Autovelox: Il censimento del MIT non deroga l'obbligo di omologazione.
- Altvelox

- 2 set
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Con il decreto del 18 agosto 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato attuazione all’articolo 5, comma 3-bis, del D.L. 73/2025, convertito nella legge 105/2025, introducendo una piattaforma telematica per la trasmissione e la pubblicazione dei dati relativi alle apparecchiature di rilevamento della velocità. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire trasparenza, tracciabilità e uniformità nell’impiego degli strumenti sanzionatori, ma il punto più rilevante è un altro: il decreto non riduce né supera l’obbligo di omologazione, bensì lo conferma come requisito imprescindibile.

Premessa sulla natura del decreto 18 agosto 2025
È necessario chiarire, in via preliminare, che il cosiddetto “decreto” del 18 agosto 2025 non ha natura normativa in senso proprio. Si tratta infatti di un provvedimento firmato non dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, bensì dal Direttore Generale per la Motorizzazione, ossia da un funzionario dirigenziale. Tale circostanza è dirimente: secondo i principi di diritto amministrativo e costituzionale, solo gli atti normativi adottati dal Ministro, con la dovuta controfirma e nelle forme previste dalla legge, possono avere efficacia regolamentare. Gli atti dirigenziali, invece, hanno esclusiva funzione organizzativa ed esecutiva, priva di autonoma forza normativa.
Ne discende che questo provvedimento non può in alcun modo derogare o modificare quanto stabilito da norme di rango superiore. In base alla gerarchia delle fonti, il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) prevale su qualsiasi atto amministrativo, tanto più se di natura dirigenziale. Pertanto, l’art. 142, comma 6, CdS resta pienamente vincolante: le risultanze degli strumenti di rilevazione della velocità sono fonte di prova solo se provenienti da apparecchiature debitamente omologate.
Inoltre, il decreto si limita a richiedere agli enti periferici la trasmissione di dati che avrebbero potuto essere acquisiti in pochi giorni lavorativi dalle Prefetture, introducendo un sistema burocratico che si traduce in un inutile aggravio procedurale. È forte il rischio che questo meccanismo venga strumentalizzato: alcuni amministratori locali potrebbero sentirsi autorizzati ad affermare che, una volta censito un autovelox nella piattaforma, la questione dell’omologazione sia automaticamente “sanata” e che l’approvazione equivalga all’omologazione. Si tratta di una tesi infondata e contraria alla legge, oltre che alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ribadisce l’assoluta distinzione tra i due istituti.
Si può dunque affermare che anche questa iniziativa del MIT non risolve nulla: non affronta il nodo centrale dei decreti di omologazione mancanti da oltre trent’anni, dilata ulteriormente i tempi e contribuisce a generare confusione, offrendo facili alibi a chi, a livello locale, continua a utilizzare strumenti privi dei requisiti di legge.
Il fondamento normativo
Il decreto richiama espressamente l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada, secondo cui sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”. La disposizione, che ha rango primario, costituisce la base di legittimità di qualsiasi attività di accertamento strumentale della velocità.
A rafforzare questo quadro si aggiungono:
l’articolo 345 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), che disciplina le apparecchiature destinate all’accertamento dei limiti di velocità;
la legge 168/2002 e la legge 120/2010, che pongono vincoli ulteriori sulla titolarità e sull’uso degli strumenti da parte degli enti locali;
il D.M. 29 ottobre 1997, che regola l’approvazione dei prototipi e le modalità d’impiego.
Il nuovo decreto del MIT non modifica questi presupposti, ma li recepisce e li integra con obblighi di trasmissione e pubblicazione telematica.

La definizione di “dispositivo o sistema”
Uno dei passaggi centrali è contenuto nell’articolo 2, lett. b), dove si definisce “dispositivo o sistema” qualsiasi strumento “debitamente omologato o approvato” per il rilevamento della velocità. La norma chiarisce che la condizione di omologazione o approvazione resta il presupposto essenziale per poter rientrare nella categoria dei dispositivi legittimamente utilizzabili.
Senza questo requisito non si può parlare di “dispositivo” ai sensi del decreto e, quindi, non si può procedere all’inserimento nella piattaforma né, conseguentemente, all’impiego operativo.
La piattaforma telematica e la pubblicazione dei dati
Il decreto istituisce presso la Direzione Generale per la Motorizzazione una piattaforma telematica nella quale gli enti competenti devono inserire i dati di ciascun apparecchio. L’articolo 3 elenca in maniera puntuale le informazioni obbligatorie:
estremi del decreto di approvazione;
estremi del decreto di omologazione;
tipo, marca e modello;
eventuale versione;
numero di matricola.
L’articolo 1, comma 2, precisa che tale comunicazione “costituisce condizione necessaria per il legittimo utilizzo” degli strumenti. In assenza di trasmissione e pubblicazione sul portale istituzionale del Ministero, l’apparecchio non può essere considerato legittimamente in servizio.
Trasparenza e aggiornamento continuo
L’articolo 5 prevede che i dati trasmessi vengano pubblicati in un elenco consultabile sul portale ministeriale. Si tratta di un passo avanti in termini di trasparenza, poiché consentirà a cittadini, avvocati e associazioni di verificare in tempo reale se un determinato autovelox o tutor sia effettivamente omologato/approvato e correttamente registrato.
Ogni variazione dovrà essere aggiornata tempestivamente, con la conseguenza che la mancata corrispondenza tra l’apparecchio installato sul territorio e l’elenco ufficiale comporterà l’illegittimità degli accertamenti effettuati.

Implicazioni pratiche e giuridiche
Il decreto elimina ogni alibi agli enti locali che, in passato, hanno invocato presunti “vuoti normativi” o interpretazioni estensive per giustificare l’uso di strumenti privi di omologazione.Oggi la legge è chiara:
lo strumento deve essere debitamente omologato dal MiMIT;
lo strumento deve essere approvato dal MIT;
i dati identificativi devono essere comunicati, pubblicati e aggiornati;
senza tali condizioni, l’apparecchio non può essere utilizzato a fini sanzionatori.
Ogni violazione di questo schema integra non solo l’illegittimità degli atti amministrativi, ma potenzialmente anche ipotesi di reato quali falso ideologico (art. 479 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.), in linea con quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Conclusione
Il decreto ministeriale del 18 agosto 2025 non attenua l’obbligo di omologazione, ma lo riafferma con forza, aggiungendo un livello ulteriore di tracciabilità e pubblicità. Gli autovelox e i sistemi di rilevamento non conformi, non approvati o non comunicati al Ministero, non possono essere impiegati. Ogni sanzione basata su strumenti difformi è illegittima e suscettibile di annullamento, con conseguente responsabilità anche in sede penale e contabile per gli amministratori e i funzionari coinvolti.








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