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Omologazione autovelox: Tutti sanno essere obbligatoria ma lo negano. A rischio la tenuta dei bilanci comunali.

Aggiornamento: 28 gen

Lo scomposto tentativo del Ministero dell'Interno di difendere l'indifendibile dimostrato con la direttiva ai prefetti che ha tracciato le norme su come gestire i futuri ricorsi è la prova provata che LO STATO sulla questione è in estremo affanno e non sanno più cosa inventarsi per salvare i bilanci delle amministrazioni comunali sommerse dai ricorsi e dalle sentenze che danno loro torto.


Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la Circolare ai Prefetti
Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la Circolare ai Prefetti

Tutto nasce lo scorso 23.01.2025 quando dalla Prefettura di Treviso, non si sa come e non si sa da chi... viene data in pasto alla stampa una direttiva indirizzata dal Ministero dell'Interno ai Prefetti che doveva rimanere interna e riservata, con la quale il Dicastero indicava appunto ai prefetti, la linea comune da tenere in caso di ricorsi per sanzioni emesse dagli autovelox.


In poche ore le maggiori testate escono con la notizia che per il Ministero dell'Interno o meglio più precisamente, a seguito di un parere dell'Avvocatura dello Stato, le procedure di omologazione e di approvazione degli strumenti elettronici devono ritenersi procedure equivalenti (al contrario di quanto sostenuto dal codice della strada e dalla corte di cassazione) .


Alquanto anomalo ma comprensibile, che il parere degli Avvocati dello Stato, poche righe dopo avere sostenuto l'quivalenza delle due procedure tecniche, scriva che:"...Ciò posto, l'Organo di consulenza sottolinea come la proposizione di un ricorso per Cassazione, volto a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale, sia pur riferendosi a disposizioni normative che non sono state oggetto di immediato esame in tali precedenti, si esporrebbe a una elevata alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. I, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza". Quindi cari Prefetti.... continuate a difendere l'indifendibile sostenendo che omologazione non è necessaria in presenza della approvazione, ma attenti che non possiamo sostenerlo con ricorso per Cassazione perche si rischia l'inammissibilità o infondatezza delle nostre tesi. Noi abbiamo già richiesto il parere della Avvocatura del 18.12.2024 al Ministero dell'Interno e direttamente alla Avvocatura dello Stato appena riusciremo ad avere il testo lo renderemo pubblico.



Direttive Ufficio Studi MIT 20.06.2024
Direttive Ufficio Studi MIT 20.06.2024

L'Ufficio Studi - Documentazione e Ricerche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo scorso 20.06.2024, ha pubblicato il "Dossier n.111" consegnato alla Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, dal titolo: "Il nuovo decreto ministeriale sull'autovelox" documento esplicativo destinato alle esigenze di documentazione interna per le attività degli Organi Parlamentari e dei Parlamentari. Riportiamo testualmente:


"Il Decreto 11 aprile 2024 pubblicato in G.U. n.123 del 28.05.2024 - ha dettato le "Modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992".


Impiego degli autovelox. Circa il tema sub d), vale la pena riportare il testo dell’art. 142 C.D.S., commi 6 e 6-bis, per comprendere a pieno il contenuto del provvedimento ministeriale in commento. Il comma 6, reca: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”. A sua volta il comma 6-bis porta: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili1, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell'interno”.


Si ricorda al riguardo che l'omologazione e l'approvazione dei rilevatori automatici di velocità sono – in via di principio - provvedimenti amministrativi distinti, adottati sulla base di apposite e diverse procedure.


L'omologazione è un provvedimento adottato dal MIT, previa verifica della rispondenza e dell'efficacia di un prototipo alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione del C.D.S. (d.P.R. n. 495 del 1992) e con il quale viene autorizzata la sua riproduzione in serie, dopo essere stato collaudato. La procedura di omologazione ha natura tecnica, poiché è finalizzata a garantire la funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato.

