Falso ideologico, Falsità materiale e Truffa, queste alcune ipotesi di reato che dallo scorso maggio stiamo denunciando a molte Procure della Repubblica e Comandi della Guardia di Finanza.
GIURISPRUDENZA
Con recente ordinanza n. 10505/2024 del 18.04.2024 la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di “omologazione“ ai sensi dell’art. 142, comma 6 del Codice della Strada, con la sola approvazione rilasciata dal M.I.T. per poter acquisire la “fonte di prova” strumentale da potersi utilizzare dalla P.A. ai fini sanzionatori. La Corte di Cassazione nella predetta ordinanza, ha altresì chiarito l'inutilità rispetto all'art.142 comma 6 del Codice della Strada (fonte normativa primaria), dalle diverse fonti emesse dal MIT scrivendo: "Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo."
Con sentenze n. 277/2007, n. 223/2010 e, molto più incisiva, n. 113/2015, la Corte Costituzionale, facendo espresso riferimento alla Legge 273/1991, ha inteso inquadrare e inserire gli “Autovelox, tutor, TRed e Simili” nell’alveo degli “strumenti metrici legali” come tali soggetti a specifico e rigoroso iter normativo, al fine di assicurare affidabilità e certezza dei dati di misura ad essi riconducibili, costituenti “prova legale” irripetibile e avente fede privilegiata, qualora utilizzata dalla P.A. ai fini sanzionatori ex Art. 142, comma 6 del C.D.S..
LE DENUCE
Fermo restando che allo stato attuale, nel territorio Nazionale non esiste un rilevatore elettroico omologato, dallo scorso mese di maggio 2024, per quei comuni e sindaci che non hanno deciso di spegnere autovelox illegali abbiamo predisposto e notificato alle Procure della Repubblica e Comandi Regionali e Provinciali della Guardia di Finanza, delle denunce querele affinchè siano verificati i reati di Truffa, Falsità materiale e Falso ideologico.
Contestiamo infatti i verbali emessi dove falsamente viene attestato che gli apparecchi sono omologati, come ad esempio per il Comando Polizia Locale Comuni Patriarcati (non unico) dove leggiamo: "... in seguito della visione e validazione del fotogramma fornito dal dispositivo tecnico di controllo automatico fisso denominato Velocar Red&Speed EVO R matr.369 (ubicazione RS74 "Altichiero", altezza km 9+024, direzione Padova ovest, in territorio delcomune di Albignasego (Pd) - omologazione Ministeriale Prot. 4708 lde 01/08/2016..."
Art. 476 C.P. Falsità Materiale commessa da Pubblico Ufficiale.
"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491]. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493].
Art.479 C.P. Falsità Ideologica commessa da Pubblico Ufficiale.
"Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487, 493]".
Art. 640 C.P. Truffa.
"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649];
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente".
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