Autovelox non omologato, multa annullata: il Tribunale di Padova chiarisce chi è competente.
- Altvelox
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Accolto l'appello di un cittadino: l'approvazione non sostituisce l’omologazione, che compete al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non al Ministero dei Trasporti. Il Tribunale civile di Padova segue la giurisprudenza cristallizzata dalla Corte di Cassazione annullando le precedenti decisioni della Prefettura e del Giudice di Pace.

Con una sentenza destinata a far discutere, il Tribunale di Padova ha accolto l'appello proposto per il Signor OMISSIS, assistitito dall'Avvocato Gino Zambianco, annullando sia il verbale di accertamento per eccesso di velocità sia la successiva ordinanza ingiunzione del Prefetto di Padova che equiparava l'omologazione alla approvazione, scondando volutamente o no la legge e le succesive ordinanze della Corte di Cassazione, decisione che un Giudice di Pace anch'esso discostandosi dalla norma aveva ritenuto corretta.
Al centro della vicenda, ancora una volta la distinzione giuridicamente rilevante tra “approvazione” e “omologazione” degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità, con specifico riferimento all’apparecchio Velocar Speed & Red EVO R.
Il Giudice di Pace aveva in primo grado rigettato il ricorso, ritenendo sufficiente l'approvazione ministeriale riportata nel verbale, ma il Tribunale, in sede di appello ha ribaltato la decisione, chiarendo un principio fondamentale: l’omologazione non può essere sostituita da una semplice approvazione tecnica.

Nello specifico, il verbale indicava come base legale un presunto decreto ministeriale n. 4708 del 01.08.2016, che, come evidenziato dal ricorrente già in primo grado, si tratta in realtà di una determina dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e per di più riferita soltanto all’approvazione e non all’omologazione del dispositivo. La differenza non è formale, ma sostanziale.
Il Tribunale di Padova ha fatto proprio l’orientamento espresso dalla recente Cassazione n. 10505/2024, la quale ha affermato che l’approvazione e l’omologazione sono procedure distinte per natura, finalità e competenza. Mentre l’approvazione può riguardare un singolo prototipo a fini sperimentali, l’omologazione è la procedura obbligatoria per l’immissione in serie di strumenti di controllo elettronico, e spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non al Ministero dei Trasporti.
Il Giudice ha così accolto integralmente l'appello, evidenziando che l’omologazione è un requisito essenziale per la legittimità degli accertamenti effettuati con apparecchiature elettroniche, e che la sua assenza non può essere surrogata da meri atti amministrativi interni o impropriamente definiti decreti ministeriali.
Questa decisione rappresenta un precedente importante per tutti coloro che hanno subito sanzioni da apparecchi non regolarmente omologati e chiama direttamente in causa la corretta attribuzione di competenze tra le amministrazioni pubbliche coinvolte. Altvelox continuerà a lavorare rendendo pubbliche queste decisioni giudiziarie che offrono essenziali strumenti di difesa ai cittadini contro gli abusi nell’uso degli autovelox.
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