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Giudice Pace Lecco: Autovelox senza omologazione la multa è nulla.

La sola approvazione ministeriale non è sufficiente: senza l’omologazione, il dispositivo elettronico non può costituire fonte di prova e ogni accertamento risulta giuridicamente nullo. La recente sentenza del Giudice di Pace di Lecco, in linea con la Cassazione, conferma che senza omologazione non esiste infrazione accertabile.

Pattuglia della Polizia Stradale
Pattuglia della Polizia Stradale

La legittimità dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada tramite dispositivi elettronici è subordinata al rigoroso rispetto delle procedure di legge. Tra queste, l’omologazione dell’autovelox rappresenta un passaggio imprescindibile. In mancanza di essa, non può esistere una prova legalmente valida della presunta infrazione.


È questo il principio riaffermato con forza dal Giudice di Pace di Lecco nella sentenza n.XXX/2025 (RG XXX/2024), con cui è stato annullato un verbale di contestazione per eccesso di velocità rilevato tramite Autovelox 106 prodotto da Sodi Scientifica utilizzato dalla Polizia Stradale di Lecco sulla SR36 carreggiata nord al Km.87+900.


Il Dr. Franco Esposito di Sondrio, ha fatto emergere in sede di giudizio che sebbene l’apparecchio risultasse approvato e sottoposto a taratura, era assente dell’omologazione ministeriale e il Giudice ha cosi ritenuto l’accertamento privo di efficacia probatoria.

Controllo elettronico delle velocità
Controllo elettronico delle velocità

La motivazione si fonda su un principio chiarito di recente dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024: approvazione e omologazione non sono affatto equivalenti, ma costituiscono due procedure distinte, entrambe necessarie quando si tratta di dispositivi utilizzati per il controllo elettronico della velocità. In particolare, mentre l’approvazione attesta la rispondenza del dispositivo a requisiti generici, l’omologazione ha natura tecnico-amministrativa ed è volta a garantire la precisione e affidabilità dell’apparecchio, rendendolo idoneo a costituire fonte di prova in un procedimento sanzionatorio. Il Codice della Strada è chiaro: l’art. 142, comma 6, prevede che i dispositivi per il rilevamento automatico della velocità debbano essere “debitamente omologati”. L’omissione di questa procedura rende illegittimo l’utilizzo dell’autovelox e, conseguentemente, nullo il verbale di accertamento.


Questa decisione rafforza ulteriormente l’attività dell’Associazione a tutela dei diritti degli utenti della strada: l’impiego di strumenti non conformi alla legge non può e non deve tradursi in sanzioni arbitrarie, prive di fondamento tecnico-giuridico.


Ogni multa emessa in violazione di tale requisito è contestabile e può essere annullata.

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