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Autovelox a Belluno: Fai pure ricorso e io lo impugno a tue spese. Parola di Oscar De Pellegrin.

A Belluno i Comuni impugnano le sentenze dei GdP al Tribunale. Lo fanno forti di spendere soldi pubblici a discapito dei cittadini multati che per difendersi devono invece spendere soldi propri mettendosi davanti alla decisione se pagare la multa illegittima o fare ricorso. Il Sindaco di Belluno Oscar DE PELLEGRIN è uno di questi sindaci che predicano bene ma poi....

Il Sindaco di Belluno Oscar DE PELLEGRIN
Il Sindaco di Belluno Oscar DE PELLEGRIN

PREMESSA

La vicenda è di quelle che faranno rumore, destinata a prolungarsi nel tempo perchè siamo testardi e certi che la giustizia trionferà. E' ovvio che il cittadino non avreà i soldi per impugnare in Cassazione la decisione del Tribunale di Belluno. Noi siamo per la legge e crediamo nella giustizia, ma siamo anche stanchi che a Belluno si registrino simili decisioni a discapito del cittadino che non potendo spendere soldi propri per la difesa soccombe sempre. In un modo o nell'altro le questioni sugli autovelox risultano sempre favorevoli alle pubbliche amministazioni e solo per una pura casualità, immaginiamo, sempre emesse dal medesimo Giudicante. Ed allora interverremo con vigore in tutti i modi leciti a noi permessi, per ora inviando le sentenze e la narrazione dei fatti documentati al CSM e al Ministro della Giustizia, Dr.Carlo NORDIO, nonchè se servirà al Capo dello Stato.


IL GIUDICE DI PACE

A Belluno lavora un Giudice di Pace che in modo professionale ed imparziale, tenendo conto delle varie situazioni ad egli contestate, emette da tempo delle sentenze contro l'utilizzo degli autovelox illegittimi. Questo Giudice è lo stesso che dal 2021, a differenza del suo omologo ha sempre annullato le multe emesse da autovelox privi del decreto di omologazione, mentre per il suo omologo tutto andava bene anche senza questo requisito obbligatorio. In questi casi i Comuni Bellunesi condannati, spesso anche al risarcimento delle spese, impugnavano in secondo grado, convinti (ed i fatti gli danno ragione) che pochi cittadini avrebbero speso soldi per un legale pagando cosi le multe e forti delle numerose sentenze a loro favore emesse dal solito Giudice quasi sempre delegato su questo tema stradale.


Belluno SS50 dove sono le banchine ?
Belluno SS50 dove sono le banchine ?

Il medesimo Giudice di Pace di Belluno accoglieva cosi il ricorso da noi presentato per un automobilista bellunese, rilevando che la SS50 al Km.11 dove è istallato l'autovelox (Via Marisiga) non presenta i requisiti per definisrsi strada extraurbana in quanto non vi sono le banchine. Inoltre il giudice rilevava dai dati ufficiali consegnati, che la strada non aveva un elevato tasso di incidentalità tale da giustificare l'autovelox. Infatti, per fortuna aggiungiamo noi, in quel punto si è registrato un solo incidente mortale nel 2000 ed un secondo nel 2017 ma questo comunque distante alcune centinaia di metri dal velox. Ricordiamo che la legge dispone che per autorizzare l'autovelox il Prefetto deve tenere conto di un elevato tasso di incidentalità degli ultimi 5 anni superiore alla media nazionale sul punto ove è stato installato il rilevatore elettronico o sue immediate vicinanze.


Il Giudice di Pace rilevava quindi dalle fotografie depositate come quella sopra pubblicata, che la strada non ha gli spazi laterali obbligatori per quel tipo di strada. Infatti il Codice della Strada, descrive questa tipologia di strada Articolo 2 come: "STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA CAT.C - STRADA AD UNICA CARREGGIATA CON ALMENO UNA CORSIA PER OGNI SENSO DI MARCIA E BANCHINE".


Velobox Via Marisiga (BL)
Velobox Via Marisiga (BL)

Il Giudice di Pace quindi annullava la multa al cittadino bellunese, ma il Sindaco OSCAR DE PELLEGRIN forte ovviamente di poterlo fare con i soldi pubblici (e non con i suoi come invece il multato) annunciava pubblicamente di volere impugnare la sentenza del G.d.P. in Tribunale affidando l'incarico all'avvocato PAOLO VIGNOLA.


