Fermo: Il Prefetto autorizza 20 postazioni autovelox a 7 comuni nonostante la sentenza della Cassazione Penale.
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- 19 mar
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Il 18.03.2025 4 giorni dopo la Sentenza della Corte di Cassazione Penale n.10365/2024 che sancisce il reato per coloro che commercializzano e usano per scopi sanzionatori autovelox privi di omologazione il Prefetto di Fermo, S.E. Edoardo D'ALASCIO emette un decreto autorizzando 20 nuove postazioni a 7 comuni diversi. Gli abbiamo scritto.

Riportiamo integralmente la missiva trasmessa poco fa al Prefetto di Fermo e per conoscenza alla Suprema Corte di Cassazione (Civile e Penale) nonchè al Ministro della Giustizia NORDIO e dell'Interno PIANTEDOSI per chiedere l'immediata revoca del provvedimento.
Il 18.03.2025, solo quattro giorni dopo la sentenza Corte di Cassazione V^ Sezione Penale n.10365/2025, l'Ufficio Stampa della Prefettura di Fermo ha reso pubblico quanto segue:
"Il Prefetto di Fermo, dott. Edoardo D’Alascio, ha adottato il Decreto che autorizza l’installazione e l’utilizzo dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142 (Limiti di velocità) e 148 (Sorpasso) del Nuovo Codice della Strada, senza la contestazione immediata, individuando i tratti della rete stradale provinciale dove sarà possibile l’installazione delle suddette apparecchiature. Il Decreto, con l’elenco delle strade, consultabile online sul sito della Prefettura, è il risultato di un lavoro di analisi approfondito, realizzato da un tavolo tecnico attivato a questo scopo nell'ambito dell'osservatorio provinciale per il monitoraggio dell’incidentalità stradale, basato a sua volta sulle rilevazioni effettuate attraverso sopralluoghi e sui dati relativi degli ultimi 5 anni, che hanno consentito di individuare i tratti stradali a più alto tasso di incidenti e nei quali risulta impossibile, o molto difficoltosa se non pericolosa, la contestazione immediata dell'infrazione. Gli enti gestori delle strade dovranno installare i dispositivi in modo visibile e con le modalità previste dalla normativa di settore".

E' oramai noto ed inconfutabile che in tutto il territorio Italiano non esistono "mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142 (Limiti di velocità) e 148 (Sorpasso) del Nuovo Codice della Strada" corrispondenti alle norme vigenti richiamate dall'articolo 142 co.6 CdS e ribadito dalla Corte di Cassazione, ovvero non esiste nessun rilevatore elettronico per il monitoraggio delle infrazioni che sia debitamente omologato.
Il Corriere dell'Adriatico del 19.03.2025 scrive: "Potranno essere installati anche nel Fermano gli autovelox per il rilevamento a distanza delle violazioni del nuovo codice della strada. Coinvolti 20 tratti di strade. Il prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, nei giorni scorsi, ha infatti adottato un decreto per autorizzarne l’installazione per rilevare le infrazioni a seguito di violazioni agli articoli 142 (limiti di velocità) e 148 (sorpasso) del nuovo codice della strada. Ovvero la collocazione e l’utilizzo di mezzi tecnici senza contestazione, in determinati tratti delle strade provinciali, così come a un elenco allegato al decreto del prefetto. Sette i comuni interessati dal decreto per un totale di 20 tratti di strada coinvolti dall’autorizzazione firmata dal Prefetto di Fermo. Il territorio comunale di Fermo è coinvolto con i civici dall’uno all’8 della contrada Salette, la statale 16 Adriatica tra i km 352-355 (lido di Fermo). E poi c’è il tratto di strada di via Giovanni XXIII che va dall’incrocio con la strada Casciotta a quello con la via Montesecco. Potranno arrivare autovelox anche nella via Pompeiana, dal civico 326 al 366 e al civico 100 di via Leti. L’installazione è approvata anche sulla strada statale 210 che collega Fermo a Porto San Giorgio, e viceversa. Due i tratti autorizzati: il primo nel comune di Porto San Giorgio, dal chilometro 0 al chilometro 0+700 ovvero proprio all’inizio della strada, e ancora nel comune di Fermo, dal km 9 al km 11,200. A Monte Urano gli autovelox sono autorizzati sulla strada provinciale Mezzina per diversi chilometri (dal chilometro 7+2 al chilometro 9) e dal chilometro 6 al 9+700...".

