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Valsugana (TN): Il Giudice di Pace accoglie il ricorso e annulla la sanzione. Omologazione e approvazione non sono sinonimi.

Ieri 19.02.2025 il Giudice di Pace di Trento Dr.ssa Maddalena MOTTES, ha annullato una sanzione emessa dal Comune di Trento - Polizia Locale che aveva utilizzato un rilevatore scandalosamente occultato sopra la galleria e privo di debita omologazione sulla SR47 della Valsugana in località Marignano Nord.

Autovelox SR47 Martignano Nord Trento
Autovelox SR47 Martignano Nord Trento

La polizia locale di Trento non ha saputo neppure indicare al Giudice quale fosse realmente il rilevatore elettronico usato per la contestazione poi annullata confondendolo con una videocamera. Come vedete dalla foto sopra il rilevatore En VES MVD 1605 matricola 0x00038BEB è stato installato nella sommità esterna della Galleria in località Maretignano Nord nel Comune di Trento. La Polizia Locale invece, in udienza ha depositato questa foto sotto, dove al Giudice ha indicato una semplice telecamera di sorveglianza del flusso veicolare e non l'autovelox usato... che dire di più.

Documento Polizia Locale Trento
Documento Polizia Locale Trento

Comunque sia, il Giudice di Trento ha così accolto il ricorso come abbiamo già detto, in quanto l'omologazione e approvazione non sono procedure equivalenti. TUTTI GLI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO SONO ILLEGALI perché non omologati. Lo ha detto la Cassazione (Cass. n. 10505/2024 del 18.04.2024 - Cass. n. 19732/2024 del 10.07.2024 - Cass. n. 20913/2024 del 26.07.2024 - Cass. n. 26315/2024 del 09.10.2024).


Ma il Ministero degli interni e l'Avvocatura dello Stato sostengono che basti la semplice approvazione ministeriale e che l’omologazione non sia necessaria. Così il Ministro degli Interni ha diramato la nota succitata n. 995/2025 a tutti i Prefetti, ordinando loro di rigettare i ricorsi degli automobilisti e impugnare le sentenze dei giudici nella speranza che si formi un nuovo indirizzo interpretativo. Ma il tutto a danno dei cittadini che sono cosi obbligati ad adire ai Giudici Ordinari con ulteriori spese di tasse di Giustizia. Noi riteniamo che la parola della Cassazione andrebbe rispettata e non contrastata con una sorta di guerra intestina tra le istituzioni.


Una situazione di inaudita gravità, il Ministero dell'Interno è consapevole che gli apparecchi devono avere un decreto di omologazione, ma ordina ai Prefetti di respingere i ricorsi allegando documenti di approvazione o altri non presi in considerazione dalla Corte di Cassazione (non lo sappiamo quali possano essere) e di respingere i ricorsi, atteso però di non si deve arrivare a proporre ricorso per Cassazione perchè "esporrebbe a una elevala alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza".

Sentenza RG 2393 del 19.02.2025
Sentenza GdP Trento - RG 2393 del 19.02.2025

Ha scritto il Giudice: "La prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento è sufficiente a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità, circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale e costitutivo della fattispecie sanzionatoria (cfr. Cass. Civ., ord. n. 29093 del 2020). Pertanto, si ritiene che la documentazione versata in atti dall'Amministrazione non sia sufficiente a dimostrare la validità e l'efficienza dell'apparecchiatura, come richiesto dalla norma e dalla stessa circolare ministeriale; né può ritenersi bastevole il certificati di taratura di in atti, poiché non è stato prodotto il decreto di omologazione iniziale e le tarature dell'apparecchio devono avvenire periodicamente, circostanza, anche quest'ultima, rimasta indimostrata. L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe l'esame delle ulteriori doglianze sollevate...".







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