Il Sindaco di Belluno Oscar DE PELLEGRIN, scordava però, volutamente o no, quanto dichiarato dal suo Assessore FRANCO ROCCON parlando del medesimo autovelox qualche tempo prima: «I numeri parlano chiaro commenta contrariato e non soddisfatto dalla risposta del primo cittadino alla sua richiesta di chiarimenti - in quel punto l'autovelox è stato posizionato esclusivamente per fare cassa. Altrimenti si sarebbe deciso di metterlo vicino al centro commerciale, un incrocio pericoloso davvero. Il buon senso imporrebbe di spostarlo immediatamente». ED ANCORA ... «L'autovelox di Marisiga serve solo per fare cassa. E gli altri, sono a norma?». Il consigliere di opposizione Franco Roccon mette alle strette l'Amministrazione sul tema sicurezza stradale, controlli e rispetto del Decreto Minniti. Critico sulla posizione del rilevatore di velocità di Marisiga, a suo dire buono solo per rimpinguare le casse del Comune ma del tutto inutile ai fini della sicurezza per l'abitato di Salce e per gli abitanti di Giamosa, Roccon chiede di fare il punto sulla normativa e su quanto amministrazione e polizia locale siano ligi nel rispettarla. Perché non basta accendere il velox e tirare le orecchie agli automobilisti indisciplinati, il pubblico deve essere il primo a dare il buon esempio".


Assessore Comune Belluno - Franco ROCCON
Assessore Comune Belluno - Franco ROCCON

IL TRIBUNALE DI BELLUNO

Ma veniamo alla sentenza del Tribunale di Belluno, decisione del solito Giudice Beniamino MARGIOTTA. Il magistrato ancora una volta non ha voluto predere in considerazione la nostra difesa presentata con dati precisi e documenti giurisprudenziali confortati da inequivocabili sentenze della Corte di Cassazione emesse nel 2023 non decenni prima come quelle ritenute utili e nominate nella decisione. Il Giudice ha persino ignorato la sentenza importantissima del Consiglio di Stato. Gli autovelox per il Consiglio di Stato, possono essere installati solo su tratte con un "elevato tasso di incidentalità e su strade che dispongono di banchine con spazio sufficiente per un eventuale fermo di un veicolo anche superiore a 12 metri". 


Per il Giudice MARGIOTTA quindi, le banchine non sarebbero obbligatorie in Via Marisiga a Belluno, perche: "Solo per le strade più recenti è stato infatti prescritto il rispetto di un limite dimensionale minimo per la banchina, ma tale limite non è valido per le strade già esistenti, ma solo per quelle progettate successivamente all’entrata in vigore del DM 5.11.2001, n. 6792 - D’altronde, anche dalla disamina delle fotografie di cui sopra si è fatto cenno, si deduce che la carreggiata è affiancata da uno spazio di apprezzabile larghezza, seppur non sempre transitabile, e dalle dimensioni non costanti.".



Sul tasso di incidentalità il Giudice di Belluno, si lascia poi andare ad un suo personale pensiero che gli contestiamo e che abbiamo segnalato, come altre analoghe decisioni al CSM e Ministro della Giustizia. Scrive il Giudice MARGOTTA: "A dispetto del fatto che i sinistri che avvengono su una strada possono essere anche non necessariamente mortali, e come tali essere valutati ai fini della sinistrosità, non si comprende, secondo la tesi del ricorrente, quante vite umane debbano essere consumate prima che la soglia di sinistrosità debba essere ritenuta sufficiente per procedere all’installazione di un dispositivo di controllo".


Il Tasso di incidentalità per potere autorizzare un autovelox, dispone la legge vigente, deve essere superiore alla media nazionale degli ultimi 5 anni lo dice la legge non ALTVELOX !!!

"Il Tasso di incidentalità deve essere riferito e superiore alla media nazionale degli ultimi 5 anni. Gli autovelox possono essere installati solo su tratte con un elevato "tasso di incidentalità" e su strade che dispongono di spazio sufficiente per un eventuale fermo di un veicolo anche superiore a 12 metri". DALLA FOTO SOPRA RIPORTATA DELLA SS.50 CI SEMBRA CHE IL MEZZO PENSANTE OLTRE I 12 METRI SIA FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE PROPRIO PER MANCANZA DI ADEGUATO SPAZIO (BANCHINA).


