Ricorsi: I Prefetti respingono ignorando la Cassazione i Giudici accolgono. Guerra tra Istituzioni e noi denunciamo alle Procure.
- AltVelox
- 28 mar
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Denunce querele per i Prefetti di Trento, Ferrara, Pesaro Urbino e Livorno. Lo scorso 23.01.2025 il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare a tutti i Prefetti con la quale facendo riferimento ad un "PARERE DELLA AVVOCATURA DELLO STATO" del 18.12.2024 ordinava loro di resistere ai circorsi sugli autovelox continuando a sostenere l'equivalenza delle due procedure di omologazione e approvazione. In questa condizione i Prefetti respingono i ricorsi e il cittadino è costretto a rivolgersi ai Giudici di Pace con aggravio del danno economico.

Lo scorso 23.01.2025 è stata resa pubblica la Circolare Ministero dell'Interno n.995 del 23.01.2025 a firma del Capo Dipartimento Dr.ssa Carmen PERROTTA e indirizzata a tutti i Prefetti e Commissari del Governo, per mettere a conoscenza di un parere richiesto alla Avvocatura dello Stato il 18 dicembre 2024 in relazione alla equiparazione delle procedure di omologazione ed approvazione dei sistemi di rilevamento elettronico delle infrazioni.
Per gli Avvocati dello Stato le due procedure sono analoghe, mentre per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le due procedure sono due procedimenti distinti come sancito dalla Corte di Cassazione. Una situazione di inaudita gravità, il Ministero dell'Interno è consapevole che gli apparecchi devono avere un decreto di omologazione, ma ordina ai Prefetti di respingere i ricorsi allegando documenti di approvazione o altri non presi in considerazione dalla Corte di Cassazione (non lo sappiamo quali possano essere) e di respingere i ricorsi, atteso però di non si deve arrivare a proporre ricorso per Cassazione perchè "esporrebbe a una elevata alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza".

In mezzo a tutto questo ci siamo noi cittadini, protagonisti involontari di una "guerra tra istituzioni" dove il Ministero dell'Interno nega quanto sancisce il Codice della Strada ordinando ai Prefetti di respingere i ricorsi nonostante la Corte di Cassazione sia Penale che Civile ha fatto chiarezza dicendo che l'uso di autovelox privi di omologazione configura reato e la sua commercializzazione pure. Le Procure iniziano ad indagarare, dopo quelle di Padova e Venezia, finalmente ieri abbiamo saputo che la Procura della Repubblica di Ivrea a disposto perquisizioni con l'aiuto della Guardia di Finanza e Carabinieri, mettendo sotto indagine unici persone tra Amministratori Pubblici e Personale delle Polizie Locali in ordine all'uso dei dispositivi elettronici e gestione delle multe.
Il 14.03.2025 la Corte di Cassazione 5^ Sez.Penale ha pubblicato la sentenza n. 10365/2025 con la quale ribadendo l'obbligatorietà della omologazione e sulla differenza con la mera approvazione, confermando i sequestri dei rilevatori elettronici T-Exspeed 2.0 escludeva una possibile incertezza delle norme riprendendo quando scritto nelle precedenti pronunce della stessa Suprema Corte tra cui la pronuncia 10505/2024. "... L'affermazione secondo cui l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela...". La sentenza ribadisce come l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada indichi solo le apparecchiature “debitamente omologate” come fonti di prova valide per stabilire il superamento dei limiti di velocità. Inoltre l’articolo 192 C.d.S. indica in modo distinto le procedure da seguire. Le invocate differenze di interpretazione delle norme o possibili vuoti normativi secondo la Cassazione non esistono la legge è chiara e va rispettata.

Confermando i sequestri dei rilevatori T-EXSPEED 2.0 oggetto di indagine della Procura Repubblica di Cosenza, secondo la Cassazione, l’imprenditore, fornendo gli autovelox solo “approvati” e non “omologati” come da contratto, avrebbe commesso una frode. Avrebbe, cioè, consegnato ai Comuni una cosa diversa, per qualità e funzionalità, da quella pattuita. E non solo: presentando gli apparecchi come “conformi” quando non lo erano, avrebbe indotto in errore le pubbliche amministrazioni, configurando il reato di falso per induzione. L’imprenditore aveva tentato di difendersi sostenendo che la giurisprudenza, in passato, era stata incerta sulla questione dell’omologazione. Ma la Cassazione ha respinto questa linea difensiva: “Il dubbio deve indurre a cautela”, hanno affermato i giudici, sottolineando come la recente sentenza della Cassazione civile (n. 10505/2024) avesse già chiarito la questione. “L’ignoranza della legge penale non scusa”, hanno ribadito. "...Non possono avere un'influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo...".

Ma nonostante tutto questo, il Commissario del Governo di Trento nei giorni scorsi ha rigettato due ricorsi a dei nostri associati obbligandoci ad impugnare la sua decisione con un secondo ricorso al Giudice di Pace di Borgo Valsugana (TN) per delle multe emesse con un rilevatore elettronico già dichiarato illegale per assenza di omologazione da diversi GdP. Abbiamo quindi denunciato la questione alla Procura della Repubblica di Trento, trasmettendo il documento alla Corte dei Conti e Corte di Cassazione oltre che ai Ministri della Giustizia e dell'Interno.
Anche i Prefetti di Pesaro Urbino, Ferrara e di Livorno hanno recentemente respinto analoghi ricorsi di nostri associati, sempre motivando le loro decisioni sostenendo che non è necessaria alcuna omologazione degli apparecchi in presenza di mera approvazione e in alcuni casi, ritenendo "oro colato" quanto giustificato dalle Polizia Locali e senza verificare se queste avevano effettivamente espletato le verifiche tecniche previste sugli apparecchi utilizzati. Anche qui abbiamo denunciato alle rispettive procure le dannose decisioni contro legge dei Prefetti e così continueremo a fare perquisizioni o no....
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