RICORDATO CHE
TUTTI I RILEVATORI ELETTRONICI PER IL MONITORAGGIO DELLE INFRAZIONI CON PROVA LEGALE SONO ILLEGALI perché non omologati. Lo ha detto la Cassazione con oltre 35 pronunce dal 2001 al 2024 e solo negli ultimi mesi del 2024 con 4 pronunce dirompenti e inconfutabili (Cass. n.10505/2024 del 18.04.2024 - Cass. n.19732/2024 del 10.07.2024 - Cass. n.20913/2024 del 26.07.2024 - Cass. n.26315/2024 del 09.10.2024).
Se non bastava, la Corte di Cassazione - 5^ Sezione Penale, il 14.03.2025 ha pubblicato una più incisiva sentenza n.10365/2025 del 23.01.2025 con la quale ha scritto che non esiste alcuna fonte contrastante sulla norma che obbliga l'omologazione e che la legge non ammette ignoranza sul punto: "... L'affermazione secondo cui l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela...".
L'ultima sentenza della Cassazione, ribadisce quindi come l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada indichi solo le apparecchiature “debitamente omologate” come fonti di prova valide per stabilire il superamento dei limiti di velocità. Inoltre l’articolo 192 C.d.S. indica in modo distinto le procedure da seguire. "Le invocate differenze di interpretazione delle norme o possibili vuoti normativi che secondo la Cassazione non esistono la legge è chiara e va rispettata".

Confermando i sequestri dei rilevatori T-EXSPEED 2.0 oggetto di indagine della Procura Repubblica di Cosenza, secondo la Cassazione, l’imprenditore, fornendo gli autovelox solo “approvati” e non “omologati” come da contratto, avrebbe commesso una frode. Avrebbe, cioè, consegnato ai Comuni una cosa diversa, per qualità e funzionalità, da quella pattuita. E non solo: presentando gli apparecchi come “conformi” quando non lo erano, avrebbe indotto in errore le pubbliche amministrazioni, configurando il reato di falso per induzione. L’imprenditore aveva tentato di difendersi sostenendo che la giurisprudenza, in passato, era stata incerta sulla questione dell’omologazione. Ma la Cassazione ha respinto questa linea difensiva: “Il dubbio deve indurre a cautela”, hanno affermato i giudici, sottolineando come la recente sentenza della Cassazione civile (n. 10505/2024) avesse già chiarito la questione. “L’ignoranza della legge penale non scusa”, hanno ribadito. "...Non possono avere un'influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo...". Le Circolari ministeriali come anche il parere espresso recentemente dalla Avvocatura dello Stato che hanno cercato di avallare le due procedure di omologazione e approvazione, sono fonti di rango inferiore che nulla possono sortire rispetto alle norme primarie. Secondo la Cassazione, l’imprenditore, fornendo autovelox solo “approvati” e non “omologati” come da contratto, avrebbe commesso una frode. Avrebbe, cioè, consegnato ai Comuni una cosa diversa, per qualità e funzionalità, da quella pattuita. E non solo: presentando gli apparecchi come “conformi” quando non lo erano, avrebbe indotto in errore le pubbliche amministrazioni, configurando il reato di falso per induzione.

Ma il Ministero degli interni e l'Avvocatura dello Stato e persino il Prefetto di Fermo a questo punto, sostengono che basti la semplice approvazione ministeriale e che l’omologazione non sia necessaria. Così il Ministro degli Interni ha diramato la nota succitata n. 995/2025 a tutti i Prefetti, ordinando loro di rigettare i ricorsi degli automobilisti e impugnare le sentenze dei giudici nella speranza che si formi un nuovo indirizzo interpretativo. Ma il tutto a danno dei cittadini. Riteniamo sommessamente che la "parola" della Cassazione andrebbe rispettata e non contrastata con una sorta di guerra intestina tra le istituzioni.
Una situazione di inaudita gravità, il Ministero dell'Interno è consapevole che gli apparecchi devono avere un decreto di omologazione, ma ordina ai Prefetti di respingere i ricorsi allegando documenti di approvazione o altri non presi in considerazione dalla Corte di Cassazione (non lo sappiamo quali possano essere) e di respingere i ricorsi, atteso però di non si deve arrivare a proporre ricorso per Cassazione perchè "esporrebbe a una elevata alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza" e permette agli stessi Prefetti, di autorizzare solo 4 giorni dopo una pesante sentenza della Corte di Cassazione Penale che dice esserci reato per coloro che commercializzano e che utilizzano autovelox senza omologazione, di autorizzare 20 nuove postazioni a 7 comuni che useranno inevitabilmente, con l'alibi di essere stati autorizzati dal Prefetto di Fermo D'ALASCIO, questi strumenti illegali.
CONCLUSIONI
Saremmo curiosi di sapere dal Prefetto di Fermo:
Se i Comuni ai quali ha concesso di sanzionare i cittadini con rilevatori elettronici di tipo fisso hanno predisposto e aggiornato i piani urbani del traffico (PUT) e piani generali del traffico urbano (PGTU) ai sensi dell'art.36 co.1, 2, 4 e 5 CdS.
Se il Prefetto in caso di inadempienza della predette Amministrazioni ai sensi dell'art.36 co.10 CdS le ha segnalate al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Se la Provincia di Fermo ha predisposto ai sensi dell'art.36 co.3 CdS i piani di sicurezza delle strade extraurbane.
La presente per chiedere a S.E. il Prefetto di Fermo, di rivedere il Decreto appena emesso e qui contestato.
Si resta come sempre a completa disposizione anche per essere sentiti personalmente in merito ai fatti qui esposti.
ALTVELOX - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE TUTELA UTENTI DELLA STRADA
Il Presidente pro tempore - Gianantonio Sottile Cervini
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