Sole 24 ore 14.12.2024
Sole 24 ore 14.12.2024

L'approvazione, invece, è un provvedimento amministrativo che ha a oggetto dispositivi singoli, assentiti di volta in volta, senza che il regolamento prescriva precisi requisiti. Peraltro, nel 2017 è stato emanato il decreto ministeriale n. 282, il quale – nelle more della definizione delle procedure di omologazione – ha, comunque, disciplinato la procedura di autorizzazione anche con riferimento a prototipi.


Con riferimento agli effetti che derivano dai provvedimenti di omologazione e di approvazione, l'art. 192 del regolamento di esecuzione precisa che con essi il MIT autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Tuttavia, con riferimento ai dispositivi di misurazione della velocità, soltanto l'omologazione ha l'effetto di rendere legittimo l'accertamento del superamento dei limiti di velocità e, quindi, la violazione al codice della strada. Di qui il contenuto del citato art. 142, comma 6, del codice della strada, che reca – giova ripetere – “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". Tuttavia, in diversi passaggi del codice della strada “autorizzazione” e “omologazione” di questi strumenti appaiono sostanzialmente sinonimi (v., per esempio, gli artt. 167 e 201). In passato era, perciò, invalsa la prassi, avallata da alcune circolari interpretative del MIT (si veda la circolare n. 8176 del 2020), di considerare equivalenti le procedure di omologazione e approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, con la conseguente equivalenza della validità, anche ai fini probatori, dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori.


Sul tema è però intervenuta la Corte di cassazione (sezione II civile, ordinanza 18 aprile 2024, n. 10505), la quale dopo aver ribadito il principio (gerarchico) della prevalenza delle fonti di rango primario (e quindi del C.D.S.) sugli atti amministrativi (e dunque sulle circolari interpretative del MIT), ha precisato che omologazione e approvazione costituiscono due provvedimenti distinti, approvati sulla base di differenti procedimenti e ai quali la legge ricollega effetti diversi. Pertanto, l'interpretazione ministeriale non è stata condivisa. Nel presente dossier, si illustrano pertanto i contenuti del decreto ministeriale 11 aprile 2024, la cui natura giuridica è di atto amministrativo generale (di carattere normativo), previsto come attuativo dell’art. 142 C.D.S. Sul relativo schema è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-città e del Garante per la protezione dei dati personali. Non era prevista come obbligatoria l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti né del Consiglio di Stato..".


Quindi l'Ufficio Studi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti smentisce l'Avvocatura dello Stato o viceversa gli Avvocati dello Stato negano il MIT che attesta la diversità delle due procedure tecnico e legali.


I Sindaci con in testa quello di Treviso Mario CONTE, esulta pubblicamente ringraziando il Ministro Salvini per avere fatto chiarezza: «Ringrazio il ministro Matteo Salvini per avere finalmente chiarito il caos normativo che stava mettendo in difficoltà le amministrazioni comunali che grazie agli autovelox possono garantire la sicurezza delle strade e dei cittadini, io a Treviso non ho mai spento gli autovelox, nonostante le tre denunce ricevute da parte dell'associazione dei multati. Ed ho avuto ragione».


