Autovelox senza omologazione: la legge 105/2025 non può cancellare il Codice della Strada.
- Altvelox
- 2 giorni fa
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«Non si tratta solo di multe illegittime: sindaci e prefetti che ignorano la legge espongono i cittadini a danni economici ingiusti, le amministrazioni a contenziosi milionari e loro stessi a responsabilità penali.»

La recente legge 105/2025, nel ribadire che i dispositivi di rilevamento devono rispettare i requisiti di collocazione, uso, approvazione e omologazione “previsti a legislazione vigente”, conferma ciò che già stabilisce la norma primaria, ossia l’art. 142, comma 6 del Codice della Strada. Non vi è dunque alcuna deroga né possibilità di mantenere attivi strumenti elettronici privi di omologazione.

Con la definitiva approvazione in Senato della Legge 18 luglio 2025, n.105 (conversione del Decreto-Legge 21 maggio 2025, n.73, c.d. Decreto Infrastrutture), si apre una fase cruciale nella vicenda degli autovelox italiani.L’inserimento del comma 3-bis all’art.5 del decreto obbliga tutte le Amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale ex art.12 comma 1 del Codice della Strada a comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dati relativi a ogni apparecchiatura di rilevazione della velocità utilizzata ai sensi dell’art.142 CdS.
La norma impone che per ciascun dispositivo siano indicati:
il tipo, la marca, il modello e loro collocazione;
gli estremi del decreto di approvazione;
gli estremi del decreto di omologazione;
Il legislatore chiarisce che la comunicazione è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature. Ciò significa che, decorsi sessanta giorni dall’adozione del decreto attuativo del MIT (previsto entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge), tutti gli autovelox non regolarmente comunicati al Ministero, e privi di omologazione oltre che di approvazione, dovranno essere spenti.

Nonostante questo quadro normativo chiaro e vincolante, numerosi sindaci e prefetti, (vedi treviso), continuano ad autorizzare e utilizzare rilevatori di velocità non conformi, emettendo sanzioni in violazione della legge. Una condotta che, a nostro avviso lo ribadiamo, pronti ad essere querelati per calunnia se cosi non fosse, configura responsabilità penali precise in capo al Sindaco Mario Conte e Prefetto Dott. Angelo Sidoti, reati che la Magistratura è sollecitata nuovamente ad accertare con urgenza.
Le nostre denunce-querela non si fermeranno fino a quando non verrà attivata la doverosa azione penale nei confronti di chi ha scientemente adottato strumenti privi dei requisiti di legge, arrecando danni economici e lesioni ai diritti fondamentali dei cittadini.

Non si tratta solo di una questione di multe illegittime o di meri cavilli burocratici. È in gioco la certezza del diritto, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e il rispetto dei principi di legalità che devono reggere l’azione amministrativa. Ogni provvedimento sanzionatorio fondato su apparecchiature non conformi è nullo, espone gli enti locali a responsabilità patrimoniali e mina la credibilità dell’intero sistema repressivo in materia di circolazione stradale.
Il dovere di un sindaco non è quello di fare cassa con strumenti di dubbia legittimità, ma di garantire la sicurezza della circolazione attraverso mezzi conformi alla legge, trasparenti e verificabili. Al contrario, il Prefetto dovrebbe perseverare nell’utilizzo di autovelox privi di omologazione e approvazione che significa esporre i cittadini a ingiustizie e i Comuni a contenziosi milionari e, non da ultimo, se stessi a procedimenti penali evitabili.
Se la legge impone di spegnere questi strumenti, allora essi vanno spenti senza ulteriori deroghe o rinvii. Ogni giorno di ritardo non fa che aumentare le responsabilità e i danni. La nostra battaglia continuerà, nelle aule dei tribunali e davanti all’opinione pubblica, fino a quando la legalità non sarà ripristinata e i cittadini tutelati da abusi che non possono più essere tollerati.

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