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Padova: denuncia-querela contro Comune, Prefetto e Polizia per utilizzo di dispositivi autovelox privi di omologazione.

Si persevera nell’illegalità nonostante la Legge e la Cassazione, con condotte che integrano falso ideologico, abuso d’ufficio e truffa ai danni dei cittadini. Noi continueremo a denunciare senza tregua: prima o poi la Magistratura dovrà intervenire.


Il Sindaco Giordani e Assessore Bonavina denunciati alla procura
Il Sindaco Giordani e Assessore Bonavina denunciati alla procura

L’Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada ALTVELOX presenterà questa mattina 30.08.2025 una nuova denuncia-querela alle Procure competenti e agli organi istituzionali nazionali contro il Sindaco di Padova Sergio Giordani, l’Assessore alla Sicurezza Diego Bonavina, il Dirigente della Polizia Locale Lorenzo Fontolan, il Prefetto Giuseppe Forlenza e la Dirigente della Polizia Stradale Anna Lisa Mongiorgi, per l’uso sistematico e reiterato di autovelox fissi privi della necessaria omologazione.


Il Prefetto di Padova, con decreto del 12 giugno 2025, ha confermato tutte le postazioni fisse anche sulla Tangenziale e sulle principali arterie cittadine nel Comune di Padova.


Il Gazzettino 30.08.2025
Il Gazzettino 30.08.2025

Gravi e significative sono le dichiarazioni dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Padova, Avv. Diego Bonavina, in merito alla regolarità degli autovelox installati lungo la Tangenziale, sollevano gravi profili di criticità giuridica. Secondo quanto riportato alla stampa, l’Assessore ha affermato che “gli autovelox sono conformi al decreto Salvini” e che “un esperto incaricato ha dato l’ok”, ritenendo pertanto legittime tutte le sanzioni sinora elevate. Contestualmente ha ammesso che sul tema dell’omologazione “siamo ancora in attesa di chiarimenti, per il momento si va avanti così”. Queste dichiarazioni, provenendo da un rappresentante istituzionale con delega alla sicurezza, non possono essere considerate meri commenti politici ma integrano veri e propri atti di indirizzo amministrativo. Proprio per questo assumono una rilevanza giuridica specifica.


Dalle dichiarazioni dell’Assessore alla Sicurezza emerge con chiarezza una grave omissione di verifica dei requisiti di legge. L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada stabilisce infatti che gli apparecchi di rilevamento della velocità possono essere utilizzati per fini sanzionatori soltanto se “debitamente omologati”, ai sensi dell’art. 45 CdS e del Regio Decreto 7088/1890.


L’ammissione dello stesso Assessore “siamo ancora in attesa di chiarimenti” dimostra che tale condizione non risulta soddisfatta. Nonostante ciò, gli strumenti vengono ugualmente impiegati per elevare sanzioni, configurando possibili ipotesi di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e falsità ideologica (art. 479 c.p.) negli atti e nei verbali redatti dagli organi accertatori.


Dirigente Polizia Stradale Padova Dr. Mongiorgi
Dirigente Polizia Stradale Padova Dr. Mongiorgi

Si rileva inoltre una evidente inosservanza delle direttive ministeriali. Le circolari del Ministero dell’Interno (n. 300/A/1/54584/10/01/3/3/9 del 03.10.2002 e successive) hanno previsto che la validità delle sanzioni sia subordinata a verifiche tecniche preventive sulla distanza di presegnalazione, sull’omologazione e sulla taratura. Affermare che i dubbi sulle distanze siano stati “risolti da un esperto” nominato dal Comune, e non dal Ministero o da un ente tecnico accreditato, significa sostituirsi arbitrariamente all’autorità istituzionalmente competente quale la Polizia Stradale di Padova unico Organo di Polizia Stradale legittimato per tali verifiche ed eventuali conferme.


Una ammissione che, secondo Altvelox, costituisce prova della consapevolezza dell’irregolarità: il Codice della Strada (art. 142, co. 6 e art. 45) prescrive che i dispositivi possano essere utilizzati solo se debitamente omologati, non semplicemente approvati. La Suprema Corte di Cassazione con numerose ordinanze ha ribadito l’illegittimità degli accertamenti eseguiti con apparecchi privi di omologazione. L’assenza di tale requisito, sostituita da generiche approvazioni ministeriali, comporta la nullità delle sanzioni, integrando ipotesi di falso ideologico in atto pubblico, abuso d’ufficio e truffa aggravata ai danni dei cittadini.


Altvelox evidenzia inoltre come:

  • le entrate derivanti da tali sanzioni possano configurare danno erariale e responsabilità contabile davanti alla Corte dei Conti;

  • i cittadini, per far valere i propri diritti, siano costretti a ricorrere sistematicamente al Giudice di Pace, con costi e disagi che trasformano un rimedio eccezionale in prassi ordinaria;

  • la condotta degli amministratori locali, consapevoli dell’illegittimità, non sia più riconducibile a mera negligenza ma ad atteggiamento doloso e fraudolento.


Una recente sentenza del Tribunale di Padova, ha annullato un verbale e l’ordinanza-ingiunzione prefettizia proprio per carenza del requisito di omologazione, riconoscendo che le semplici determinazioni dirigenziali del MIT non possono sostituirsi a un decreto di omologazione del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), unico organo competente in materia metrologica, ma si continua a volere ingnorare la legge e la giurisprudenza al solo fine di incassere e sistemare i bilanci.


Altvelox continuerà a denunciare pubblicamente tali condotte, segnalando che la persistenza nell’uso di dispositivi illegali mina la certezza del diritto, genera disparità di trattamento tra cittadini e compromette il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

2 commenti

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Ospite
30 ago
Valutazione 5 stelle su 5.

possibile che tutte le denunce in corso nessun giudice intervenbga ?

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Franco esposito
30 ago
Valutazione 5 stelle su 5.

Occorre altresì precisare che oltre a quanto pubblicato che è corretto bisogna aggiungere che per l'omologazione entra in campo anche l'art. 192 reg. Att. Cds pertanto bisogna necessariamente fare riferimento anche a tale articolo che ai commi 2 è 3 fanno la distinzione tecnico/giuridica;

Anche la sentenza nr. 113/2015 della Corte Costituzionale ha fornito importanti indirizzi giuridici che abitualmente non vengono nemmeno osservati i cui temi della illegittimità all'utilizzo di apparecchiature non omologate ( cass. 10505/2024 e ultima 12924/2025) non interessa agli amministratori pertanto, a mio modesto parere nella realizzazione dei reati di carattere penale esiste un "un dolo specifico" che consente agli inquirenti la procedura d'ufficio per i reati indicati in denuncia.


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