Abbiamo depositato oggi un ennesimo esposto alla Procura generale della Repubblica di Venezia, Procura Repubblica di Belluno, Corte dei Conti del Veneto e Comandi Guardia di Finanza del Veneto e Belluno, affinchè si possa fare chiarezza sulla gestione della sicurezza stradale nel Comune di Belluno. La nostra Associazione è "sotto attacco" dei Sindaci Bellunesi e di loro dipendenti che hanno sporto numerose querele per diffamazione e calunnia, arrivando persino a coinvolgere la Guardia di Finanza, asserendo che facciamo business con i ricorsi. Inutile dire che il nostro conto corrente è aperto a tutti coloro che lo vogliono vedere.
Le querele
Ci stiamo difendendo da accuse gravissime, formalizzate con 9 distinte denunce penali dalle stesse Pubbliche Amministrazioni che abbiamo coinvolto con legittime e legali attività di controllo e monitoraggio a tutela dei cittadini e degli automobilisti, riferite all'utilizzo degli autovelox.
Ci stanno accusando di avere diffamato ed in alcuni casi, addirittura calunniato, l'onorabilità dei Sindaci di Belluno - Oscar DE PELLEGRIN, di Arsiè Luca STRAPAZZON, di Quero Vas Bruno ZANOLLA e persino di Sedico Stefano DEON. Ci ha querelato persino il Segretario Comunale di Belluno e di Arsiè Francesco PUCCI, gli appartenenti alla Polizia Locale di Belluno, Tiziana CASAGRANDE, Manuele GELISIO e Amos BOLZAN ed il Vigile di Arsiè Luigi DE PALMA.
E' arrivato il momento di rendere pubblico il testo di quanto abbiamo scritto e contestato al Comune di Belluno, al Sindaco e al Dirigente Polizia Locale, per la giusta valutazione di tutti i cittadini interessati.
Siamo proprio sicuri di essere noi il problema?
Lo abbiamo chiesto nuovamente alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza con un esposto riferito al Comune di Belluno e agli ipotetici reati, omissioni a danno della collettività che si potrebbero rilevare nella condotta del Sindaco, del Dirigente Polizia Locale e di tutte le ulteriori figure apicali eventualmente individuate nei fatti circostanziati tutti da precisi documenti.
Cosa contestiamo al Sindaco e alla Polizia Locale di Belluno.
Il Comune di Belluno (BL) ha chiesto ed ottenuto dal Prefetto di Belluno autorizzazione di inserire ai sensi dell'Art.4 comma 2 del D.L. n.121/2002, la Strada S.P.1 al km. 4+940 e la strada S.S.50 al Km. 11+000 nel territorio comunale di Belluno, tra i tratti stradali sui quali, non essendo possibile operare il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione pericolo alla sicurezza ed alla incolumità del personale di polizia operante.
Il Prefetto di Belluno con il Decreto n. 928/2016/Area III Sist.Sanz. del 13.01.2016 e successive integrazioni, ha individuato ed autorizzato le strade e/o singoli tratti di strade, nella Provincia di Belluno, dove è possibile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 20.6.2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1° agosto 2002 n. 168, l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento dei cui all' art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, senza la presenza di operatori di Polizia.
Il Comune di Belluno, ha installato sulla strada Via Miari - S.P 1 al Km.4+940 un rilevatore elettronico di tipo fisso modello "GATSO - GT CGS11" prodotto dalla ditta Sensys Gatso Group, approvato con Decreto del MIMS 15/04/2011, n. 2131 e successive mod.
Il Comune di Belluno, ha installato sulla strada Via Marisiga - S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle al Km.11+00 un contenitore fisso "velobox" ove saltuariamente effettua controlli della velocità in assenza di personale di polizia con contestazione differita, utilizzando un apparecchio elettronico modello "VELOMATIC 512D" prodotto dalla Ditta Eltraff Srl approvato con decreti MIMS n.35388 del 08/04/2009 e n.103683 del 30/12/2010.
Il Comune di Belluno, ha dichiarato al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 142 comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285) nel 2021 proventi per € 580.037,15 - nel 2022 per € 343.411,92 e nel 2023 per € 215.304,30.
Il Comune di Belluno, nelle dichiarazioni sopra citate, ha dichiarato di avere speso per: "Manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU" nel 2021 € 57.082,94 - nel 2022 € 104.946,66 e nel 2023 € 51.671,65.
Assenza/Carenza Piano Urbano del Traffico - Art.36 C.d.S.
La Regione del Veneto, ha emesso deliberazione n. 3111 del 06.07.1993 con oggetto: "Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285. Nuovo Codice della Strada. Piani Urbani del Traffico", contenente l'elenco dei comuni che ai sensi dell'Art. 63 del D.lgs. 285/1992 sono tenuti a dotarsi del Piano Urbano del Traffico (PUT)". Seppur vecchia e mai rinnovata, in questa delibera regionale risulta anche esserci il Comune di Belluno.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su esplicita richiesta di codesta Associazione ha puntualmente risposto con nota n. 0017914 del 07.08.2023: "Con riferimento alla nota di codesta Associazione, inviata con PEC del 03/08/2023, si comunica, relativamente al quesito n.1 della nota in parola, che l’art. 36 del Codice della strada recante “Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana” non ha subito modificazioni ed è pertanto tuttora in vigore nella sua formulazione originaria... Per quanto attiene agli altri quesiti posti con la nota di codesta Associazione, si rappresenta che non è pervenuta a questo Dicastero alcuna segnalazione di inadempienza da parte dei Prefetti competenti per territorio".
