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Tribunale di Ravenna: L'Autovelox deve essere di tipo omolgato. Prefettura soccombente e multa annullata.

Immagine del redattore: AltVeloxAltVelox

Pubblicata oggi la pronuncia dello scorso 29.01.2025 con la quale il Tribunale di Ravenna a condannato la Prefettura che si era costituita contro un automobilista al quale in primo grado non aveva accolto un ricorso per autovelox non omologato, raddoppiando la sanzione. Ci sembra evidente che la Giustizia abbia preso una comune giurisprudenza sull'obbligo della omologazione.

Il Ministro dell'Interno e Prefetto di Ravenna
A sinistra il Ministro dell'Interno e Prefetto di Ravenna a destra

ANTEFATTO


Lo scorso 23.01.2025 dalla Prefettura di Treviso è stata resa pubblica la Circolare Ministero dell'Interno n.995 del 23.01.2025 a firma del Capo Dipartimento Dr.ssa Carmen PERROTTA e indirizzata a tutti i Prefetti e Commissari del Governo, per mettere a conoscenza di un parere richiesto alla Avvocatura dello Stato il 18 dicembre 2024 in relazione alla equiparazione delle procedure di omologazione ed approvazione dei sistemi di rilevamento elettronico delle infrazioni.


TUTTI I DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL MONITORAGGIO SONO ILLEGALI perché non omologati. Lo ha detto la Cassazione (Cass. n. 10505/2024 del 18.04.2024 - Cass. n. 19732/2024 del 10.07.2024 - Cass. n. 20913/2024 del 26.07.2024 - Cass. n. 26315/2024 del 09.10.2024).


Ma il Ministero degli interni e l'Avvocatura dello Stato sostengono che basti la semplice approvazione ministeriale e che l’omologazione non sia necessaria. Così il Ministro degli Interni ha diramato la nota succitata n. 995/2025 a tutti i Prefetti, ordinando loro di rigettare i ricorsi degli automobilisti e impugnare le sentenze dei giudici nella speranza che si formi un nuovo indirizzo interpretativo. Ma il tutto a danno dei cittadini. Noi riteniamo che la parola della Cassazione andrebbe rispettata e non contrastata con una sorta di guerra intestina tra le istituzioni.


Tribunale Ravenna sentenza 29.01.25
Tribunale Ravenna sentenza 29.01.25

LA SENTENZA


Lo scorso 29 gennaio 2025, il TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA innanzi al Giudice Fabrizio VALLONI, ha ACCOLTO il ricorso proposto dal Signor (OMISSIS) difeso dall'Avvocato Giuliano LELLI MAMI, che in primo grado si era visto respingere un ricorso per il superamento della velocità rilevato da un autovelox non omologato a Lugo di Romagna. Il Prefetto aveva persino raddoppiato la sanzione al cittadino aumentando il danno su danno.


Il Prefetto di Ravenna ha così deciso di costiuirsi nel ricorso del cittadino, con l'Avvocatura dello Stato di Bologna, ma anche questa volta il Tribunale ha dato torto alla Prefettura e alla tesi avallata da poco anche dalla Avvocatura dello Stato, che asserisce l'equiparazione tra omologazione e approvazione dei rilevatori elettronici delle velocità e dei dispositivi per il monitoraggio piu in genere.


Nel respingere il ricorso, il Prefetto di Ravenna scriveva: "...La mancanza di omologazione non determina alcuna carenza di fondamento giuridico della contestazione degli illeciti come emerge dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4446 dell'1.8.2012, i termini "omologazione" e "approvazione" possono considerarsi equivalenti ai fini dell'idoneità dei dispositivi di cui si discute, con la sola differenza che l'omologazione riguarda dispositivi con specifiche norme di prodotto, mentre il termine "approvazione" viene usato quando, in assenza di specifiche norme di prodotto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici impone particolari prescrizioni...".


Ma per il Giudice del Tribunale cosi non risulta, tantè che scrive in sentenza: "...L'appello è infondato e va respinto. Parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia ritenuto il procedimento di approvazione della apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della infrazione in esame equivalente ed equiparabile a quello di omologazione. Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte statuendo che: "In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, illegittimo l'accertamento apparecchio autovelox approvato ma omologato, eseguito con debitamente sul piano atteso che non la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d. P. R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse." (Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, n.10505)....".





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