indirizzo interpretativo. Ma il tutto a danno dei cittadini. Noi riteniamo che la parola della Cassazione andrebbe rispettata e non contrastata con una sorta di guerra intestina tra le istituzioni.


Una situazione di inaudita gravità, il Ministero dell'Interno è consapevole che gli apparecchi devono avere un decreto di omologazione, ma ordina ai Prefetti di respingere i ricorsi allegando documenti di approvazione o altri non presi in considerazione dalla Corte di Cassazione (non lo sappiamo quali possano essere), atteso però di non si deve arrivare a proporre impugnazione per Cassazione perchè "esporrebbe a una elevata alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza".


Matteo PIANTEDOSI Ministro dell'Interno
Matteo PIANTEDOSI Ministro dell'Interno

Da qualche giorno gira la notizia che il Governo starebbe per emanare un DECRETO LEGGE SULLE OMOLOGAZIONI e indiscrezioni direbbero che gli autovelox installati dopo il 2017 sarebbero corrispondenti ai requisiti previsti. Il Governo avrebbe deciso tali procedure dopo un tavolo tecnico avuto con ANCI l'associazione che unisce una sparuto gruppetto di sindaci italiani. Quindi lo STATO (controllore) decide a tavolino assieme ad ANCI (Controllato), le "regole del gioco" necessarie per continuare a stabilizzare i bilanci delle amministrazioni comunali mezzo rilevatori elettronici che comunque resteranno illegali.


Le fonti del diritto sono ordinate secondo una determinata gerarchia. Il che comporta che le norme prodotte da fonti di rango inferiore non possono essere in contrasto ossia devono rispettare quanto prescritto dalle fonti di rango superiore. Il Codice della Strada - Art.142 co.6 (LEGGE PRIMARIA) obbliga ogni apparecchio elettronico ad una omologazione. Nessun decreto legge può modificare il codice della strada e le restringenti norme vigenti sulla metrologia legale.


Linee Guida sull'uso degli autovelox
Linee Guida sull'uso degli autovelox

Ma vi raccontiamo il paradosso.... perche mentre il Governo vuole fare un "Decreto Omologazioni" per legittimare i comuni l'Ufficio Studi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le linee guida sull'impiego degli autovelox per tutti i parlamentari e senatori della Repubblica scrivendo che:


"...Impiego degli autovelox. Circa il tema sub d), vale la pena riportare il testo dell’art. 142 C.D.S., commi 6 e 6-bis, per comprendere a pieno il contenuto del provvedimento ministeriale in commento. Il comma 6, reca: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”. A sua volta il comma 6-bis porta: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili1, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. Si ricorda al riguardo che l'omologazione e l'approvazione dei rilevatori automatici di velocità sono – in via di principio - provvedimenti amministrativi distinti, adottati sulla base di apposite e diverse procedure.


L'omologazione è un provvedimento adottato dal MIT, previa verifica della rispondenza e dell'efficacia di un prototipo alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione del C.D.S. (d.P.R. n. 495 del 1992) e con il quale viene autorizzata la sua riproduzione in serie, dopo essere stato collaudato. La procedura di omologazione ha natura tecnica, poiché è finalizzata a garantire la funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato.

Il Ministro SALVINI e il Codice della Strada
Il Ministro SALVINI e il Codice della Strada

L'approvazione, invece, è un provvedimento amministrativo che ha a oggetto dispositivi singoli, assentiti di volta in volta, senza che il regolamento prescriva precisi requisiti. Peraltro, nel 2017 è stato emanato il decreto ministeriale n. 282, il quale – nelle more della definizione delle procedure di omologazione – ha, comunque, disciplinato la procedura di autorizzazione anche con riferimento a prototipi.


Con riferimento agli effetti che derivano dai provvedimenti di omologazione e di approvazione, l'art. 192 del regolamento di esecuzione precisa che con essi il MIT autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Tuttavia, con riferimento ai dispositivi di misurazione della velocità, soltanto l'omologazione ha l'effetto di rendere legittimo l'accertamento del superamento dei limiti di velocità e, quindi, la violazione al codice della strada. Di qui il contenuto del citato art. 142, comma 6, del codice della strada, che reca – giova ripetere – “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". Tuttavia, in diversi passaggi del codice della strada “autorizzazione” e “omologazione” di questi strumenti appaiono sostanzialmente sinonimi (v., per esempio, gli artt. 167 e 201). In passato era, perciò, invalsa la prassi, avallata da alcune circolari interpretative del MIT (si veda la circolare n. 8176 del 2020), di considerare equivalenti le procedure di omologazione e approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, con la conseguente equivalenza della validità, anche ai fini probatori, dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori.


Sul tema è però intervenuta la Corte di Cassazione (sezione II civile, ordinanza 18 aprile 2024, n. 10505), la quale dopo aver ribadito il principio (gerarchico) della prevalenza delle fonti di rango primario (e quindi del C.D.S.) sugli atti amministrativi (e dunque sulle circolari interpretative del MIT), ha precisato che omologazione e approvazione costituiscono due provvedimenti distinti, approvati sulla base di differenti procedimenti e ai quali la legge ricollega effetti diversi. Pertanto, l'interpretazione ministeriale non è stata condivisa. Nel presente dossier, si illustrano pertanto i contenuti del decreto ministeriale 11 aprile 2024, la cui natura giuridica è di atto amministrativo generale (di carattere normativo), previsto come attuativo dell’art. 142 C.D.S.


Sul relativo schema è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-città e del Garante per la protezione dei dati personali. Non era prevista come obbligatoria l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti né del Consiglio di Stato..".


Domani 20.02.2025 sarà depositata per questo denuncia querela in capo al Prefetto di Belluno, Sindaco e Responsabile Polizia Locale del Comune di Livinallongo ed anche del Dirigente Polizia Stradale di Belluno, confidando che la Procura di Belluno molto attenta alle denunce per diffamazione del Prefetto sia altrettanto attenta alle nostre, attivando le indagini con medesima solerzia e velocità... Ricordiamo per concludere che la Procura di Cosenza ha disposto da poco un secondo e più incisivo provvedimento di sequestro di rilevatori privi di omologazione indagando numerosi soggetti coinvolti anche per l'ipotesi di reato di FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE.






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