Il Prefetto di Modena accoglie il ricorso e annulla la sanzione. Autovelox non omologato e oggetto di sequestro.
- Altvelox Servizi
- 28 gen
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Il Comune di Modena ha dichiarato che dal 29.07.2024 aveva cessato l'attività sanzionatoria con gli autovelox modello T-Exspeed 2.0 oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Cosenza, ma il nostro associato si era visto recapitare una multa del 05.09.2024. Il parere della Avvocatura dello Stato trasmesso dal Ministero dell'Interno ai Prefetti pare non abbia sortito, almeno per il momento, gli effetti desiderati.

Lo scorso ottobre 2024 abbiamo predisposto ricorso al Prefetto di Modena per una sanzione di lieve entità (Art.142/7) emesso da Comune di Formigine - Comando Polizia Locale per una sanzione di lieve entità che sarebbe stato molto più semplice e meno costoso pagarla.
Al Prefetto di Modena, si attestava che risulta quindi chiaro che il Comune di Formigine abbia in uso apparecchi elettronici modello T-EXSPEED 2.0 prodotto e commercializzato dalla Ditta LABCONSULENZE SRL E KRIA SRL in possesso di sola determina dirigenziale di approvazione n.5298 del 27.10.2011 - n.4910 del 16.10.2014 - n.5072 del 27.10.2014 - n.7175 del 29.12.2016.

Si ha motivo di ritenere, che il Funzionario del MIT che ha concesso tali approvazioni, possa essere responsabile in concorso con altri da identificare, che hanno concesso l'autorizzazione alla produzione degli Autovelox modello "T-EXSPEED 2.0" cosa che lo stesso funzionario non avrebbe potuto fare, atteso che il Governo non ha mai emanato i previsti “Decreti Attuativi” obbligatori. Quindi non si comprende come questo Funzionario abbia potuto autorizzare la produzione prima e la commercializzazione poi, di uno strumento atto a rilevare la velocità quando alla base risultavano mancanti importanti provvedimenti normativi. Così, a mente, gli strumenti realizzati risulterebbero carenti di qualsiasi requisito normativo di riferimento previsto dalla legge.
Inoltre va fatto rilevare che la P.A. mai ha dimostrato che l'autovelox, oggetto della contestazione, abbia le stesse caratteristiche del prototipo depositato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il dubbio sorge dopo che la Procura della Repubblica di Cosenza ha fatto sequestrare in tutt’Italia moltissimi rilevatori modello T-EXPEED 2.0 come quelli qui denunciati, risultati privi di omologazione ed il cui prototipo è risultato difforme da quelli sequestrati ove il titolare dell’azienda che ha realizzato gli autovelox è stato denunciato per “frode nelle pubbliche forniture”. Per tale motivo si invita S.E. il Prefetto a trasmettere questo ricorso amministrativo alla Procura della Repubblica di Modena e di Cosenza.

La questione importante è quindi quella riferita ad una mancanza del Decreto di Omologazione richiesto dall’art. 142 co. 6 cds. Risulta accertato, che il Comune di Formigine per tramite il Servizio di Polizia Locale, non ha mai fornito alcun documento attestante l’omologazione degli strumenti utilizzati atteso che, la Corte di Cassazione con la recente e nota ordinanza n.10505/2024 del 18.04.2024 e le due successive n.19732/2024 del 10.07.2024 e n.20913/2024 del 26.07.2024 - abbia definitivamente chiarito la sostanziale differenza tra Omologazione ed Approvazione ed il loro obbligo ex art. 142 co.6 CdS.
Le tre ultime ordinanze degli Ermellini appena citate, hanno ribadito, se ancora ve n'era necessità, l’illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di “debita omologazione" ai sensi dell’art. 142, comma 6 del Codice della Strada, con la sola approvazione rilasciata dal M.I.T. per poter acquisire la “fonte di prova” strumentale da potersi utilizzare dalla P.A. ai fini sanzionatori scrivendo tra l'altro che: "... È, quindi, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità, spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; ".
Infatti, dal 2001 al 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha emesso 34 pronunce dove ha dichiarato l’illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di "debita omologazione" ai sensi dell’art. 142, c. 6 CdS. In considerazione che tali decisioni della Suprema Corte di Cassazione, spesso non vengono prese in considerazioni da taluni asserendo gravemente che "seppure autorevoli non hanno potere di modifica di legge", ricordiamo che le ordinanze e le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, sono di legittimità avendo esse valore di legge a differenza delle sentenze di Tribunale, che sono di merito. Questo si impara al primo anno di Giurisprudenza.
Oggi 28.01.2025 il Prefetto di Modena ha deciso di accogliere il nostro ricorso annullando la sanzione emessa dal Comune di Formigine, e questo avviene all'indomani della circolare n. 995 del 23.01.2025 del Ministero dell'Interno con la quale aveva trasmesso a tutti i Prefetti il pare espresso dalla Avvocatura dello Stato che definiva "l'omegeneità" delle due procedure di omologazione e di approvazione.

Scrive il Ministero dell'Interno ai Prefetti:
"In seguito a tali pronunce, questo Dicastero ha avviato un'interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di predisporre adeguati ed uniformi strumenti ermeneutici volti ad arginare la consistente mole di ricorsi presentali dagli automobilisti, proprio sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte... SEGUE ...L'Avvocatura Generale, dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell'omologazione che dell'approvazione, divergendo queste "esclusivamente, ai sensi dell'art. 192, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, per dato meramente un formale, ossia che il citato regolamento abbia codificalo, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai del/i strumenti di rilevazione della velocità..."
Per l'Avvocatura dello Stato quindi, a differenza del Codice della Strada e delle 34 pronunce della Corte di Cassazione, le procedure di omologazione e di approvazione sarebbero analoghe e a seguito di tale parere, il Ministero dell'Interno ha suggerito ai Prefetti di continuare su questa linea difensiva per contrastare eventuali ricorsi amministrativi ma con un ma... "Ciò posto, l'Organo di consulenza sottolinea come la "proposizione di un ricorso per Cassazione, volto a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale, sia pur riferendosi a disposizioni normative che non sono state oggetto di immediato esame in tali precedenti, si esporrebbe a una elevala alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza".
Una situazione di inaudita gravità, lo Stato è consapevole che gli apparecchi elettronici devono avere un decreto di omologazione, ma suggerisce ai Prefetti di respingere i ricorsi allegando documenti di approvazione o quali altri non presi in considerazione dalla Corte di Cassazione (non lo sappiamo quali possano essere) e di respingere i ricorsi, atteso però di non si deve proporre ricorso per Cassazione perchè "...esporrebbe a una elevala alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza" ma al momento pare sia stata disattesa.
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