Proprio ieri un quotidiano locale aveva scritto che nella Provincia di Belluno gli autovelox sono spenti dimenticandosi però di quelli che il Comune di Livinallongo e di Colle Santa Lucia persistono ad utilizzare a danno degli automobilisti. Due autovelox illegali che il Prefetto di Belluno non intende sospendere e noi lo abbiamo denunciato per la sesta volta.

Incertezza, attendismo e pasticci burocratici: dopo quasi un anno dalla sentenza della Cassazione che aveva messo in fibrillazione l’Italia intera, sollevando la questione della mancata certificazione degli autovelox e aprendo la strada di fatto a un’infinità di ricorsi da parte degli automobilisti multati, una soluzione definitiva del problema non è ancora arrivata. I Comuni si muovono in ordine sparso. Cosi scriveva il 12.01.2025 Il Corriere delle Alpi.

La nostra Associazione continua ad impugnare contestazioni notificate a propri iscritti dalla Polizia Locale del Comune di Colle Santa Lucia (BL) e Livinallongo del Col di Lana, per presunte violazioni di cui all’art. 142 cds mezzo autovelox fissi installato sulla strada SP638 del Passo Giau al Km.11+400 con limite della velocità di 50 Km/h e sulla SR48 al Km.92+345 in Località Brenta sempre con limite di 50 Km/h.
Lo Stato negli ultimi mesi ha emanato due importanti direttive di legge sulla questione, anche se non ha per ovvi motivi potuto risolvere la questione della omologazione degli autovelox che rimane obbligatoria:
Decreto 11 aprile 2024 pubblicato in G.U. n.123 del 28.05.2024 - con il quale ha dettato le: "Modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992".
Legge n° 177 del 25 novembre 2024, pubblicata in G.U. il 29 novembre 2024. (Gazzetta Ufficiale) a pagina 3 è riportata la quale titolo "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Con le ultime direttive e modifiche al codice della strada è stato ribadito che gli autovelox possono essere installati solo su strade ad alta incidentalità e dove gli incidenti hanno una stretta correlazione con la velocità , cosa che in questi due casi (per fortuna) non esiste visto che la stessa Polizia Stradale di Belluno ci ha attestato che di incidenti sulla SP638 e sulla SR48 non ne sono stati registrati negli ultimi 5 anni.
Inoltre, le modifiche al CdS entrate in vigore lo scorso 14.12.2024, impongono che gli autovelox fissi possono essere utilizzati solo con limiti non inferiori a 20 Km/h rispetto al limite minimo generalizzato per il tipo di strada, che tradotto in parole povere significa che con limite 50 Km/h su strada extraurbana non si può multare i cittadini con strumenti elettronici fissi a contestazione differita.
Crediamo sia inutile ritornare sulla questione della omologazione che la Corte di Cassazione ha ampiamente chiarito con le ultime 4 pronunce (Cass n.10505/2024 - n.19732/2024 - n.20913/2024 - n.26315/2024).

Numerosi ricorsi sono stati accolti dal Giudice di Pace di Belluno e molti sono al vaglio in queste settimane sia dal Giudice di Pace che dal Prefetto di Belluno, ai quali abbiamo depositato solo negli ultimi mesi un numero elevato di contestazioni. Per questo motivo, il 28.12.2024 si inviava al Prefetto di Belluno, l'ennesimo sollecito chiedendo di intervenire sospendendo le autorizzazioni ai Comuni di Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana, precisando tutte le violazioni riscontrate. Il Prefetto non ha ritenuto opportuno ne di intervenire ne di rispondere alla nostra istanza, dimostrando tutta la sua educazione Istituzionale e rispetto per chi rappresenta 4800 cittadini...
Abbiamo quindi formalizzato oggi ennesima denuncia querela in capo ai Sindaci e dirigenti Polizia Locale di Colle Santa Lucia e Livinallongo Col di Lana, Dirigente Polizia Stradale e del Prefetto, di Belluno, in capo al Presidente della Provincia di Belluno e Veneto Strade Spa quale gestore delle strade in questione per i presunti reati di omissione in atti d'ufficio, falsità materiale e ideologica, truffa, frode processuale e omissioni ripari e segnali stradali per non avere adottato il piano urbano ed extraurbano del traffico - reati previsti dagli art. 328 co.2 c.p. artt.. 374, 476, 479, 673 c.p. e art. 81, 110 con riferimento all’art. 640 c.p. -
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