Il Comune di Belluno, nonostante innumerevoli ed esplicite richieste di accesso agli atti prodotte sin dal 2021, non ha mai fornito ai sensi dell'art.36 commi 1) 2) e 4) del C.d.S., il Piano Generale del Traffico (PUT) e Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) aggiornati agli ultimi due anni, nonostante come scritto sopra al punto 6, l'Amministrazione abbia investito negli ultimi 3 anni € 213.701,25.
Il Comune di Belluno, nel lontano Luglio 2005 pubblicava una relazione tecnica titolata: "COMUNE DI BELLUNO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - SISTEMA DELLA SOSTA". In premessa veniva specificato che: "Questo documento riassume gli elementi di analisi e di proposta finalizzati al problema della gestione del sistema della sosta in città, in conformità agli obiettivi generali del PGTU, che si propone prevalentemente quale strumento di governo nel breve-medio periodo." Dopo questa vetusta azione esclusivamente rivolta alla gestione della sosta dei veicoli nel territorio comunale, non seguiva alcun diverso documento inutile ai fini della sicurezza stradale in rispetto dell'art.36 comma 1) 2) 4) del Codice della Strada, come testimonia l'avviso pubblico di seguito richiamato.
Il Comune di Belluno, il 09.03.2023, ha pubblicato con protocollo n.11852: "AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTO ALLA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) E REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI BELLUNO"
Il Prefetto di Belluno, nonostante innumerevoli ed esplicite richieste di accesso agli atti prodotte sin dal 2021, non ha mai fornito il Piano Generale del Traffico (PUT) e Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) aggiornato dal Comune di Belluno.
Il Prefetto di Belluno, nonostante innumerevoli ed esplicite richieste di accesso agli atti prodotte sin dal 2021, non ha mai fornito ai sensi dell'articolo 36 comma 10 del C.d.S. le previste segnalazioni dei comuni inadempienti e gli inviti a provvedere entro un tempo assegnato. "I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione".
Il Prefetto di Belluno, dopo innumerevoli proteste, esposti e segnalazioni ai Ministeri competenti, ha risposto alla nostra associazione scrivendo con nota n.0031447 del 05.09.2023: "Con riferimento alla nota del u.s. , si rappresenta che, in base al vigente Codice della Strada ed alla normativa Regionale, per i Comuni da voi individuati non sussiste alcun obbligo di predisposizione di piani del traffico ad eccezione del Comune di Belluno che risulta aver provveduto al riguardo".
Assenza / Carenza relazioni sulla incidentalità
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le circolari n. 300/A/1/54584/10/01/3/3/9 e n. 300/A/1/54585/01/3/3/9 datata 03.10.2002 e con la nota n. 300/A/1/41198/202/3/3/9 del 08.04.2009 ha impartito le istruzioni per l'attuazione da parte dei Prefetti e delle Sezioni della Polizia Stradale competenti per territorio, del D.L. 20.06.2002 n.121 convertito con modificazioni dalla legge 01.08.2002, n. 168 nonché ha specificato le linee guida intervenute con ulteriore circolare ministeriale n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009.
Il Comune di Belluno, il Prefetto di Belluno e persino la Sezione Polizia Stradale di Belluno, nonostante innumerevoli ed esplicite richieste di accesso agli atti prodotte sin dal 2021, non hanno mai fornito per la strada S.S.50 e S.P.1 la relazione tecnica aggiornata riferita allo Studio di analisi sull'incidentalità degli ultimi 5 anni ove risultano installati ed utilizzati i rilevatori elettronici delle velocità contenenti come previsto: 1) la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso; 2) le caratteristiche del traffico che vi si svolge con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale; 3) le difficoltà operative dell'organo di polizia stradale nel procedere con gli ordinari moduli di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata.
Il Comune di Belluno, il Prefetto di Belluno e persino la Sezione Polizia Stradale di Belluno, nonostante innumerevoli ed esplicite richieste di accesso agli atti, non hanno mai saputo fornire neppure la prevista documentazione ai fini autorizzativi degli "autovelox" al Comune di Belluno contenente:
localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale, corredata da idonea documentazione fotografica e, ove possibile, di disegni, piante o planimetrie;
studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso con l'indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate.
analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa rappresentativa;
relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio, con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà riscontrate nell'utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità dei conducenti controllati e del personale operante".