Il Sindaco di Treviso Mario CONTE
Il Sindaco di Treviso Mario CONTE

Il Sindaco di Treviso, Mario CONTE già indagato dalla Procura della Repubblica di Treviso sulle questioni autovelox, dimostra ancora una volta di non conoscere la gerarchia delle fonti normative. Il "parere" della Avvocatura dello Stato non può per ovvi motivi prevalere sulla legge primaria dello stato (codice della strada) e neppure sulla chiara e netta giurisprudenza tracciata dalla Corte di Cassazione. Cadono a fagiolo le parole del Professore Claudio CAPOZZA luminare della metrologia legale che ha detto: ""Se questo è ancora uno Stato di Diritto bisogna che qualcuno si ricordi che esso è basato sul principio del primato della Legge. Pertanto, se la Legge afferma che strumenti di misura impiegati nell’accertamento di violazioni al C.d.S. debbano essere “Debitamente omologati”, ogni accertamento fatto con strumenti non omologati é nullo in quanto illegittimo! I Comuni sono soggetti alla Legge, come lo sono i Cittadini. I Comuni facciano causa a chi li ha muniti di detti strumenti per truffa: art. 640 c.p. ! E non tirino la giacchetta aka Corte di Cassazione. Adesso che facciamo? Processiamo la Cassazione perché con le proprie Pronunce ha affermato un principio di legalità che nuoce alle entrate dei Comuni? Ma fatemi il piacere !".


In parallelo risponde al Sindaco di Treviso il Direttore di Anci e Upi Veneto Dr. Carlo RAPICAVOLI tecnico e dirigente di tutto rispetto che ha detto: "...Si è risolto ben poco con l'ultima nota del ministero in quanto «permane l'incertezza normativa e il conflitto interpretativo tra il Ministero e Cassazione ponendo ancora in difficoltà i Comuni e tutti gli organi accertatori». Quindi il presidente ANCI Veneto (Mario CONTE) si ritiene felice e soddisdatto della azione del Ministero dell'Interno ringraziando Salvini mentre il suo direttore RAPICAVOLI molto più avvezzo alle norme e leggi dice tutto il contrario attestando che ben poco si è risolto... ed ha ragione.


Follow the Money
"Le amministrazioni locali potrebbero perdere milioni di euro di entrate derivanti dalle sanzioni, con ripercussioni dirette sui bilanci...". Luigi ALTAMURA Responsabile Polizia Locale ANCI

Il nocciolo del problema sono proprio i soldi e la tenuta dei bilanci altro che sicurezza stradale "FOLLOW THE MONEY" diceva il Giudice FALCONE e come avevamo raccontato nel nostro redazionale dello scorso 10 ottobre 2024 richiamando un articolo Ivan Grozny Compasso su Padova Oggi del 10.10.2024 riferendo sulla indagine in corso da parte della Procura della Repubblica di Padova che ha messo sotto la lente alcuni Sindaci e Amministrazioni padovane. Ad innescare l'azione della Procura della Repubblica di Padova una delle 92 denunce depositate dalla Associazione Altvelox che aveva fatto la stessa cosa anche a Treviso.  Così i magistrati di Padova, nei giorni scorsi, hanno aperto un’indagine sui tanto discussi nove rilevatori di velocità, installati nei comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Villa del Conte, Camposampiero, Piove di Sacco e a Padova lungo corso Kennedy. Chi ha denunciato accusa gli amministratori di questi comuni, quindi anche Padova, di essere colpevoli di «falso ideologico» nel caso si appurasse che i velox non fossero stati installati per ragioni di sicurezza ma solo per far fare cassa ai comuni. Sarà il pubblico ministero Roberto D'Angelo, titolare dell'inchiesta, a verificare se se le pubbliche amministrazioni chiamate in causa si siano macchiate di questo reato. 


Luigi ALTAMURA ad un convegno della SODI SCIENTIFCA
Luigi ALTAMURA alla SODI SCIENTIFICA

Il Dirigente della Polizia Locale di Verona, Luigi ALTAMURA, nonchè responsabile servizio Polizia Locale dell'ANCI (associazione nazionale dei comuni) anche assiduo partecipante delle conferenze organizzate dalla SODI SCIENTIFICA azienda leader che ha inventato e che commercializza gli autovelox, alla domanda di cosa accadrà qualora i giudici continuino a respingere i ricorsi seguendo la linea tracciata dalla Cassazione ha detto: "Le amministrazioni locali potrebbero perdere milioni di euro di entrate derivanti dalle sanzioni, con ripercussioni dirette sui bilanci...".














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