La Cassazione ‘banna’ la Circolare 995: Fine dell’abuso ora anche i prefetti dovranno accogliere i ricorsi.
- Altvelox
- 15 mag
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Lo scorso 23.01.2025 il Ministero dell'Interno aveva trasmesso a tutti i Prefetti la Circolare n.995 con la quale ordinava loro di resistere ai circorsi sugli autovelox continuando a sostenere l'equivalenza delle due procedure di omologazione e approvazione a seguito del parere provenuto dalla Avvcocatura dello Stato che sosteneva l'equiparazione dei due procedimenti. Oggi la Corte di Cassazione ha dichiarato che quella circolare conta come il due di picche quando si va a bastoni.

La Circolare n.995 del Ministero Interno.
Sono ben 9 i Prefetti denunciati per i presunti reati di falsità materiale e ideologica finalizzate alla truffa per avere sostenuto rigettando i ricorsi, che la circolare del Ministero dell'Interno riportante il parere dell'Avvocatura dello Stato legittimava la totale equivalenza delle procedure di omologazione e approvazione degli autovelox.
Ultimo in ordine di tempo il Giudice del Tribunale Civile di Venezia che dieci giorni fa ha respinto con dubbie e discutibili motivazioni, l'appello promosso da una nostra assistita sostenendo la medesima equivalenza e sostenendo che l'omologazione non era necessaria per l'autovelox utilizzato dal Comune di Meolo, quello stesso che il Sindaco Pavan ha dismesso a seguito di indagini in corso da parte della Corte dei Conti. Il Giudice è stato subito segnalato con esposto al CSM.
Il Sindaco di San Donà di Piave - Avvocato Alberto Teso anche lui pluri denunciato, lo scorso 30.04.2025 dichiarava alla stampa: «Sono molto soddisfatto della pronuncia del Tribunale - spiega Teso -, che per altro si uniforma al parere dell'Avvocatura di Stato contenuto nella circolare del gennaio 2025 del Ministero dell'Interno, secondo cui omologazione e approvazione di fatto si equivalgono». In tema di autovelox, infatti, uno degli aspetti riguarda il fatto di stabilire se ci sia differenza o meno tra l'autorizzazione, concessa dalla Prefettura, e un eventuale altro certificato di omologazione, attualmente non disciplinato da alcuna norma.
Cassazione II Sezione Civile.
Ieri 14.05.2025 la Cassazione ha pubblicato l'ennesima ordinanza dove ribadisce che: "...il Collegio intende dare continuità all'indirizzo sezionale (Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 - 01; conf.: Cass.20913/2024), da cui si discosta la sentenza in esame, la quale, per tale ragione, va cassata, secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse...."

"... la circolare n. 995 del 23 gennaio 2025 del ministero dell'interno, uniformandosi al parere dell'Avvocatura facendo leva sull'asserita "identità tra le procedure di omologazione e approvazione", invita gli uffici interessati a predisporre un modello di "memoria" condiviso con la difesa erariale al fine di assicurare l'omogenea difesa dell'amministrazione in giudizio. Sotto questo profilo, tuttavia, in sintonia con Cass. n. 10505/2024 (v. pag. 6), non si può dimenticare che, naturalmente, non possono avere un'influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le recenti, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115-01);
Conclusioni.
San Donà di Piave e il curioso caso della circolare 995 più importante del Codice della Strada.
In un Paese dove il buon senso spesso viene multato più degli eccessi di velocità, capita anche che un sindaco — per giunta avvocato — scelga di dare più peso a una circolare amministrativa che a una legge dello Stato. È il caso del Sindaco di San Donà di Piave, l’Avv. Alberto Teso, che ha ritenuto più comodo (o forse più redditizio?) appellarsi alla circolare 995 del Ministero dell’Interno per giustificare l’uso abnorme di dispositivi di rilevamento velocità non omologati, invece di attenersi a quanto chiaramente prescrive l’articolo 45 del Codice della Strada: autovelox validi solo se omologati e approvati, due procedure distinte, diseguali, e non certo intercambiabili.
Ora, la Cassazione ha messo la parola fine a questa farsa giuridica: la circolare 995 è stata dichiarata per quello che è sempre stata — un atto amministrativo privo di valore normativo. Tradotto: carta buona solo per il cestino, non per far cassa. Eppure, ci si aspetterebbe che un sindaco-avvocato, dotato di toga e responsabilità istituzionale, sapesse distinguere tra diritto e convenienza. Ma si sa, quando c’è di mezzo un autovelox, anzi tre, la tentazione di far quadrare il bilancio a colpi di multe può far perdere la rotta anche ai giuristi più navigati.
Il Sindaco si prende la responsabilità dell'eventuale danno erariale che dovesse contestare la Corte dei Conti... ci faccia sapere con quali soldi intenderebbe rispondere lui e la sua giunta perche le tasche dei cittadini sono già vuote per pagare i suoi autovelox.
Caro Avvocato Teso, la prossima volta che si troverà davanti a una circolare ministeriale, prima di trasformarla in dogma, provi a fare ciò che ogni cittadino spera da un primo cittadino: applicare la legge, non aggirarla.
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