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Cassazione: Terza sentenza in 4 mesi l'apparecchio approvato ma non omologato rende illegittima la sanzione irrogata.

E' inutile che ci giriamo intorno. Oramai, se si viola l' art. 142 co. 6 c.d.s. e di conseguenza, l’art. 192 co. 1 reg. esec. d.p.r. 495/92, l'Amministrazione non ha dove andare. E' inutile che ci provi perche fioccano denunce.


Alcuni Sindaci denunciati tutti non ci stavano
Alcuni Sindaci denunciati tutti non ci stavano

E’ illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992.


La Suprema Corte di Cassazione ha pubblicato la terza sentenza da aprile 2024 che delegittima l'utilizzo degli "autovelox" privi di debita omologazione, ma come vedete in fotografia ci sono ancora alcuni sindaci che persistono ad utilizzarli e noi li abbiamo denunciati e li denunceremo alle procure di competenza.


L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).

Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.


DIFFIDA
DIFFIDA

Tale decisione ha, quindi, ritenuto condivisibile la motivazione della sentenza impugnata la quale aveva operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.









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