Avvocatura dello Stato e Autovelox: Il parere con il quale abbiamo sostenuto che omologazione e approvazione sono identiche procedure non può essere divulgato.
- Altvelox Servizi
- 3 feb
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Lo scorso 23.01.2025 il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare a tutti i Prefetti con la quale facendo riferimento ad un "PARERE DELLA AVVOCATURA DELLO STATO" del 18.12.2024 ordinava di respingere i circorsi degli autovelox continuando a sostenere l'equivalenza delle due procedure di omologazione e approvazione. Abbiamo chiesto questo documento ma come ovvio rimarrà segretato.

Lo scorso 23.01.2025 dalla Prefettura di Treviso è stata resa pubblica la Circolare Ministero dell'Interno n.995 del 23.01.2025 a firma del Capo Dipartimento Dr.ssa Carmen PERROTTA e indirizzata a tutti i Prefetti e Commissari del Governo, per mettere a conoscenza di un parere richiesto alla Avvocatura dello Stato il 18 dicembre 2024 in relazione alla equiparazione delle procedure di omologazione ed approvazione dei sistemi di rilevamento elettronico delle infrazioni.

Scrive il Ministero dell'Interno ai Prefetti:
"In seguito a tali pronunce, questo Dicastero ha avviato un'interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di predisporre adeguati ed uniformi strumenti ermeneutici volti ad arginare la consistente mole di ricorsi presentali dagli automobilisti, proprio sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte... SEGUE ... L'Avvocatura Generale, dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell'omologazione che dell'approvazione, divergendo queste "esclusivamente, ai sensi dell'art. 192, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, per dato meramente un formale, ossia che il citato regolamento abbia codificalo, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai del/i strumenti di rilevazione della velocità...".
Per l'Avvocatura dello Stato quindi, a differenza del Codice della Strada e 34 pronunce della Corte di Cassazione, le due procedure di omologazione e di approvazione sarebbero analoghe e a seguito di tale parere, il Ministero dell'Interno ha suggerito ai Prefetti di continuare su questa linea difensiva per contrastare eventuali ricorsi amministrativi ma con un ma... "Ciò posto, l'Organo di consulenza sottolinea come la "proposizione di un ricorso per Cassazione, volto a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale, sia pur riferendosi a disposizioni normative che non sono state oggetto di immediato esame in tali precedenti, si esporrebbe a una elevala alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza".
Una situazione di inaudita gravità, il Ministero dell'Interno è consapevole che gli apparecchi devono avere un decreto di omologazione, ma ordina ai Prefetti di respingere i ricorsi allegando documenti di approvazione o altri non presi in considerazione dalla Corte di Cassazione (non lo sappiamo quali possano essere) e di respingere i ricorsi, atteso però di non si deve arrivare a proporre ricorso per Cassazione perchè "esporrebbe a una elevala alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza".
TUTTI I DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL MONITORAGGIO SONO ILLEGALI perché non omologati. Lo ha detto la Cassazione (Cass. n. 10505/2024 del 18.04.2024 - Cass. n. 19732/2024 del 10.07.2024 - Cass. n. 20913/2024 del 26.07.2024 - Cass. n. 26315/2024 del 09.10.2024).

Ma il Ministero degli interni e l'Avvocatura dello Stato sostengono che basti la semplice approvazione ministeriale e che l’omologazione non sia necessaria. Così il Ministro degli Interni ha diramato la nota succitata n. 995/2025 a tutti i Prefetti, ordinando loro di rigettare i ricorsi degli automobilisti e impugnare le sentenze dei giudici nella speranza che si formi un nuovo indirizzo interpretativo. Ma il tutto a danno dei cittadini. Noi riteniamo che la parola della Cassazione andrebbe rispettata e non contrastata con una sorta di guerra intestina tra le istituzioni.
Il 27.01.2025 abbiamo quindi inviato al Segretario Generale della Avvocatura dello Stato, una richiesta di accesso agli atti per ottenere copia di questo "PARERE" e capirne i motivi tecnico legali espressi e che hanno portato a questa tesi "contra legem" ma.... ma..... leggete cosa ci hanno risposto: "In relazione all’istanza in oggetto, formulata con nota del 27 gennaio 2025 indirizzata anche a quest’Avvocatura, si rappresenta che ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 “Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”, sono sottratti all’accesso, in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso, i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza. Ai sensi della norma richiamata, la richiesta non può, pertanto, trovare accoglimento".
La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno. ’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005)". E’ evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini.Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione. DEMAGOGIA.
Seguiranno importanti azioni legali sulla questione. Vi terremo aggiornati.
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