top of page

Cittadella (PD): anche qui autovelox non omologati, cittadini vessati e istituzioni inadempienti. Denunciati.

Altvelox ha depositato una nuova denuncia-querela contro il Comune di Cittadella, i suoi amministratori e dirigenti, nonché contro il Prefetto di Padova, la Polizia Stradale e l’ANAS. Al centro della contestazione vi è l’uso reiterato di autovelox privi della prescritta omologazione, installati sulla SR53 e utilizzati per elevare sanzioni in aperto contrasto con la normativa e con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.


S.R.53 COMUNE DI CITTADELLA - AUTOVELOX KM.21+725
S.R.53 COMUNE DI CITTADELLA (PD) - AUTOVELOX KM.21+725

Gli impianti, collocati in tratti stradali con limiti fissati a 70 km/h senza apparente giustificazione, continuano a produrre verbali anche per scostamenti minimi di 2 o 3 km/h. Una prassi che, come confermano le sentenze dei Giudici di Pace e Tribunale Civile di Padova, risulta illegittima poiché fondata su rilevatori non omologati e mai sottoposti alle verifiche metrologiche previste dal Regio Decreto 7088/1890 e dalla Legge 273/1991 sul Sistema Nazionale di Taratura.


Nonostante le ripetute censure giurisdizionali, il Sindaco pro tempore del Comune di Cittadella, Luca Pierobon, continua a disporre e notificare verbali di accertamento per presunte violazioni dei limiti di velocità rilevate mediante l’autovelox installato sulla SR53 al Km. 21+725, collocato in maniera chiaramente occultata sotto un cavalcavia. Tale postazione è stata più volte oggetto di annullamento da parte del Giudice di Pace e del Tribunale di Padova, con condanna dell’Amministrazione anche al risarcimento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti. Ciononostante, l’Ente persiste nell’utilizzo del dispositivo, in violazione dei principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost., aggravando la propria posizione di responsabilità per l’uso reiterato di uno strumento privo della prescritta omologazione e già dichiarato illegittimo in sede giudiziale.


Lo scorso 16 aprile 2024, il Tribunale di Padova aveva respinto l'appello proposto dal Comune di Cittadella per un ricorso accolto dal GdP da un nostro associato. Anche in quella circostanza il Tribunale faceva pagare le spese di giudizio al Comune con grave danno erariale per le casse della Amministrazione. Il Tribunale ha sostanzialmente confermato quanto scritto dal primo giudice di pace di padova:


Sentenza Tribunale Padova del 16.04.2024
Sentenza Tribunale Padova del 16.04.2024

“Dalla posa fotografica prodotta al riguardo da parte resistente, risulta che l’apparecchiatura di rilevazione sia collocata al di fuori del margine della carreggiata, immediatamente dopo un viadotto sovrastante ed un cartellone di segnaletica verticale. La postazione in questione appare segnalata dal relativo cartello, apposto sul medesimo sostegno del dispositivo d’accertamento. Va peraltro rilevato che la postazione di ubicazione di detto sostegno – fuori dai margini della carreggiata, subito dopo un ponte viabile ed un cartello verticale di ampie dimensioni – non renda chiaramente visibile la postazione in oggetto. Essa, infatti, appare collocata nel cono d'ombra anche potenzialmente oscurata in determinate posizioni di allineamento del supporto verticale della precedente segnaletica di direzione stradale". Continuna il Tribunale: "Premesso che la visibilità deve valutarsi tenendo conto del fatto che l’automobilista è impegnato nella guida del mezzo, per cui deve essere immediata, dalle foto del primo grado va ribadito che la collocazione subito dopo il ponte sovrastante rende il cartello scarsamente visibile a causa dell’ombra e quindi della scarsa luminosità creata dal ponte, dal pilastro e altresì dal palo che regge la cartellonistica di segnaletica verticale direzionale; la suddetta cartellonistica verticale finisce altresì inevitabilmente, visto il suo contenuto e la sua dimensione, per attrarre in via principale l’attenzione del conducente (che deve decidere quale direzione prendere in base a tale cartello), sviandolo dalla visione della piccola telecamera collocata sotto il ponte". "L’appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Condanna il Comune di Cittadella a rifondere a (OMISSIS) srl le spese di lite del presente grado, che liquida in € XXX,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%. Sussistono i presupposti ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 per il pagamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione".


