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Autovelox Piombino (LI): Il prefetto respinge i ricorsi terza denuncia vediamo chi si stanca prima.

Immagine del redattore: Altvelox ServiziAltvelox Servizi

Depositata ieri presso la Questura di Belluno la terza denuncia in capo al Prefetto, Vice Prefetto, Sindaco e Dirigente Polizia Locale del Comune di Piombino (LI). Il Comune persiste a sanzionare con strumenti illegali, il prefetto avalla questa attività illegittima respingendo i ricorsi dei cittadini ingiustamente multati e noi continuiamo a denunciare alla Procura.


Comune di Piombino (LI) Viale Unità d'Italia
Comune di Piombino (LI) Viale Unità d'Italia

Lo scorso 31.07.2024 e 27.10.2024 questa Associazione aveva già presentato due denunce querele all’Autorità Giudiziaria per l'utilizzo smodato di rilevatori delle velocità privi di omologazione da parte del Comune di Piombino e contestualmente si denunciavano i decreti del Prefetto di Livorno che persiste a respingere i ricorsi con dubbie e discutibili motivazioni e raddoppiando le sanzioni, obbligando di fatto in questo modo i cittadini ingiustamente sanzionati, ad un secondo ricorso ai Giudici di Pace con ulteriore aggravio delle spese.


verbale denuncia querela del 11.12.2024
verbale denuncia querela del 11.12.2024

Ieri abbiamo formalizzato una terza denuncia querela in capo al Prefetto e Vice Prefetto di Livorno, del Sindaco e Dirigente Polizia Locale di Piombino per i presunti reati di falsità materiale ed ideologica, frode in atti processuali, rifiuto in atti d'ufficio tutto finalizzato alla truffa.

Dalla lettura delle ordinanze emesse, pare chiaro che Prefetto di Livorno, sia giunto alle proprie conclusioni esclusivamente attraverso le “controdeduzioni” depositate dalla Polizia Locale di Piombino ed ha erroneamente recepito la sola disamina fatta dalla controparte, senza che lo stesso si sia sincerato della presenza o meno del “Decreto di Omologazione“ e di tutti gli altri documenti comprovanti la “perfetta funzionalità” del rilevatore elettronico utilizzato in Viale Unità d'Italia nel Comune di Piombino, ciò in perfetta violazione di cui all’art. 360 co. 3 e 5 c.p.c..


Tali mancanze del Prefetto di Livorno, conseguenti all’emissione di più ordinanze di respingimento, sicuramente discutibili e risultanti analoghe nel loro testo in formato "copia e incolla", costringerà ora i ricorrenti nostri iscritti ad impugnare la primaria decisione proponendo secondo ricorso al Giudice di Pace di Piombino, facendosi così carico di ulteriori importanti spese, al solo fine di giungere a quella “giustizia” che il Prefetto, garante dello Stato, ha loro ha negato interpretando le normative in modo del tutto arbitrario ed errato e nelle quali interpretazioni, si evidenzia uno specifico “dolo”.


Giancarlo DIONISI - Prefetto di Livorno
Giancarlo DIONISI - Prefetto di Livorno

In breve, il Prefetto di Livorno ha deliberatamente ignorato 33 ordinanze e sentenze con le quali la Suprema Corte di Cassazione ha delineato e definito chiaramente e senza alcuna possibilità di errore, l'obbligo di omologazione di tutti gli strumenti elettronici di monitoraggio equiparando la sola approvazione alla omologazione, fatto gravissimo.


Al contempo però, il Prefetto di Livorno, per avallare la propria decisione ha citato la sentenza n.2774/2024 del 12.06.2024 del Tribunale di Bari che aveva equiparato l'omologazione alla approvazione, scordandosi, volutamente o no lo deciderà la Procura della Repubblica, di citare le più numerose sentenze di diversi Tribunali Italiani che al contrario, seguendo la Corte di Cassazione hanno invece e giustamente sancito che ogni apparecchio elettronico debba avere l'omologazione. Citiamo per solo alcune sentenze come quella del Tribunale di Ferrara sentenza del 05.10.2024 - Tribunale di Lecce sentenza del 07.06.2024 Tribunale di Asti sentenza del 30.09.2024 - Tribunale di Torino sentenza del 28.06.2024 - Tribunale di Ferrara sentenza del 10.10.2024 - Tribunale di Padova sentenza del 20.06.2024 e si potrebbe continuare. Anche in questo aspetto si evidenzia un gravissimo dolo del Prefetto.


Il Tirreno 05.03.2024
Il Tirreno 05.03.2024

In capo ai Prefetti, secondo la legge 121/1981 sussistono responsabilità anche di carattere penale. Esso sovra-intende all’ordine e la sicurezza pubblica in Provincia coordinando le direttive in materia dei compiti e delle attività degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza... Il Prefetto di Livorno, ha violato ed ha gravemente omesso nelle proprie decisioni, esame circa un fatto decisivo nel giudizio che è stato oggetto di discussione (ex art.360 co.3 e 5 c.p.c.); commettendo l’errore che riguarda l’individuazione o l’interpretazione della norma applicata oppure l’applicazione di una disposizione ad una fattispecie concreta ad essa regolata. L’errore di aver influito sulla decisione per non aver correttamente valutato che l’AUTOVELOX 106 usato dal Comune di Piombino non è munito di “debita omologazione” e non era neppure stato redatto l'obbligatorio verbale di "corretta funzionalità" che deve essere fatto ad ogni utilizzo del rilevatore per comprovane la prova legale.


Ove accertata e confermata tale situazione di denunciata grave carenza di intervento operativo in violazione di legge, ne conseguirebbe annosa, reiterata e quotidiana ingiusta lesione, da parte degli enti preposti, dei diritti dei consumatori e degli utenti della strada pur costituzionalmente e normativamente garantiti con indebita richiesta e riscossione di somme non dovute ed erogazione di pene accessorie del tutto ingiustificate.


Le conseguenze sul piano amministrativo, civilistico e penale, implicano e comportano condotte censurabili riconducibili e imputabili al Prefetto e Vice Prefetto di Livorno (che ha firmato i decreti) e in capo al Sindaco e Dirigente Polizia Locale del Comune di Piombino, nonchè ad altre figure direttamente e indirettamente coinvolte in questa situazione di rilevata greve e contestata illegalità che, stante al mancata adozione di misure precauzionali e protettive seppur necessarie e richieste, hanno imposto a questa associazione di procedere con opportuna e doverosa denuncia affinché venga ripristinato lo stato di legalità che si ritiene oggettivamente violato e compromesso.


Ad ogni respingimento del Prefetto di Livorno sarà formalizzata analoga denuncia querela sino a che l'Autorità Giudiziaria non interverrà.



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