IL CONSIGLIO DI STATO

Sulla incidentalità: "Va riformata la sentenza del Giudice amministrativo che ha dichiarato illegittimo il decreto con il quale il Prefetto ha eliminato un tratto di strada statale ubicata in territorio comunale tra quelli sui quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità mediante autovelox, nel caso in cui il G.A., ai fini della declaratoria della illegittimità del decreto prefettizio, disattendendo peraltro le conclusioni cui è giunto il verificatore appositamente nominato, abbia sostituito il proprio apprezzamento discrezionale a quello delle autorità amministrative competenti (il Prefetto, e per quanto di ragione l’A.N.A.S. e gli altri organismi intervenuti a titolo consultivo), nella valutazione del criterio fondamentale del "tasso di incidentalità" della medesima strada, previsto dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 121/2002 e s.m.." CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 26 agosto 2014 n. 4321.


Sulle banchine: "Ha osservato la sentenza in rassegna che, per disattendere il giudizio del verificatore (e, implicitamente, anche quello conforme del Prefetto e dell’A.N.A.S.) il T.A.R. ha dovuto darsi carico di discutere analiticamente forma, posizione e dimensioni dell’area utilizzabile come piazzola di sosta (banchina) per la contestazione diretta ai trasgressori, giungendo alla conclusione che una siffatta utilizzazione potrebbe provocare qualche difficoltà al traffico nel caso che si voglia procedere al fermo di un veicolo di lunghezza superiore ai 12 metri..." 

Definizione e spazi di una strada
Definizione e spazi di una strada

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 5078/2023 "... Come questa Corte ha più volte ribadito anche di recente, il provvedimento Prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n.121 2002, l'art.4 può includere strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art.2 commi 2 e 3, e non altre strade dovendo ritenersi necessaria l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come a "scorrimento veloce" per rendere legittimo il posizionamento dell'apparecchio fisso d rilevazione elettronica della velocità". (Cass.20.06.2019 n.16622; Cass. 14.02.2019 n.4451)".


Sentenza 1805/2023 "...Va ribadito che “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni" - (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613.


IL PREFETTO

I criteri con cui il Prefetto autorizza un autovelox, indicati nell’art. 4, comma 2, comma 2, d.l. n. 121/2002 e s.m., per la determinazione dei tratti di strada nei quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità mediante autovelox sono chiaramente solo indicativi e non già tassativi, e neppure esaustivi. In ogni caso il criterio primario ed essenziale che si desume dalla norma è quello del "tasso di incidentalità"; una volta che l’apprezzamento di questo criterio abbia dato esito negativo (e cioè abbia portato a concludere che in un determinato tratto di strada, sotto questo profilo, non vi è la necessità di installare un autovelox), appare sostanzialmente superfluo discettare se le conformazione dei luoghi sia tale da ostacolare in qualche misura l’accertamento delle violazioni con le modalità ordinarie. Altrimenti si dovrebbe dire che sia doveroso collocare apparecchi automatici dovunque non sia agevole arrestare la marcia dei supposti trasgressori, ancorché sotto ogni altro profilo manchino i presupposti per adottare tale misura; il che appare estraneo al sistema della disciplina positiva.


CONCLUSIONI

Come abbiamo scritto nelle prossime settimane prediporremo una ennesima denuncia querela a carico del Sindaco di Belluno, Oscar DE PELLEGRIN, Dirigente della Polizia Locale e tutte le altre figure che saranno rilevate nei fatti che andremo a denunciare.


Sono già partite le segnalazioni al CSM e al Ministro della Giustizia contenenti le sentenze che ci riguardano direttamente, da lui emesse dal Giudice Beniamino MARGIOTTA negli ultimi 24 mesi, che sarà interessante approfiondire.


Nel frattempo state tranquilli perche nonostante le "battaglie legali" del sindaco DE PELLEGRIN con i soldi dei cittadini, quell'autovelox non è in funzione e non lo sarà più. Infatti se dovessimo avere certezza che viene messo ancora in funzione partirebbero immediatamente ulteriori denunce, anche verso il dirigente e gli operatori della polizia locale che lo avessero utilizzato.


Per velocizzare l’iter di ulteriori denunce attestiamo che questo articolo è stato scritto e firmato da Gianantonio Sottile nella sua qualità di Presidente Associazione Tutela Utenti della Strada.









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