Per il sindaco di Cittadella Luca Pierobon i cittadini capiscono solo se colpiti nel portafoglio ricordatelo !!!

A rendere ancor più intollerabile la condotta qui denunciata, è l’effetto concreto che tale sistema illegittimo produce sui cittadini. Dalle analisi dei dati e dalle segnalazioni ricevute, risulta infatti che circa l’80% delle sanzioni elevate riguarda l’art. 142, comma 7, del Codice della Strada, ossia violazioni di lieve entità che il cittadino, per usufruire dello sconto previsto, si trova costretto ad oblare entro cinque giorni con il pagamento di circa € 32,00 oltre alle spese di notifica.


In tale contesto, appare evidente la sproporzione: i Prefetti, sollecitati dal Ministero dell’Interno, rigettano sistematicamente i ricorsi amministrativi negando l'obbligo della omologazione, rendendo l’unica alternativa il ricorso al Giudice di Pace. Ma quest’ultimo implica per il cittadino un esborso immediato di € 42,00 a titolo di contributo unificato, quindi già superiore alla sanzione oggetto di impugnazione, senza considerare gli ulteriori costi per l’assistenza di associazioni o peggio di avvocati, oltre alla perdita di una giornata di lavoro necessaria per comparire in udienza. È comprensibile, pertanto, che otto cittadini su dieci rinuncino a contestare e paghino in silenzio, subendo un’ingiustizia tanto palese quanto diffusa. Il restante 20% riguarda invece contestazioni più onerose, per le quali i cittadini non hanno altra scelta che adire le vie giudiziali. Anche in questi casi, si tratta di verbali manifestamente nulli ab origine, poiché fondati su rilevazioni effettuate da dispositivi privi della prescritta omologazione ministeriale ex art. 45 CdS.


Stampa 2024
Stampa 2024

Ci troviamo dunque di fronte a una distorsione istituzionale grave e sistematica: da un lato, gli organi accertatori che emettono verbali basati su strumenti vietati dalla legge; dall’altro, i cittadini che, per veder riconosciuto un diritto elementare, devono sostenere costi legali, affrontare perdite di tempo e subire l’umiliazione di dover dimostrare in giudizio l’illiceità di atti che l’Ente, se avesse rispettato il minimo principio di legalità e buon andamento ex art. 97 Cost., non avrebbe mai dovuto compiere.


Quello che dovrebbe essere un rimedio eccezionale, cioè il ricorso al giudice, diventa prassi ordinaria e obbligata per ottenere giustizia contro un abuso sistematico del potere amministrativo. È una situazione che ha dell’incredibile: un ente pubblico che persevera nel violare la legge, mentre i cittadini, vittime, non trasgressori sono costretti a difendersi come se fossero colpevoli. Questa prassi non solo grava ingiustamente sulla popolazione, ma rappresenta un uso distorto e strumentale dell’apparato sanzionatorio, volto più a far cassa che a garantire la sicurezza stradale. La reiterazione di tali condotte, in spregio alla legalità e ai pronunciamenti giudiziari, configura un vero e proprio schema vessatorio, posto in essere da chi, al contrario, dovrebbe garantire il rispetto del diritto e la tutela dei cittadini.


Mi Manda RaiTre









Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione

ALTVELOX - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA UTENTI DELLA STRADA
C.F. 93064060259 - Reg. 35 Serie 3

VIA DEL CREDITO N.26 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

(uffici non aperti al pubblico)

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • Youtube
  • TikTok
  • LinkedIn

IBAN: IT23Q0814061310000012170886

bottom of page