Illegalità rilevatori elettronici utilizzati
L'articolo 142 Comma 6 del Codice della Strada dispone che: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
La Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 10505/2024 del 18.04.2024 ha ribadito, dopo averlo già fatto nel 2023 con 8 diverse sentenze, la illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di “omologazione“ ai sensi dell’art. 142, comma 6 del Codice della Strada, aventi la sola approvazione rilasciata dal M.I.T. per poter acquisire la “fonte di prova” strumentale ed essere utilizzate dalla P.A. per fini sanzionatori.
La Corte di Cassazione nella predetta ordinanza, ha altresì chiarito l'inutilità rispetto all'art.142 c.6 del Codice della Strada (fonte primaria), dalle diverse direttive emesse dal MIT scrivendo: "Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo."
Il Decreto Interministeriale (MIT e Min.Interno) del 11.04.2024 pubblicato in G.U. il 28.05.2024 recante: "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992" anch'esso fonte di rango secondaria rispetto al C.d.S., non ha sanato e non ha in alcun modo fornito nuove direttive, più utili dalle precedenti, in riferimento al procedimento tecnico della omologazione degli "autovelox".
Conclusioni
A tale quadro normativo, già significativo e assorbente, aggiungasi la qui ulteriormente contestata e denunciata carenza come sopra in premessa evidenziata e comprovata, nella maggior parte della rete viaria urbana del Comune e Provincia di Belluno (Art.36 comma 3 C.d.S.), dei PIANI URBANI DEL TRAFFICO (PUT) E PIANI GENERALI DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) obbligatori ex art. 36, comma 1, 2 e 4 del C.d.S. oggi attuati solo da poche amministrazioni su territorio italiano, malgrado la previsione di cui al comma 10 dell’art. 36 c.d.s., in base alla quale “I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e all a sua realizzazione”.
Anche sotto tale diverso profilo emergerebbe condotta omissiva e contra legem da parte del Comune di Belluno, Provincia di Belluno in riferimento alla violazione art.36 comma 3 C.d.S.), del Prefetto di Belluno, che dovranno essere adeguatamente valutate presso le competenti sedi. Senza Piani Urbani del Traffico difetterebbe, se effettivamente non attuati, un’ulteriore condizione basilare e indefettibile per poter realizzare in concreto, non a parole, quella “sicurezza stradale” imposta dall’art. 1 del C.d.S., meglio delineata e per le finalità di cui all’art. 36 c.d.s. 4, con conseguente illegalità di posizionamento dei vari impianti semaforici e degli autovelox installati e in uso, della segnaletica stradale orizzontale e verticale prescrittiva e impositiva dei limiti di accesso, circolazione, velocità ed ulteriore, in assenza de gli studi di fattibilità, delle analisi tecniche, ambientali e progettuali necessarie e previste per legge.
L’Art. 1 C.d.S. (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) sancisce che: “1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.
L’art. 36 C.d.S. prevede […] “Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire".
Norme primarie che risulterebbero al più disattese, salvo eccezioni, malgrado la loro fondamentale importanza e inderogabilità per poter attuare su territorio quelle condizioni di “sicurezza stradale” spesso millantate dagli amministratori per giustificare il proprio operato e l’utilizzo, seppur illegittimo, delle apparecchiature autovelox ai fini sanzionatori.
ABBIAMO CHIESTO ALLA AUTORITA'
Che le Autorità Istituzionali in materia competenti e designate per legge, come anche e nello specifico alla Procura Generale della Repubblica di Venezia, Procura della Repubblica di Belluno, Corte dei Conti Veneto e Comandi Guardia di Finanza, mediante gli Uffici preposti aventi specifica e diversa competenza territoriale, anche in ordine ai pregressi numerosi esposti e segnalazioni inviate da codesta associazione dei consumatori, abbiano a procedere mediante e previo opportuno approfondimento ed indagine che il caso richiede, al fine di rilevare e reprimere, secondo legge, quelle condotte attive od omissive tutte contrarie a diritto che verranno del caso ravvisate e ritenute sussistere, in quanto ed ove perpetrate a danno della collettività o del singolo individuo, adottando provvedimenti di qualsivoglia natura, anche di rilevanza penale ove sussistente, nei confronti di tutti coloro che a diverso titolo, singolarmente o in concorso tra loro, verranno individuati e ritenuti responsabili per quanto oggetto di odierno specifico esposto.
Si chiede espressamente e fin d'ora d'essere avvisati in caso di adozione di provvedimenti di qualsivoglia natura nei confronti di tutti coloro che dovessero essere ritenuti, direttamente o indirettamente, responsabili di condotte "contrarie alla legge" perpetrate a danno della collettività in riferimento a quanto oggetto del presente esposto.
L'Associazione Altvelox - Tutela Utenti della Strada, mediante i propri consulenti, rimane a completa disposizione di tutte le Autorità in indirizzo per fornire ogni ulteriore specifico chiarimento, per quanto a conoscenza, a tutela degli interessi collettivi e al fine di preservare e perseguire li principio di legalità.
Si confida in un intervento risolutore atto a ripristinare in via definitiva la legalità a beneficio dell'intera collettività.
Fatti descritti e circostanze menzionate nel presente esposto sono tutti conprovati dai relativi documenti in possesso alla ns Associazione.
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